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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/09/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8135/2025 (separazione consensuale e divorzio congiunto) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDUCCI Parte_1 C.F._1 JURI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONDUCCI JURI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORE Parte_2 C.F._2 ANTONELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DORE ANTONELLA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(TN), il 12 aprile 1981 hanno contratto matrimonio civile in data 15 giugno 2013 nel Comune di
Montegridolfo (RN), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al nr. 4, parte
2, serie C, anno 2013; i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione, il
25 febbraio 2018, e nata a [...] la figlia minore di età, la quale attualmente Persona_1 frequenta la scuola primaria. Venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essi chiedono di separarsi, e successivamente di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso congiunto e con pagina 1 di 5 le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.9.2025 hanno confermato tale intenzione, non volendosi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza di separazione. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore con separata ordinanza come richiesto dalle parti, per la pronuncia sulla domanda di divorzio. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
a -pronuncia la separazione fra , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...], il [...] hanno contratto matrimonio civile in data 15 Parte_2 giugno 2013 nel Comune di Montegridolfo (RN), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al nr. 4, parte 2, serie C, anno 2013; manda all'Ufficiale di Stato civile di detto
Comune per l'annotazione della presente sentenza;
b -dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, come di fatto già vivono fin dal 30 settembre 2023. Pers
2. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Pers
3. La figlia minore abiterà con la madre nell'immobile di proprietà materna sito a Bologna in Via
San Giuseppe nr. 5/C – presso il quale conserverà altresì la residenza anagrafica – nei giorni di lunedì , giovedì , sabato e (a settimane alterne) domenica;
abiterà con il padre nell'immobile di proprietà paterna sito a Bologna in Via Milazzo nr. 5 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e (a settimane alterne) domenica.
4. Qualora eventuali impegni professionali o personali costringano uno dei due genitori a trascorrere uno o più giorni fuori dal Comune di Bologna, i suddetti si impegnano a concordare per quanto Pers necessario le modalità di gestione della figlia
5. Salvo diverso accordo tra le parti, durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché durante le vacanze estive, ciascun genitore starà con la figlia minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
6. I coniugi conserveranno il conto corrente cointestato di cui alla lettera (n) delle premesse del ricorso
(“i coniugi sono altresì cointestatari di un conto corrente acceso presso Banca Sella, utilizzato fin dall'inizio della loro convivenza – iniziata un anno prima di contrarre matrimonio – per fare fronte Pers alle spese familiari nonché, a seguito della nascita della figlia per provvedere al sostentamento pagina 2 di 5 della stessa”), continuando a utilizzarlo unicamente per provvedere alle spese necessarie alla Pers soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia quali vitto e alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e le spese per la cura ordinaria della persona.
7. I coniugi si impegnano a versare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente di cui al punto precedente la somma di € 500,00 (cinquecento/00). I coniugi potranno di comune accordo modificare tale somma nella misura necessaria a garantire, di volta in volta, la capienza e l'operatività del conto corrente per le finalità sopra indicate.
8. Ciascuno dei genitori provvederà altresì in via autonoma alle necessità della propria figlia e gli stessi concorreranno nella misura del 50% al sostenimento di tutte quelle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della medesima, disciplinate secondo quanto previsto dal vigente
Protocollo del Tribunale di Bologna, come di seguito riportato.
(A) Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli e corrispondenti a scelte gia concordate e dotate della caratteristica della continuita , a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico e/o del percorso universitario intrapreso;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'IV , incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
campi scuola estivi e/o campi organizzati in qualsiasi altro periodo dell'anno da qualsivoglia associazione;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
(B) Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovra informare l'altro per iscritto (con messaggio telefonico e/o whatsapp e/o con e-mail) anche in relazione all'entita della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sara presunto decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con messaggio telefonico e/o whatsapp e/o con e-mail), motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. pagina 3 di 5 (C) Rimborso spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione, anche a mezzo whatsapp o e-mail, di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso pro quota dovrà avvenire in prossimità dell'esibizione del documento di spesa e il rimborso dovrà essere effettuato tempestivamente dall'altro genitore e, comunque, entro i 10 (dieci) giorni successivi, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio per il quale e stata sostenuta la spesa, ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi (esclusi quelli eventualmente derivati da polizze assicurative stipulate in proprio da ciascun genitore) e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori – i quali si impegnano a vicendevolmente informarsi circa l'eventuale spettanza e/o erogazione dei su detti benefici – nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9. Relativamente alle spese straordinarie sostenute da ciascuno dei coniugi nell'interesse della figlia e della famiglia, con decorrenza dalla cessazione di fatto della loro convivenza, avvenuta il 30 settembre
2023, e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, i medesimi sono giunti a concordare di non richiedere reciprocamente alcun rimborso.
10. Quanto ai debiti contratti da ciascuno dei coniugi nel loro precipuo e personale interesse od eventualmente per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia i ricorrenti convengono che ciascuno di essi provveda al pagamento dei debiti dal medesimo contratti ed al medesimo intestati.
11. Relativamente alle eventuali detrazioni per figli a carico, qualora spettanti e previste ex lege, i ricorrenti convengono che vengano attribuite a ciascuno di essi nella misura del 50% (cinquanta percento).
12. I coniugi concordano altresì che gli eventuali beni immobili e/o mobili registrati dai medesimi acquistati anteriormente alla sottoscrizione del presente ricorso ed anteriormente alla pronuncia della separazione debbano, stante il regime di separazione dei beni, ritenersi di esclusiva proprietà del coniuge acquirente. I coniugi si impegnano pertanto a dichiarare, a semplice richiesta qualora necessario, che l'acquisto dai medesimi separatamente compiuto resti a beneficio del solo acquirente il quale, pertanto, conserverà la titolarità esclusiva del bene acquistato.
13. I coniugi dichiarano infine di non richiedere l'uno all'altro vicendevolmente nessun contributo a titolo di mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa nei confronti delle somme che verranno eventualmente pagate a titolo di T.F.R e/o ad altro, anche equipollente, titolo o ragione.
14. I ricorrenti si impegnano altresì a portarsi reciproco rispetto, a non frapporre interferenze alla rispettiva vita sentimentale e, dato atto di quanto sopra, ed accettando incondizionatamente ogni pagina 4 di 5 condizione, dichiarano di avere in tal modo regolato e definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale, e di non avere, a qualsivoglia titolo o ragione, altre pretese da avanzare per tali titoli.
c- Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza.
d- Spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8135/2025 (separazione consensuale e divorzio congiunto) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDUCCI Parte_1 C.F._1 JURI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONDUCCI JURI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DORE Parte_2 C.F._2 ANTONELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DORE ANTONELLA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(TN), il 12 aprile 1981 hanno contratto matrimonio civile in data 15 giugno 2013 nel Comune di
Montegridolfo (RN), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al nr. 4, parte
2, serie C, anno 2013; i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione, il
25 febbraio 2018, e nata a [...] la figlia minore di età, la quale attualmente Persona_1 frequenta la scuola primaria. Venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essi chiedono di separarsi, e successivamente di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso congiunto e con pagina 1 di 5 le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.9.2025 hanno confermato tale intenzione, non volendosi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza di separazione. La causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore con separata ordinanza come richiesto dalle parti, per la pronuncia sulla domanda di divorzio. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
a -pronuncia la separazione fra , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...], il [...] hanno contratto matrimonio civile in data 15 Parte_2 giugno 2013 nel Comune di Montegridolfo (RN), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune al nr. 4, parte 2, serie C, anno 2013; manda all'Ufficiale di Stato civile di detto
Comune per l'annotazione della presente sentenza;
b -dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, come di fatto già vivono fin dal 30 settembre 2023. Pers
2. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore continuerà ad essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Pers
3. La figlia minore abiterà con la madre nell'immobile di proprietà materna sito a Bologna in Via
San Giuseppe nr. 5/C – presso il quale conserverà altresì la residenza anagrafica – nei giorni di lunedì , giovedì , sabato e (a settimane alterne) domenica;
abiterà con il padre nell'immobile di proprietà paterna sito a Bologna in Via Milazzo nr. 5 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì e (a settimane alterne) domenica.
4. Qualora eventuali impegni professionali o personali costringano uno dei due genitori a trascorrere uno o più giorni fuori dal Comune di Bologna, i suddetti si impegnano a concordare per quanto Pers necessario le modalità di gestione della figlia
5. Salvo diverso accordo tra le parti, durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché durante le vacanze estive, ciascun genitore starà con la figlia minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale.
6. I coniugi conserveranno il conto corrente cointestato di cui alla lettera (n) delle premesse del ricorso
(“i coniugi sono altresì cointestatari di un conto corrente acceso presso Banca Sella, utilizzato fin dall'inizio della loro convivenza – iniziata un anno prima di contrarre matrimonio – per fare fronte Pers alle spese familiari nonché, a seguito della nascita della figlia per provvedere al sostentamento pagina 2 di 5 della stessa”), continuando a utilizzarlo unicamente per provvedere alle spese necessarie alla Pers soddisfazione delle esigenze primarie di vita della figlia quali vitto e alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e le spese per la cura ordinaria della persona.
7. I coniugi si impegnano a versare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente di cui al punto precedente la somma di € 500,00 (cinquecento/00). I coniugi potranno di comune accordo modificare tale somma nella misura necessaria a garantire, di volta in volta, la capienza e l'operatività del conto corrente per le finalità sopra indicate.
8. Ciascuno dei genitori provvederà altresì in via autonoma alle necessità della propria figlia e gli stessi concorreranno nella misura del 50% al sostenimento di tutte quelle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della medesima, disciplinate secondo quanto previsto dal vigente
Protocollo del Tribunale di Bologna, come di seguito riportato.
(A) Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli e corrispondenti a scelte gia concordate e dotate della caratteristica della continuita , a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico e/o del percorso universitario intrapreso;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'IV , incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
campi scuola estivi e/o campi organizzati in qualsiasi altro periodo dell'anno da qualsivoglia associazione;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
(B) Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovra informare l'altro per iscritto (con messaggio telefonico e/o whatsapp e/o con e-mail) anche in relazione all'entita della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sara presunto decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con messaggio telefonico e/o whatsapp e/o con e-mail), motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. pagina 3 di 5 (C) Rimborso spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione, anche a mezzo whatsapp o e-mail, di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso pro quota dovrà avvenire in prossimità dell'esibizione del documento di spesa e il rimborso dovrà essere effettuato tempestivamente dall'altro genitore e, comunque, entro i 10 (dieci) giorni successivi, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio per il quale e stata sostenuta la spesa, ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi (esclusi quelli eventualmente derivati da polizze assicurative stipulate in proprio da ciascun genitore) e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori – i quali si impegnano a vicendevolmente informarsi circa l'eventuale spettanza e/o erogazione dei su detti benefici – nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9. Relativamente alle spese straordinarie sostenute da ciascuno dei coniugi nell'interesse della figlia e della famiglia, con decorrenza dalla cessazione di fatto della loro convivenza, avvenuta il 30 settembre
2023, e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, i medesimi sono giunti a concordare di non richiedere reciprocamente alcun rimborso.
10. Quanto ai debiti contratti da ciascuno dei coniugi nel loro precipuo e personale interesse od eventualmente per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia i ricorrenti convengono che ciascuno di essi provveda al pagamento dei debiti dal medesimo contratti ed al medesimo intestati.
11. Relativamente alle eventuali detrazioni per figli a carico, qualora spettanti e previste ex lege, i ricorrenti convengono che vengano attribuite a ciascuno di essi nella misura del 50% (cinquanta percento).
12. I coniugi concordano altresì che gli eventuali beni immobili e/o mobili registrati dai medesimi acquistati anteriormente alla sottoscrizione del presente ricorso ed anteriormente alla pronuncia della separazione debbano, stante il regime di separazione dei beni, ritenersi di esclusiva proprietà del coniuge acquirente. I coniugi si impegnano pertanto a dichiarare, a semplice richiesta qualora necessario, che l'acquisto dai medesimi separatamente compiuto resti a beneficio del solo acquirente il quale, pertanto, conserverà la titolarità esclusiva del bene acquistato.
13. I coniugi dichiarano infine di non richiedere l'uno all'altro vicendevolmente nessun contributo a titolo di mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa nei confronti delle somme che verranno eventualmente pagate a titolo di T.F.R e/o ad altro, anche equipollente, titolo o ragione.
14. I ricorrenti si impegnano altresì a portarsi reciproco rispetto, a non frapporre interferenze alla rispettiva vita sentimentale e, dato atto di quanto sopra, ed accettando incondizionatamente ogni pagina 4 di 5 condizione, dichiarano di avere in tal modo regolato e definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale, e di non avere, a qualsivoglia titolo o ragione, altre pretese da avanzare per tali titoli.
c- Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza.
d- Spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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