Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 26/03/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. VA MI EL AR Presidente- estensore dr. Federico Lorenzini Consigliere- relatore dr. Gianpiero Madeo Primo Referendario ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24052 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 61665, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno nell’anno 2021, per conto del Comune di Sirolo (AN), da parte dell’agente contabile, individuato nella relazione istruttoria nella società “Internazionale Sirolo s.r.l.” (P. IVA 02700170422), mentre, in realtà, trattasi della “Eurovacanze s.r.l.”, quale gestore della struttura ricettiva denominata “Camping Village Internazionale”, agente contabile difeso dall’avv. Riccardo NA, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in piazza della Repubblica, n. 1/B, Ancona;
PEC: riccardo.leonardi@pec-ordineavvocati ancona.it;
esaminati i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, con l’assistenza della segretaria dr.ssa CA Storari, il relatore dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Cristina Valeri, e l’avv.
Sentenza 77/2026
LI NA (su delega dell’avv. Riccardo NA) per la
“Internazionale Sirolo s.r.l.”.
FATTO
1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti concernenti le imposte di soggiorno, relativamente all’esercizio finanziario 2021, di pertinenza del Comune di Sirolo.
2. Con relazione n. 737/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il conto in oggetto è stato reso il 15/10/2021 al Comune di Sirolo dal gestore (individuato nella società “Internazionale Sirolo s.r.l.”) del
“Camping Village Internazionale” ed è stato inviato dall’Ente locale alla Corte dei conti in data 21/7/2024.
Nella relazione viene evidenziato che il Comune di Sirolo ha incaricato le strutture ricettive dell’incasso delle imposte di soggiorno, ne ha disciplinato le modalità di riversamento mediante apposito regolamento e ha comunicato a questa Sezione l’elenco degli agenti contabili incaricati di riscuotere tali imposte per i singoli anni.
Il conto in esame, firmato da LA RL (legale rappresentante della “Eurovacanze s.r.l.”, effettivo gestore del “Camping Village Internazionale”), è stato redatto utilizzando il mod. 21, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. z), del D.P.R. n. 194/1996, ed indica la somma totale incassata e la somma totale riversata.
Nel conto risultano dichiarate come riscosse e versate al Comune di Sirolo imposte di soggiorno per complessivi € 27.798,00.
Mediante analitici raffronti tra quanto riportato nel conto pervenuto, i dati inseriti nel portale “Alloggiati web” e la dichiarazione annuale trasmessa al Comune dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento comunale, il magistrato istruttore è pervenuto alla conclusione che il conto non potrebbe essere oggetto di discarico, sussistendo una discrepanza, sulla base dei dati sino ad allora acquisiti, tra quanto riversato (€ 27.798,00) e quanto presumibilmente ancora dovuto a titolo di imposte di soggiorno per l’anno 2021 al Comune di Sirolo.
A tal proposito, il magistrato istruttore ha rimarcato la circostanza che nel conto giudiziale non sono stati indicati i soggetti da ritenersi esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno, in base alle disposizioni del regolamento comunale; peraltro, anche i solleciti rivolti al gestore della struttura ricettiva per la trasmissione di tali dati non sono stati oggetto di tempestivi riscontri.
Conclusivamente, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunziarsi su tale criticità, che potrebbe determinare il mancato discarico e la condanna dell’agente contabile al pagamento della differenza tra quanto riversato e quanto, sulla base dei dati sino ad allora acquisiti da questa Corte, sarebbe ancora da riversare.
3. Con memoria depositata in data 19/2/2026 la sig.ra CA RI LA, legale rappresentante della società “Internazionale Sirolo s.r.l.”, ha evidenziato che:
nella relazione istruttoria n. 737/2025 è stato erroneamente indicato che nell’anno 2021 il “Camping Village Internazionale” era gestito dalla “Internazionale Sirolo s.r.l.”; in realtà, tale struttura ricettiva era stata, all’epoca, concessa in locazione alla “Eurovacanze s.r.l.”,
legalmente rappresentata da RL LA;
conseguentemente, nel presente giudizio di conto deve ritenersi concretamente legittimata la “Eurovacanze s.r.l.”;
d’altronde, il Camping in questione è gestito direttamente dalla società “Internazionale Sirolo s.r.l.” soltanto a partire dall’anno 2024.
Dopo aver fornito tali precisazioni, la LA ha confermato che nel conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 non era stato indicato il numero dei soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno.
Ciò premesso, sulla base di documentazione appositamente reperita, mediante riscontri eseguiti sul Portale “Ross1000” dell’Osservatorio del Turismo della Regione Marche, e di analitici tabulati forniti dalla
“Software House POD.CAMP”, che nel 2021 gestiva il sistema informatico di cui si avvaleva la “Eurovacanze s.r.l.”, la LA ha riferito che presso il “Camping Village Internazionale” di Sirolo nel corso del 2021:
avevano soggiornato, tra gli altri ospiti, anche 4.019 bambini minori di anni dieci;
v’erano stati pernottamenti, da parte di medesimi ospiti, oltre le prime sette giornate, pari a 10.190.
Trattandosi di fattispecie per le quali erano previste dal pertinente regolamento comunale apposite esenzioni dall’imposta di soggiorno, appare evidente che dalle 54.406 presenze nel Camping, registrate nel Portale “Alloggiati web”, vanno defalcati 14.209 soggiorni esenti dal pagamento di tale imposta.
Conseguentemente, l’ammontare delle imposte di soggiorno, pari complessivamente ad € 27.798,00, che è stato effettivamente riversato nell’anno 2021 dalla “Eurovacanze s.r.l.” al Comune di Sirolo, deve ritenersi sostanzialmente corretto.
Peraltro, la modestissima differenza di appena 54 unità trova congrua giustificazione nel fatto che sul Portale “Alloggiati web” non venivano annotate eventuali partenze anticipate di ospiti delle strutture ricettive rispetto a quanto inizialmente programmato.
4. All’odierna udienza, l’avv. LI NA s’è riportata alla memoria depositata; il P.M. ha preso atto di quanto segnalato, rimettendosi al Collegio per le opportune valutazioni.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve sottolinearsi che l’individuazione dell’agente contabile nella “Internazionale Sirolo s.r.l.” risulta frutto di un errore materiale, verificatosi in sede di redazione dellla relazione istruttoria n. 737/2025.
In realtà, come si evince chiaramente dalla disamina del conto giudiziale pervenuto a questa Sezione, il soggetto gestore del
“Camping Village Internazionale” era, nell’anno 2021, la
“Eurovacanze s.r.l.”, il cui legale rappresentante LA RL risulta, infatti, aver sottoscritto il documento contabile inviato al Comune di Sirolo, che quest’ultimo ha poi provveduto a trasmettere a questa Corte.
Come documentalmente chiarito nella memoria inviata dalla sig.ra CA RI LA, legale rappresentante della “Internazionale Sirolo s.r.l.”, il Camping in questione nel 2021 era stato dato in locazione alla “Eurovacanze s.r.l.”.
2. Ciò assodato, dalla disamina della documentazione integrativa pervenuta a questa Sezione in prossimità dell’odierna udienza si evince la sostanziale congruità dell’ammontare delle imposte di soggiorno, pari complessivamente ad € 27.798,00, che è stato effettivamente riversato nell’anno 2021 dalla “Eurovacanze s.r.l.” al Comune di Sirolo.
Infatti, dai tabulati informatici acquisiti si desume chiaramente che dalle 54.406 presenze nel “Camping Village Internazionale”, registrate nel Portale “Alloggiati web”, ne vanno defalcate 14.209, in quanto esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno, ai sensi del regolamento comunale all’epoca vigente.
Trattasi, infatti, di:
4.019 pernottamenti concernenti bambini minori di anni dieci;
10.190 pernottamenti oltre le prime sette giornate di presenza, effettuati da parte di medesimi ospiti.
3. Conclusivamente, il conto giudiziale n. 61665 deve ritenersi sostanzialmente regolare e può, dunque, essere oggetto di pronunzia di discarico.
Sussistono idonei motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
a rettifica di quanto indicato, a causa di un mero errore materiale, nella relazione istruttoria n. 737/2025, individua nella società
“Eurovacanze s.r.l.”, anziché nella “Internazionale Sirolo s.r.l.”,
l’agente contabile che nel 2021 era tenuto ed ha effettivamente reso il conto giudiziale n. 61665, quale gestore della struttura ricettiva denominata “Camping Village Internazionale”, ubicata nel Comune di Sirolo (AN);
sulla base della documentazione integrativa recentemente pervenuta, dichiara regolare tale conto giudiziale.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Presidente- estensore
VA MI EL AR
(f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria in data 26 marzo 2026 Il Funzionario amministrativo Dott. Valerio Carletti (f.to digitalmente)