Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2524/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 23.5.2025, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 4.7.1968, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANTEO
TAMBURRIELLO (C.F.: , giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliato in Venosa (PZ) alla via Berta n. 7 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(PZ) il 27.2.1972, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. TEODORA
CANCELLARA (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._4
domiciliata in Palazzo San Gervasio alla via Zara n. 5 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
E
1
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate all'udienza del 23.5.2025; per il Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 23.5.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti chiesto la decisione in conformità alle condizioni di separazione personale contenute nell'accordo depositato nel fascicolo telematico e debitamente sottoscritto dai coniugi, rinunciando per l'effetto a ogni ulteriore e diversa domanda dalle stesse esulante, condizioni che di seguito si riportano:
«1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto come attualmente.
2. I figli ormai maggiorenni, si autodetermineranno come meglio credono in accordo con i genitori;
3. Nulla è dovuto a titolo di mantenimento e/o alimenti tra i coniugi.
4. L'unità immobiliare sita in Palazzo San Gervasio alla Via Umbria n. 28, già casa coniugale, composta da appartamento al piano rialzato, consistenza vani 5,5, riportato al N.c.e.u. al foglio 18, mappale 945, sub 11, locale rimessa al piano seminterrato della superficie di circa mq. 18 riportato al N.c.e.u. al foglio 18, mappale 945, sub 4 e locale rimessa al piano seminterrato della superficie di circa mq. 21 riportato al
N.c.e.u. al foglio 18, mappale 945, sub 8, unitamente agli arredi e i beni mobili ivi contenuti, con ogni accessorio e pertinenza, attualmente in comproprietà nella misura del 50% ciascuno dei sigg. e , verrà integralmente Parte_1 Controparte_1 acquistata da per l'importo di € 59.000,00 subito dopo la concessione Parte_1
del mutuo richiesto, già in corso di istruttoria presso la Intesa San Paolo (Filiale di
Spinazzola), e comunque entro e non oltre la fine del mese di giugno 2025. Con la firma del presente accordo, il sig. promette di acquistare e la sig.ra Pt_1 CP_1
promette di vendere, alle condizioni innanzi indicate, con ogni effetto e conseguenza.
5. La sig.ra ha già stabilito definitivamente altrove la propria dimora e CP_1 provveduto alla divisione dei beni mobili e arredi, asportando dall'abitazione coniugale parte dei propri beni ed effetti personali. Provvederà ad asportare tutti i
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suoi beni ed effetti personali entro la data di stipula dell'atto notarile di cessione della quota di proprietà dei beni immobili, come convenuto.
6. I sigg.ri e si obbligano a rimettere eventuali querele Parte_1 Controparte_1 sporte e non ancora definite con l'archiviazione e a collaborare al fine anche dell'accettazione delle remissioni.
7. Le spese tutte del giudizio restano integralmente compensate tra le parti ed a tal fine
i difensori costituiti in giudizio sottoscrivono il presente atto anche per rinunzia al vincolo di solidanza di cui all'art. 13, comma 8, L.P.
Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia».
II Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale oggetto dell'accordo rinvenuto tra i coniugi si osserva quanto segue.
I figli nati dall'unione coniugale sono entrambi maggiorenni. Il secondogenito
), sin dall'introduzione del giudizio, è stato pacificamente Persona_1
economicamente autosufficiente. Al primogenito (22.6.1999), in relazione Per_2
al quale vi era contestazione circa la di lui indipendenza economica, non è stato riconosciuto alcunché all'esito della fase presidenziale. Ciò in quanto, sentito all'udienza presidenziale, è emerso che questi lavorava in modo irregolare Per_2 presso l'impresa DI BENEDETTO SERRAMENTA occupandosi del montaggio di infissi, con retribuzione mensile di circa 600/700 euro al mese, che in passato aveva lavorato presso l'impresa dell'indotto FIAT “La Tiberina” percependo una retribuzione mensile di circa 1.600,00 euro al mese nonché presso il centro commerciale Cityper sito in Palazzo San Gervasio. Ragione per cui è stato ritenuto che, a fronte dell'esperienze occupazionali afferenti al figlio e in applicazione di quanto Per_2
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statuito dalla Corte di Cassazione, sezione I, con ordinanza del 14.8.2020 n. 17183, non avesse diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Alla luce della ritenuta autosufficienza economica di entrambi i figli, con ordinanza del 14.3.2023 è stato anche dichiarato il luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, per assenza nel caso di specie di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti che giustificassero l'adozione del provvedimento di assegnazione.
Ciò posto e condivise le statuizioni rese all'esito della fase presidenziale, il
Collegio ritiene le condizioni di separazione personale concordate tra i coniugi, precisato che nelle stesse è stato previsto l'impegno del marito ad acquistare la restante quota parte della casa coniugale e specularmente l'impegno della moglie a vendere, non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, e che
-a ragione di ciò- possono esser poste a fondamento della presente sentenza, limitandosi il Tribunale a prenderne atto, atteso che quanto convenuto esula dal contenuto tipico della sentenza di separazione personale.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito (cfr. punto 7 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2524 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(PZ) il 27.2.1972, i quali hanno contratto matrimonio in Palazzo San Gervasio il
27.12.1997;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto N. 35, P. II, S. A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione, delle quali prende atto;
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4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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