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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7629 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA seconda sezione civile specializzata in materia di impresa composta dai magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3130 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza cartolare del giorno 16 dicembre 2025 e vertente tra
Codice Fiscale e, per essa quale procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1 [...]
(nuova denominazione di ) , codice fiscale Parte_2 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Corbani per procura in atti;
P.IVA_2
— PARTE APPELLANTE
e e contumaci CP_2 Controparte_3
— PARTI APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La società in epigrafe indicata, come rappresentata, ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma (n. 315/2025) ha così deciso: “-accoglie la domanda di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 9 relative alla fideiussione in oggetto, rilasciata in data 15.10.2016 dal Banco Popolare di Milano nei confronti degli attori, e - accoglie la richiesta di CP_2 CP_3 cancellazione della segnalazione dei nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni Creditizie;
- fissa in € 200,00 giornalieri la somma da versarsi, per ogni giorno di ritardo nel compimento della cancellazione;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi €1700,00 per competenza professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge ”.
Le parti appellate non si sono costituite.
L'art. 348 c.p.c. impone, in caso di mancata partecipazione dell'appellante alla prima udienza, la fissazione di una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante; con la conseguenza che, ove quest'ultimo non compaia neppure all'udienza di rinvio, il gravame va dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
Nel caso di specie, la parte appellante ha disertato l'udienza di comparizione del 2 dicembre 2025 – come sostituita dalla trattazione cartolare – non avendo depositato le note di trattazione scritta ed ed ha parimenti omesso tale adempimento a quella odierna di rinvio, nonostante la rituale comunicazione effettuata dalla cancelleria.
L'appello dev'essere pertanto dichiarato improcedibile.
Nessun provvedimento va adottato in merito alle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia della parte appellata.
Trattandosi di procedimento introdotto dopo la data del 29.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1°) dichiara improcedibile l'appello;
2°) Nulla per le spese.
3^) Dichiara l'appellante tenuto a versare - se dovuto - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Il presidente
Il consigliere est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA seconda sezione civile specializzata in materia di impresa composta dai magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3130 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza cartolare del giorno 16 dicembre 2025 e vertente tra
Codice Fiscale e, per essa quale procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_1 [...]
(nuova denominazione di ) , codice fiscale Parte_2 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Corbani per procura in atti;
P.IVA_2
— PARTE APPELLANTE
e e contumaci CP_2 Controparte_3
— PARTI APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La società in epigrafe indicata, come rappresentata, ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma (n. 315/2025) ha così deciso: “-accoglie la domanda di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 9 relative alla fideiussione in oggetto, rilasciata in data 15.10.2016 dal Banco Popolare di Milano nei confronti degli attori, e - accoglie la richiesta di CP_2 CP_3 cancellazione della segnalazione dei nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni Creditizie;
- fissa in € 200,00 giornalieri la somma da versarsi, per ogni giorno di ritardo nel compimento della cancellazione;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi €1700,00 per competenza professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge ”.
Le parti appellate non si sono costituite.
L'art. 348 c.p.c. impone, in caso di mancata partecipazione dell'appellante alla prima udienza, la fissazione di una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante; con la conseguenza che, ove quest'ultimo non compaia neppure all'udienza di rinvio, il gravame va dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
Nel caso di specie, la parte appellante ha disertato l'udienza di comparizione del 2 dicembre 2025 – come sostituita dalla trattazione cartolare – non avendo depositato le note di trattazione scritta ed ed ha parimenti omesso tale adempimento a quella odierna di rinvio, nonostante la rituale comunicazione effettuata dalla cancelleria.
L'appello dev'essere pertanto dichiarato improcedibile.
Nessun provvedimento va adottato in merito alle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia della parte appellata.
Trattandosi di procedimento introdotto dopo la data del 29.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1°) dichiara improcedibile l'appello;
2°) Nulla per le spese.
3^) Dichiara l'appellante tenuto a versare - se dovuto - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Il presidente
Il consigliere est.