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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 2112/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2112 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019
TRA
(di seguito , Parte_1 Pt_2
C.F./P.IVA subentrata a titolo universale a P.IVA_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
[...]
presso e nello studio dell'Avv. Currò Alessandra che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti.
PARTE ATTRICE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato CP_2 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Mario Maio che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_3 [...]
[...]
CONVENUTI, contumaci
Oggetto: opposizione ex artt. 615 2° comma, 617 c.p.c., 616 c.p.c.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il presente giudizio di opposizione trae origine dal giudizio n. 205/2019 R.G.E. di opposizione al pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973, con cui il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 20 marzo 2019, accoglieva l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo avviato dalla nei Controparte_1
confronti del terzo quale debitore di ed avente ad oggetto CP_4 Persona_1
il pagamento delle somme di cui alle seguenti cartelle di pagamento:
2952013007456647; 29520130016721770; 29520130021468919;
29520130025319624; 29520140004331931; 29520140016827292;
29520140019299065; 29520140026356048; 29520150005440836;
29520150018789871; 29520150030678713; 29520160002359582;
29520160025192807; 295201700133064168; 29520170014100213;
59520170004060446.
Premette che il debitore vantava un credito superiore a Parte_1 Per_1
€ 5.000 nei confronti del e che a seguito di verifica di cui all'art. 48 bis DPR CP_4
602/73 comunicava che il contribuente era inadempiente dell'obbligo di Pt_2
versamento della somma di € 11.130,90 in forza delle suddette cartelle, pertanto, in data 28 gennaio 2019 notificava l'ordine di pagamento procedendo al pignoramento ex art. 72 bis DPRR 602/73.
In data 21.2.209 il debitore proponeva opposizione all'esecuzione, con istanza di sospensione per i seguenti motivi:
1) Illegittimità del pignoramento stante lo sgravio di una parte rilevante delle somme:
2) Omessa notifica degli atti presupposti;
3) Illegittimità del pignoramento per violazione di legge;
difetto di motivazione
-violazione del diritto di difesa;
4) Violazione dell'obbligo di allegazione;
5) Difetto di prova della pretesa azionata;
6) Violazione dell'obbligo di motivazione in relazione ai compensi di riscossione e agli interessi;
7) Decadenza, prescrizione del credito.
In data 4.3.2019 si costituiva in giudizio e contestualmente notificava Pt_2
riduzione del pignoramento stante l'avvenuto sgravio delle somme portate dalla cartella n. 59520170004060446.
rappresenta preliminarmente l'inammissibilità Parte_1
dell'opposizione ai sensi dell'art. 57 DPR N. 602/73, contesta nel merito tutti i motivi di opposizione e chiede che venga dichiarato legittimo il pignoramento, revocato il provvedimento di sospensione e pertanto, ritenuta dovuta la somma di €
4203,71. Con vittoria di spese e compensi.
Costituitosi in giudizio ha chiesto che venga dichiarata la pendenza Persona_1
delle cartelle presso le rispettive sedi competenti e per specifica materia;
che anche per quelle non impugnate venga dichiarata l'incompetenza a decidere nel merito, con il rigetto di tutte le domande avanzate con l'introduzione nel merito in quando infondate in fatto e diritto. Con la condanna di controparte alle spese processuali.
Occorre premettere che in relazione all'esecuzione portata dalle seguenti cartelle deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tenuto conto che Pt_2
ha ammesso – producendo a tal fine gli estratti di ruolo - che le somme portate dalle cartelle sotto elencate sono state annullate, alcune, per sgravio, altre per rottamazione e una di queste è stata pagata:
- 2952013007456647;
- 29520130021468919;
- 29520150018789871;
- 29520150030678713; - 29520160002359582;
- 29520160025192807;
- 295201700133064168;
- 29520170014100213;
- 59520170004060446.
Sul punto, tuttavia, va precisato che non vi è prova dei motivi dell'annullamento dei suddetti ruoli, dunque, si deve ritenere che verosimilmente alcuni di questi sono stati annullati a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che ha dichiarato la prescrizione delle cartelle per omesso pagamento della Tassa automobilistica.
Posto ciò, va esaminata la legittimità del pignoramento in relazione alle somme residue portate dalle seguenti cartelle:
29520130016721770; 29520130025319624; 29520140004331931;
29520140016827292; 29520140019299065; 29520140026356048;
29520150005440836.
Va precisato al riguardo che, in data 8 luglio 2019, è stata pubblicata sentenza dal
Giudice di pace di Messina che aveva annullato le suddette intimazioni e in data 24 luglio 2025 la sentenza in questione è stata riformata dal Giudice di appello.
I motivi di opposizione esposti dal debitore risultano infondati e dunque, vanno rigettati.
E' di tutta evidenza la rituale notifica delle predette cartelle, essendo state impugnate dal debitore dinanzi al Giudice competente per materia e per valore.
Ne consegue l'inammissibilità dei motivi afferenti alla legittimità delle cartelle
(prescrizione, difetto di prova del credito, omessa allegazione degli atti presupposti, omessa motivazione in relazione ai compensi di riscossione e agli interessi).
Infondato si deve ritenere l'eccepito difetto di motivazione del pignoramento.
L'atto di pignoramento, invero, indica distintamente le cartelle di pagamento in forza delle quali si è intrapresa la procedura esecutiva. Le cartelle, inoltre, per le motivazioni sopra argomentate, erano note al debitore che dunque, ne conosceva il contenuto.
Le spese processuali, tuttavia, tenuto conto che n. 9 cartelle su 16 sono venute meno, si ritiene che possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2112/2019 R.G., così provvede:
a) Ridetermina la somma dovuta in € 1505,89.
b) Spese compensate.
Così deciso in Messina, lì 3-12-2025
Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO