Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 2906
TAR
Sentenza 5 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 L.R. 9/2017 per mancata attestazione comunale nei termini

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata allegazione dell'attestazione comunale entro 30 giorni non potesse condurre all'esclusione del RO AB dalla procedura, trattandosi di adempimento a carico del Comune e non del privato. La Regione ha correttamente richiesto un'integrazione documentale.

  • Rigettato
    Attestazione comunale relativa ad istanza diversa

    Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, rilevando che l'oggetto dell'attestazione comunale comprendeva sia la T.A.C. che la R.M.N., e che la trasmissione dilazionata della documentazione da parte del Comune non ha inciso sulla fase concorsuale.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L.R. 9/2017 per mancata attestazione comunale nei termini

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata allegazione dell'attestazione comunale entro 30 giorni non potesse condurre all'esclusione del RO AB dalla procedura, trattandosi di adempimento a carico del Comune e non del privato. La Regione ha correttamente richiesto un'integrazione documentale.

  • Rigettato
    Attestazione comunale relativa ad istanza diversa

    Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, rilevando che l'oggetto dell'attestazione comunale comprendeva sia la T.A.C. che la R.M.N., e che la trasmissione dilazionata della documentazione da parte del Comune non ha inciso sulla fase concorsuale.

  • Rigettato
    Applicabilità R.R. 9/2022 e criterio di priorità cronologica

    Il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo, affermando che il R.R. 9/2022 si applica alle istanze presentate dal bimestre successivo alla sua entrata in vigore. Le istanze precedenti sono regolate dall'art. 49, comma 2, della L.R. 52/2019, che non prevedeva tale criterio di preferenza. Inoltre, il criterio di priorità cronologica è residuale.

  • Rigettato
    Mancato superamento prova di resistenza

    La Corte ha ritenuto che, anche ipotizzando l'accoglimento delle censure sui criteri C) ed F), la Clinica San RA non avrebbe comunque raggiunto il punteggio del RO AB, confermando la decisione del TAR.

  • Rigettato
    Sindacato sulla discrezionalità tecnica (criteri A, B, K, L)

    Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza dell'attribuzione dei punteggi, ritenendo che le valutazioni rientrino nella discrezionalità tecnico-amministrativa e non presentino abnormità, contraddittorietà o erroneità. In particolare, per il criterio A, entrambe le strutture sono state ritenute centrali; per il criterio B, il parcheggio del RO AB era più ampio; per il criterio K, solo il RO AB era al piano terra; per il criterio L, l'apparecchiatura del RO AB era tecnologicamente superiore.

  • Rigettato
    Valutazione criterio M

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il punto in più attribuito al RO AB per il criterio M trovasse adeguata motivazione nell'offerta di servizi ulteriori di maggiore utilità per l'utenza rispetto a quelli offerti dalla Clinica San RA.

  • Improcedibile
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva

    Il TAR aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASL Lecce. L'appello incidentale dell'ASL Lecce è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse a seguito del rigetto dell'appello principale.

  • Improcedibile
    Censure già spiegate in primo grado

    L'appello incidentale del RO AB è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse a seguito del rigetto dell'appello principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 2906
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2906
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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