Sentenza 5 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02906/2026REG.PROV.COLL.
N. 06234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6234 del 2025, proposto da
Casa di Cura Clinica San RA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso lo studio Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;
Asl di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune Cutrofiano, Comune Galatina, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 780/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Asl di Lecce;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal RO AB Service s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. AF RP e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Casa di Cura privata Clinica San RA s.r.l. (di qui in poi la Clinica San RA o la Clinica) ha presentato una prima istanza al Comune di Galatina per l’installazione di una R.M.N. Grande Macchina, successivamente trasmessa dal Comune alla Regione Puglia ai fini della acquisizione del prescritto parere di compatibilità (protocollata in ingresso dalla Regione in data 9 settembre 2021) e, successivamente, una seconda istanza di autorizzazione all’installazione di una T.A.C., parimenti trasmessa dal Comune alla Regione con PEC del 27 settembre 2022.
2. Anche il RO AB Service s.r.l. (di qui in poi il RO AB) ha presentato un’istanza di autorizzazione all’installazione di una R.M.N. Grande Macchina al Comune di Cutrofiano, trasmessa dall’Ente alla Regione Puglia per il relativo parere di compatibilità in data 14 settembre 2021, oltre ad un’istanza di autorizzazione all’installazione di una T.A.C., trasmessa dal medesimo Comune alla Regione Puglia in data 2 settembre 2022.
3. La Regione Puglia ha comparato le istanze delle due strutture ai sensi del R.R. n. 3/2006, come modificato dal R.R. n. 9/2022, in ragione della natura contingentata del fabbisogno per entrambe le tipologie di macchinario (R.M.N. e T.A.C.), ai fini del rilascio del parere prodromico di compatibilità regionale ex art. 7 della L.R. n. 9 del 2017.
3.1. In particolare, per quanto concerne la R.M.N. Grande Macchina, la Regione Puglia ha demandato tale valutazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Lecce, la quale ha fornito il relativo riscontro con nota PEC del 17 ottobre 2023, sulla base della quale la Regione ha rilasciato il parere favorevole al RO AB.
3.2. Anche per quanto concerne la macchina T.A.C., la Regione Puglia ha concesso il relativo assenso/parere di compatibilità in favore del RO AB, rappresentando di aver già rilasciato, in favore dello stesso, il parere positivo all’installazione di una R.M.N. Grande Macchina, costituendo tale provvedimento elemento prioritario ai fini del rilascio anche del parere di compatibilità per la T.A.C. (ai sensi del R.R. n. 9 del 2022).
4. La Clinica San RA ha impugnato le relative determinazioni regionali, unitamente agli atti connessi e consequenziali, con ricorso al T.a.r. per la Puglia, Lecce, seguito da motivi aggiunti. Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame il RO AB - che ha proposto anche ricorso incidentale, seguito da motivi aggiunti - la Regione Puglia e la Asl di Lecce, la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. Il T.a.r., respinta tale ultima eccezione, ha rigettato il ricorso principale ed i motivi aggiunti proposti dalla Clinica San RA, ritenendo infondate le censure con cui la ricorrente aveva contestato l’omessa valutazione dei parametri fissati dalla deliberazione G.R. n. 2037/2013 e la illogicità dei punteggi assegnati alle due strutture concorrenti in relazione ai criteri sub lett. A), B), K), L) ed M) della medesima deliberazione. Il primo giudice ha inoltre ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale la ricorrente aveva lamentato l’inammissibilità/improcedibilità della domanda presentata dalla controinteressata ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo all’installazione/realizzazione di una R.M.N. Grande Macchina, stante l’assenza degli elementi essenziali previsti dall’art. 7 della L.R. n. 9/2017 (attestazione del Comune di Cutrofiano circa l’avvenuta verifica dei titoli di disponibilità dei locali e della conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia).
Sotto distinto profilo, il T.a.r. ha respinto anche la censura relativa alla mancata valutazione, da parte della Regione, del titolo di priorità vantato dalla Clinica San RA ai fini dell’ottenimento del parere di compatibilità regionale all’installazione della R.M.N.
Infine, il primo giudice ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale e i successivi correlati motivi aggiunti proposti dal RO AB.
6. La Clinica ha impugnato la decisione affidando l’appello a tre articolati motivi di censura.
7. Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo la reiezione dell’appello.
8. Si è costituita la Asl di Lecce, chiedendo la reiezione dell’appello e proponendo appello incidentale subordinato per contestare il capo della sentenza con il quale il T.a.r. aveva respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
9. Si è costituito il RO AB, chiedendo la reiezione dell’appello e proponendo appello incidentale condizionato per riproporre le censure già spiegate in primo grado e dichiarate improcedibili (“ Error in iudicando; Error in procedendo; Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio di imparzialità e buon andamento; violazione del principio di concorrenza; violazione dell’art. 32 Cost.; Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 2037/2013; Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione del principio di buon andamento; carenza istruttoria e motivazionale; irragionevolezza .”).
10. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.
11. L’appello principale è infondato, il che determina l’improcedibilità, per carenza di interesse, degli appelli incidentali.
12. Con il primo motivo, l’appellante ha lamentato la violazione dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, a norma del quale il Comune, una volta ricevuta l’istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura formulata dal privato, entro e non oltre 30 giorni deve effettuare la verifica dei titoli edilizi e richiedere alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l’avvenuta verifica degli stessi titoli.
Secondo le deduzioni dell’appellante, la corretta applicazione della norma avrebbe dovuto indurre la Regione Puglia a dichiarare irricevibile la domanda del RO AB volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della R.M.N. Grande Macchina, per non avere il Comune di Cutrofiano verificato ed attestato la sussistenza della relativa conformità urbanistica/edilizia, nei modi e nei tempi previsti dal legislatore regionale. Nella fattispecie, infatti, il Comune di Cutrofiano aveva trasmesso alla Regione l’istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura (presentata dal RO AB per l’autorizzazione della R.M.N. nel settembre 2021) e, solo successivamente (febbraio 2024), aveva reso l’attestazione sui relativi titoli edilizi e di proprietà, violando il termine perentorio di 30 giorni previsto dalla norma.
Peraltro, l’appellante ha dedotto che l’attestazione di conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, rilasciata solo in un secondo momento dal Comune di Cutrofiano, non era riferibile alla prima istanza per l’installazione della R.M.N., di cui alla richiesta di verifica di compatibilità datata 11 agosto 2021, ma ad altra e differente domanda riguardante l’istallazione di una T.A.C. (e non di una R.M.N.), ricadendo peraltro in un bimestre successivo a quello di riferimento.
12.1. La censura è infondata.
12.2. L’art. 7 della L.R. n. 9/2017 stabilisce al comma 1 che “ I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato ” e al comma 2 aggiunge che “ Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1 ”; infine, il terzo comma prevede che “ Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni .”
12.3. Nel caso di specie, il Comune di Cutrofiano ha inviato tempestivamente ( id est entro 30 giorni dalla ricezione) l’istanza alla Regione, riscontrando la successiva richiesta di integrazione della Regione con comunicazione via p.e.c. del 20 febbraio 2024, prima dell’emanazione del parere di compatibilità ex art. 7 della L.R. n. 9/2017, che è stato espresso dalla Regione Puglia il successivo 23 aprile 2024.
12.4. E’ dunque vero che entro il termine di 30 giorni il Comune di Cutrofiano non ha inviato alla Regione l’attestazione riguardante l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica, tuttavia, trattandosi di adempimento gravante sul Comune e non sul privato richiedente, la mancata allegazione della suddetta attestazione non avrebbe potuto condurre alla esclusione del RO AB dalla procedura comparativa. La Regione era tenuta a richiedere una integrazione documentale al Comune di Cutrofiano, come effettivamente ha fatto in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dal RO AB datata 1 settembre 2022.
12.5. L’art. 7 della richiamata legge regionale, del resto, non può essere interpretato nel senso di far ricadere sul privato richiedente, escludendolo, un adempimento di verifica ed attestazione di conformità spettante al Comune.
12.6. Nella fattispecie, il Comune di Cutrofiano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, ha trasmesso alla Regione Puglia la domanda per il parere di competenza regionale (cfr. comunicazione del Comune di Cutrofiano prot. n. 9349 dell’11 agosto 2021), con la documentazione allegata (titolo di proprietà, planimetria dell’area dove è ubicata la diagnostica per immagini, autorizzazione all’esercizio dell’attività, permesso di costruire per l’ampliamento di un centro radiografico e l’autorizzazione alla realizzazione), ma il procedimento amministrativo non si è chiuso, avendo la Regione riscontrato la necessità di richiedere un’integrazione documentale al Comune, necessaria a consentire la conclusione dell’istruttoria procedimentale.
Solo dopo tale integrazione il procedimento ha seguito il suo corso e le istanze delle due strutture in concorso sono state valutate comparativamente, esitando nel parere di compatibilità espresso dalla Regione Puglia il successivo 23 aprile 2024, dopo l’acquisizione del supplemento istruttorio ritenuto necessario ai fini della compiuta integrazione dell’istruttoria. Pertanto, la trasmissione dilazionata della documentazione da parte del Comune alla Regione non ha inciso sulla fase concorsuale, avendo il centro AB posto in essere gli adempimenti di propria competenza e non potendo subire un effetto espulsivo ricollegato, in ultima istanza, ad esigenze di approfondimento istruttorio che concernono i rapporti tra il Comune e la Regione.
12.7. Né può dirsi che il titolo edilizio ottenuto dal RO AB sarebbe stato reso successivamente alla presentazione dell’istanza, poiché detto titolo edilizio è risultato riferibile ad una variante in corso d’opera di un precedente titolo già rilasciato nel 2020, concernente modifiche non relative alle parti destinate alla risonanza magnetica.
12.8. Infondate risultano anche le ulteriori contestazioni dell’appellante secondo cui l’attestazione rilasciata dal Comune di Cutrofiano sarebbe relativa ad altra istanza “ riguardante l’istallazione di una T.A.C .” e non di una R.M.N., poiché, come correttamente rilevato dal primo giudice, dall’oggetto dell’attestazione comunale si evince che la richiesta e l’attestazione hanno il medesimo oggetto (“ verifica di compatibilità regionale per un impianto T.A.C . ed un impianto R.M.N. ”).
13. Con il secondo motivo, l’appellante ha dedotto che la Regione Puglia, prima di procedere alla comparazione delle istanze dei due concorrenti sulla scorta dei criteri enucleati dalla DGR 2037/2013, avrebbe dovuto verificare la ricorrenza di una delle condizioni di priorità di cui all’art. 3 del R.R. n. 9/2022, che avrebbero dovuto imporre la preferenza della domanda proposta dalla Clinica San RA, poiché in possesso dell’autorizzazione all'esercizio per la diagnostica per immagini senza l'utilizzo di grandi macchine in data precedente (nell’anno 1983) rispetto al RO AB (autorizzata solo nell’anno 2011).
13.1. La deduzione è infondata, poiché il R.R. n. 9/2022, sebbene introdotto prima della conclusione del procedimento, risulta applicabile, per espressa previsione del regolamento medesimo, alle istanze presentate dal bimestre successivo alla sua entrata in vigore, rimanendo, le richieste di verifica di compatibilità sulle istanze di autorizzazione presentate precedentemente, attratte al regime previsto dall’art. 49, comma 2, della L.R. n. 52/2019, che non prevedeva il criterio di preferenza evocato dall’appellante.
13.2. L’art. 3, c. 3 cit. prevede infatti che “ La data iniziale per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della D.G.R. n. 2037/2013, ai fini della valutazione congiunta e comparativa delle richieste comunali di verifica di compatibilità relative alle istanze di cui al comma precedente, è quella di entrata in vigore del presente regolamento ”, mentre il successivo art. 5 (Disposizione transitoria) precisa che “ Le richieste comunali di verifica di compatibilità presentate in vigenza dell'art. 49, comma 2, della Legge regionale n. 52/2019 sono valutate sulla base del fabbisogno stabilito dalla medesima norma ” (la quale prevedeva che “ Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 R.M.N .per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 R.M.N. per ogni distretto socio-sanitario (...). Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell’arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopramenzionata deliberazione di Giunta regionale ”).
13.3. Ciò senza contare che il criterio della priorità cronologica dell'autorizzazione all'esercizio per la diagnostica per immagini senza l'utilizzo di grandi macchine, successivamente introdotto dal RR n. 9/2022, è solo “residuale” rispetto agli altri, pure individuati dalla disposizione normativa richiamata, con la conseguenza che la sua ricorrenza non avrebbe potuto automaticamente comportare la preferenza della Clinica San RA.
14. Il terzo motivo di appello concerne l’erronea attribuzione dei punteggi da parte della Regione e l’omessa valutazione di due criteri fissati dalla DGR. n. 2037/2013.
L’appellante ha riproposto in chiave critica le contestazioni relative all’omessa ed inesatta valutazione, da parte della Regione, dei criteri fissati dalla DGR. n. 2037/2013 (in particolare, quelli di cui alle lettere A), B), C), F), K), L) ed M), poiché affetta da manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità.
14.1. Al riguardo, la sentenza impugnata merita innanzitutto conferma in relazione al mancato superamento della prova di resistenza da parte della Clinica San RA, poiché, quand’anche fossero stati valutati i criteri di cui alle lettere C) ed F) fissati dalla DGR. n. 2037/2013 e la struttura avesse ottenuto il massimo punteggio complessivo di 5 punti, non avrebbe potuto superare il RO AB, che aveva ottenuto una valutazione superiore di 7 punti.
14.2. In ogni caso, osserva il Collegio che i punteggi assegnati alle due strutture concorrenti in relazione ai criteri di cui alle lettere A), B), K) e L), sono espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, contraddittorietà, erroneità o travisamento del fatto, nel caso di specie non sussistenti.
14.3. Quanto alla lettera A) “ Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell’area o distretto interessati ” (che consentiva l’attribuzione di un punteggio massimo di 2 punti), i dati esposti dall’appellante non valgono a destituire di fondamento la valutazione espressa dall’Amministrazione, che ha ritenuto entrambe le strutture ubicate in Comuni posti a breve distanza l’uno dall’altro ed entrambi in posizione centrale all’interno del territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario di Galatina, attribuendo di conseguenza il massimo punteggio ad entrambi gli operatori.
14.3. Quanto alla lettera B) “ Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max mt 200 ” (criterio rispetto al quale è stato attribuito 1 punto alla Clinica San RA e 2 punti al RO AB), la differenza di punteggio risulta sufficientemente giustificata dal fatto che il parcheggio del primo graduato risulta più ampio di quello della Clinica, peraltro ancora in fase di realizzazione.
14.4. Venendo alla lettera K) “ ubicazione al piano terra ”, per il quale sono stati attribuiti 2 punti al RO AB e 0 punti alla Clinica San RA), è evidente che il criterio mirava a premiare chiaramente l’ubicazione della struttura al piano terra, criterio soddisfatto solo dal RO AB ma non dall’odierna appellante, la cui struttura insiste incontestatamente su di un piano rialzato o in parte seminterrato.
14.5. Quanto alla lettera L) “ Utilizzo tecnologie superiori e/o maggiormente innovative rispetto a quelle minime previste per la tipologia di attività svolta ”, la Clinica San RA si è vista attribuire 4 punti a fronte dei 6 attribuiti al RO AB, sulla scorta di motivazione non illogica, né irrazionale, poiché l’apparecchiatura R.M.N. Grandi Macchine del RO AB è risultata dotata di una tecnologia superiore rispetto a quella che sarebbe stata installata dalla Clinica.
14.6. Venendo, infine, al criterio di cui alla lettera M) “ ulteriori servizi e/ o utilità a beneficio dell'utente/paziente e loro familiari in occasione dell'esecuzione della prestazione ” il punto in più attribuito al RO AB (5 punti), a fronte dei 4 punti attribuiti alla Clinica San RA, trova adeguata motivazione nell’offerta di servizi ulteriori a diretto beneficio/vantaggio dei fruitori del RO, di maggiore utilità per l’utenza rispetto a quelli evocati dall’appellante.
15. Per queste ragioni l’appello va respinto, con conseguente improcedibilità per carenza di interesse degli appelli incidentali subordinati.
16. Le spese del grado possono essere compensate stante la particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, gli appelli incidentali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO De OL, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
AF RP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF RP | RO De OL |
IL SEGRETARIO