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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 15.12.2025, dinanzi al giudice dott.ssa IA AN MU, assistita dal funzionario dott.ssa IAN Vangi, nella causa iscritta al n. 313/2023 r.g., sono presenti l'Avv. Pasqua Ornella Pappagallo in sostituzione dell'Avv. Pietro Uva per parte appellante, il dott. Giuseppe OR della in sostituzione dell'Avvocato dello Controparte_1
Stato costituito per parte appellata. I difensori chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 8/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo con provvedimento del 19.5.2023 fissava per la precisazione delle conclusioni, trattazione e decisione l'udienza del 12.2.2025 da svolgersi in modalità telematica, poi successivamente rinviata da altro magistrato all'11.12.2025, e infine alla presente udienza, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, l'avv. Pappagallo chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, il dott.
OR domanda il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado;
entrambi i difensori chiedono che la causa venga decisa. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori della parte appellante e della parte appellata, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
IA AN MU
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa IA AN MU, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 313/2023 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Uva Pietro, Parte_1
-appellante-
CONTRO
, in Controparte_2 persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari,
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 15.12.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. proponeva opposizione ex art. 205 C.d.S. dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Andria avverso l'ordinanza n. 18053631/2021, notificata in data 9.11.2021, emessa dalla che disponeva la Controparte_3 confisca del veicolo (Mercedes Benz) di proprietà dell'appellante. Tale misura conseguiva alla contestazione della violazione dell'art. 193 C.d.S. (aver circolato con un'autovettura
2 sprovvista di copertura assicurativa) nel relativo verbale di accertamento n. C6789 del
30.8.2017 elevato dalla Polizia Locale di Andria, che contestualmente provvedeva anche al sequestro del predetto mezzo, con obbligo di custodia in capo all'appellante in luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Avverso tale verbale il proponeva ricorso Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Andria che, con sentenza del 18.6.2019, lo rigettava confermando la sanzione.
Con il predetto ricorso ex art. 205 C.d.S. il lamentava la tardività della Parte_1 ordinanza di confisca, e dunque, la nullità della stessa, sostenendo che era stata emessa il 25.10.2021 e notificata il 9.11.2021, a distanza di oltre quattro anni dalla contestazione della infrazione avvenuta il 30.8.2017. Argomentava, infatti, che, poiché non è espressamente previsto nell'art. 213 C.d.S. un termine per applicare la sanzione accessoria della confisca amministrativa, tale termine dovesse rinvenirsi nella legge n. 241/1990 all'art. 2, comma 1, in virtù del quale le Pubbliche Amministrazioni determinano per ciascun provvedimento il termine entro cui esso deve concludersi, e all'art. 2, comma 3, secondo cui, qualora non vi provvedano, il termine predetto è di 90 giorni, ritenendo, pertanto, ampiamente decorso nel caso de quo il termine di novanta giorni.
Assumeva anche la nullità dell'ordinanza che disponeva la confisca per motivazione inesistente e illogica, poiché riteneva che il Prefetto, trattandosi di confisca facoltativa, non avesse tenuto conto delle esimenti, quali quella di cui al comma 6 dell'art. 213 C.d. S., che esclude l'applicazione della sanzione nel caso in cui il veicolo appartenga a soggetti estranei alla violazione. Sosteneva a proposito che la vettura fosse stata “fotografata” mentre era ferma e che il ricorrente fosse stato chiamato a rispondere solo in quanto proprietario, obbligato in solido al pagamento della sanzione, e non quale autore della violazione.
Chiedeva quindi, previa sospensione e revoca, dichiararsi la nullità e l'inefficacia dell'ordinanza prefettizia, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la a mezzo di propri funzionari, Controparte_3 contestando i motivi di opposizione.
Con sentenza n. 56/2022 depositata il 29.7.2022, il Giudice di Pace Andria, rigettava la proposta opposizione confermando la sanzione irrogata, ritenendo decisiva e assorbente l'argomentazione secondo cui, pur non essendo previsto espressamente un termine nell'art. 213 C.d.S. per emettere il provvedimento sanzionatorio della confisca, si dovesse applicare il termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981; aggiungeva il giudice di prime cure che il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni risponde sempre delle correlate sanzioni (principale e accessoria) se
3 non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Rigettava pertanto l'opposizione, compensando le spese di giudizio.
Con ricorso tempestivamente depositato il 25.1.2023, proponeva Parte_1 appello, censurando la decisione del giudice di prime cure con l'unico motivo della mancanza e/o insufficiente motivazione in ordine alla tardività della ordinanza prefettizia di confisca, per aver erroneamente ritenuto il Giudice di Pace di Andria applicabile il termine prescrizionale di cinque anni anziché quello di novanta giorni previsto dall'art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 per la pronuncia di provvedimenti di natura amministrativa.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello spiegato e la riforma della sentenza di primo grado n. 56/2022 emessa dal Giudice di Pace di Andria il 29.7.2022 e, per l'effetto, Contr annullare l'ordinanza di confisca emessa dal Prefetto della con rifusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Con comparsa depositata in data 7.5.2023 si costituiva la
[...]
, eccependo preliminarmente il vizio di notifica del Controparte_5 ricorso in appello, in quanto notificato direttamente alla Controparte_6
in persona del Prefetto pro tempore, e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato di Bari, domiciliataria ex lege della suddetta Amministrazione per i giudizi in fase di appello, e, consapevole della avvenuta sanatoria di detto vizio con la costituzione in appello, chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c.. Nel merito rilevava l'infondatezza del motivo di appello sollevato dal , riprendendo le difese spiegate nel giudizio Parte_1 di primo grado. Chiedeva pertanto rigettarsi l'appello con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.5.2023, le parti, riportandosi ai propri atti introduttivi e contestando le allegazioni di controparte, chiedevano rinviarsi la causa per la decisione e la discussione.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. al 12.2.2025 con termine per note conclusive, poi rinviata, all'odierna udienza, pervenuto il fascicolo alla scrivente, giusta decreto di variazione tabellare n. 8/2025, a seguito della discussione orale, la causa è decisa ex art. 429 c.p.c. con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
L'atto di appello del presenta tutti i requisiti idonei a consentire di individuare Parte_1 il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della
4 sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
Si evidenzia, poi, la tempestività dell'appello in esame in quanto proposto dal il Parte_1
25.1.2023, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 29.7.2022. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale
(cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Ciò posto, entrando nel merito dell'appello, si osserva che l'unico motivo di censura dell'appellante è relativo alla mancanza e/o insufficiente motivazione in ordine alla tardività della ordinanza prefettizia: il motivo deve ritenersi infondato e non accoglibile per le motivazioni di seguito esposte.
Il evidenziava al riguardo come, in assenza di uno specifico termine nell'art. Parte_1
213 C.d.S. entro il quale emettere l'ordinanza prefettizia di confisca del veicolo, dovesse farsi riferimento alla legge n. 241/1990 e in particolare all'art. 2, comma 1 e 3, secondo cui, se le Pubbliche Amministrazioni non determinano per ciascun provvedimento il termine entro cui esso deve concludersi, tale termine è di 90 giorni. Secondo l'appellante anche la confisca de qua rappresentava un atto amministrativo e, pertanto, come tale, il relativo potere doveva, a pena di decadenza, essere esercitato entro 90 giorni.
La , dal canto suo, riteneva corretta la ricostruzione giuridica operata dal Giudice CP_1 di Pace, che aveva ritenuto applicabile al caso di specie il termine generale di prescrizione, previsto dall'art. 28 legge n. 689/1981, pari a cinque anni, in questo caso decorrente dal
18.6.2019, data di emissione della sentenza n. 150/2019 del Giudice di Pace di Andria, che rigettava il ricorso dell'odierno appellante avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 193 C.d.S.. Parte appellata riteneva tempestiva l'emissione dell'ordinanza da parte della . CP_1
La decisione dell'appello ruota, pertanto, attorno alla questione giuridica dell'applicabilità del termine di novanta giorni previsto dal citato art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 anche alle ipotesi di confisca disposta ai sensi dell'art. 213 C.d.S., come sostenuto dall'appellante, o del termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981, come sostenuto dall'appellata e condiviso dal giudice di prime cure.
Si premette che su tale questione, stante l'assenza di specifica disciplina sui termini per la emissione dell'ordinanza Prefettizia di confisca, si sono formati due distinti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento, si è affermato che “in tema di circolazione di veicoli a motore privi di copertura assicurativa, la mancata previsione di un termine entro il quale
5 la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza-ingiunzione emessa, d'ufficio, dal Prefetto, non comporta che l'ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, giacché anche con riferimento alla ordinanza che dispone la confisca - che costituisce una sanzione amministrativa accessoria - trova applicazione il termine di 90 giorni (di cui all'art. 204 del codice della strada, come modificato dall'art. 18 della legge 24 novembre
2000, n. 340, applicabile ratione temporis), decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210, comma terzo, del codice della strada, trasmettere il processo verbale di contestazione al
Prefetto” (cfr. Cass. Sez. 1, 16.5.2005, n. 10214).
Tale orientamento è rimasto, tuttavia, isolato e, a dispetto di quanto assunto dall'appellante, non è assolutamente pacifico e costante.
Per un secondo orientamento, successivamente affermatosi in seno alla Corte di
Cassazione e divenuto consolidato, il termine per l'emissione dell'ordinanza di confisca, in assenza di specifica previsione, è quello di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n.
689/1981 ovverosia di cinque anni (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2, 14.10.2009, n. 21881 e, più di recente, Cass. Sez. 2, 15.7.2024 n. 19468).
Si è affermato, infatti, il principio di diritto per cui “in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione” di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, espressamente richiamato dall'art. 209 C.d.S. (così
Cass. n. 21881/2009 cit.).
Tenuto conto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui, nella motivazione della sentenza, la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione può avvenire anche con riferimento a precedenti conformi, con la presente decisione va data continuità a precedenti pronunce di merito in fattispecie analoghe.
“È noto invero che la giurisprudenza, nel risolvere il contrasto creatosi in merito all'applicabilità al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, di cui alla legge n. 689/1981, del termine, attualmente fissato in 90 giorni, previsto dalla legge n.
241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo, ha affermato il principio di diritto secondo il quale la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di 30 giorni (attualmente elevato a 90 giorni), è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e
6 compiuto, e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di termini così brevi da parte dell'amministrazione (Cass. Sez. Un. n. 9591 del 2006; Cass. n. 31239 del 2021; Cass. n.
4363 del 2015; Cass. n. 8464/2024). Con particolare riferimento poi alla confisca, è stato recentemente precisato che «In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione» (Cass. n 21881 del 2009). Ciò in quanto al sequestro (art. 13 co. 3 L. n. 689 del 1981 richiamato dall'art. 193 co. 4
C.d.S.), non segue necessariamente la confisca, potendo l'interessato ravvedersi o proporre ricorso nei sessanta giorni (che decorrono dalla contestazione o dalla notifica del verbale)
e, solo se nessuna delle due ipotesi si verifica, l'organo accertatore, decorso il termine dei sessanta giorni, trasmette il verbale al Prefetto che provvede alla confisca” (sentenza n.
1191 del 6.10.2025 Tribunale di Benevento, ma v. anche, tra le più recenti, n. 1139/2025 del 2.7.2025 Tribunale di Termini Imerese, n. 1840/2025 del 15.10.2025 Tribunale di
Messina).
“Ai sensi del comma 4 dell'art. 193 CDS (nel testo introdotto dall'art. 3, comma 19, lettera b), D.L. 151/2003, convertito con L. 215/2003, applicabile ratione temporis), quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro,
l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Se - invece - nei termini previsti non
è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 CDS. 3 Tale ultima disposizione, prevede, al comma terzo (nel testo introdotto dall'art. 38, comma primo, lettera a) n. 3, D.L. 269/2006, convertito con L.
326/2003), che avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. A differenza del regime previgente (cui si riferisce la pronuncia di questa Corte n. 10214/2005), l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non costituisce quindi più l'unica modalità per l'adozione della confisca.
7 Mentre nel regime anteriore al D.L. 151/2003 era sempre necessaria l'emissione d'ufficio di detta ordinanza in base al richiamo contenuto nel quarto comma dell'art. 193, all'art. 21, comma primo, L. 689/1981 (nel qual caso la misura era sospensivamente condizionata al mancato pagamento, nel termine fissato dal prefetto, della sanzione pecuniaria applicata e del premio di assicurazione semestrale), attualmente, per effetto delle modifiche all'art. 193, comma quarto, CDS (ove non figura alcun rinvio all'art. 21 citato), se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione e non presenta il ricorso, non è più prevista la fissazione, tramite l'obbligatoria emissione di apposita ordinanza - ingiunzione, di un termine per la cosiddetta «sanatoria amministrativa», avendo il legislatore snellito il procedimento amministrativo e conferito valore di titolo esecutivo al verbale non opposto
(Cass. 7418/2009). Il comma terzo dell'art. 213 consente - difatti - che la confisca possa essere adottata anche con un'ordinanza diversa da quella ingiuntiva quella contemplata dall'art. 204 CDS, senza prevedere alcun termine, salvo i casi di proposizione dei ricorsi
(Cass. 21881/2009, sia pure in tema di violazione ex art. 97 CDS). Di conseguenza, non avendo la (…) proposto ricorso e non avendo effettuato la sanatoria amministrativa della violazione, la confisca poteva esser disposta entro il termine quinquennale ex art. 28 L.
689/1981, che - alla data del provvedimento sanzionatorio - non era decorso” (Cass. Sez.
6 – 2, 12.10.2021, n. 27851).
Dalle allegazioni di parte appellante e dalla parte motiva del provvedimento di confisca impugnato emerge che il non avesse proposto avverso l'ordinanza di sequestro Parte_1 ricorso amministrativo al Prefetto (impugnava diversamente il provvedimento dinanzi al
Giudice di Pace), per cui per l'ordinanza di confisca alcun termine era previsto se non quello di prescrizione.
La motivazione della sentenza di primo grado sul punto della non tardività dell'ordinanza opposta è, dunque, non solo non mancante e non insufficiente, ma anche pienamente condivisibile e condivisa, essendo stata emessa l'ordinanza impugnata nel termine di prescrizione di cinque anni sia che lo si conteggi con riferimento alla sentenza del 2019 di rigetto da parte del Giudice di Pace della opposizione del sia rispetto all'epoca Parte_1 della contestazione per violazione dell'art. 193 C.d.S. nel 2017.
Per tutto quanto precede, in rigetto dell'appello principale proposto dal , va Parte_1 confermata la sentenza n. 56/2022 emessa dal Giudice di Pace di Andria in data 29.7.2022
e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di il Controparte_3
25.10.2021, notificata in data 9.11.2021.
Le ragioni decisorie e la circostanza che si sia ormai definito un costante e consolidato orientamento nella giurisprudenza di merito e di legittimità non consente la
8 compensazione delle spese di lite, che per soccombenza vanno poste a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo con applicazione del dm. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 313/2023 r.g., ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del Prefetto p.t., e, per l'effetto, conferma la sentenza del Controparte_3
Giudice di Pace di Andria n. 56/2022 depositata il 29.7.2022.
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che liquida in € 562,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 15.12.2025
Il giudice
IA AN MU
9
Sezione Civile
All'udienza del 15.12.2025, dinanzi al giudice dott.ssa IA AN MU, assistita dal funzionario dott.ssa IAN Vangi, nella causa iscritta al n. 313/2023 r.g., sono presenti l'Avv. Pasqua Ornella Pappagallo in sostituzione dell'Avv. Pietro Uva per parte appellante, il dott. Giuseppe OR della in sostituzione dell'Avvocato dello Controparte_1
Stato costituito per parte appellata. I difensori chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 8/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo con provvedimento del 19.5.2023 fissava per la precisazione delle conclusioni, trattazione e decisione l'udienza del 12.2.2025 da svolgersi in modalità telematica, poi successivamente rinviata da altro magistrato all'11.12.2025, e infine alla presente udienza, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi agli scritti difensivi, l'avv. Pappagallo chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, il dott.
OR domanda il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado;
entrambi i difensori chiedono che la causa venga decisa. I difensori indicano che non saranno presenti alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentiti i procuratori della parte appellante e della parte appellata, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
IA AN MU
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa IA AN MU, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 313/2023 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Uva Pietro, Parte_1
-appellante-
CONTRO
, in Controparte_2 persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari,
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 15.12.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. proponeva opposizione ex art. 205 C.d.S. dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Andria avverso l'ordinanza n. 18053631/2021, notificata in data 9.11.2021, emessa dalla che disponeva la Controparte_3 confisca del veicolo (Mercedes Benz) di proprietà dell'appellante. Tale misura conseguiva alla contestazione della violazione dell'art. 193 C.d.S. (aver circolato con un'autovettura
2 sprovvista di copertura assicurativa) nel relativo verbale di accertamento n. C6789 del
30.8.2017 elevato dalla Polizia Locale di Andria, che contestualmente provvedeva anche al sequestro del predetto mezzo, con obbligo di custodia in capo all'appellante in luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Avverso tale verbale il proponeva ricorso Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Andria che, con sentenza del 18.6.2019, lo rigettava confermando la sanzione.
Con il predetto ricorso ex art. 205 C.d.S. il lamentava la tardività della Parte_1 ordinanza di confisca, e dunque, la nullità della stessa, sostenendo che era stata emessa il 25.10.2021 e notificata il 9.11.2021, a distanza di oltre quattro anni dalla contestazione della infrazione avvenuta il 30.8.2017. Argomentava, infatti, che, poiché non è espressamente previsto nell'art. 213 C.d.S. un termine per applicare la sanzione accessoria della confisca amministrativa, tale termine dovesse rinvenirsi nella legge n. 241/1990 all'art. 2, comma 1, in virtù del quale le Pubbliche Amministrazioni determinano per ciascun provvedimento il termine entro cui esso deve concludersi, e all'art. 2, comma 3, secondo cui, qualora non vi provvedano, il termine predetto è di 90 giorni, ritenendo, pertanto, ampiamente decorso nel caso de quo il termine di novanta giorni.
Assumeva anche la nullità dell'ordinanza che disponeva la confisca per motivazione inesistente e illogica, poiché riteneva che il Prefetto, trattandosi di confisca facoltativa, non avesse tenuto conto delle esimenti, quali quella di cui al comma 6 dell'art. 213 C.d. S., che esclude l'applicazione della sanzione nel caso in cui il veicolo appartenga a soggetti estranei alla violazione. Sosteneva a proposito che la vettura fosse stata “fotografata” mentre era ferma e che il ricorrente fosse stato chiamato a rispondere solo in quanto proprietario, obbligato in solido al pagamento della sanzione, e non quale autore della violazione.
Chiedeva quindi, previa sospensione e revoca, dichiararsi la nullità e l'inefficacia dell'ordinanza prefettizia, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la a mezzo di propri funzionari, Controparte_3 contestando i motivi di opposizione.
Con sentenza n. 56/2022 depositata il 29.7.2022, il Giudice di Pace Andria, rigettava la proposta opposizione confermando la sanzione irrogata, ritenendo decisiva e assorbente l'argomentazione secondo cui, pur non essendo previsto espressamente un termine nell'art. 213 C.d.S. per emettere il provvedimento sanzionatorio della confisca, si dovesse applicare il termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981; aggiungeva il giudice di prime cure che il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni risponde sempre delle correlate sanzioni (principale e accessoria) se
3 non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Rigettava pertanto l'opposizione, compensando le spese di giudizio.
Con ricorso tempestivamente depositato il 25.1.2023, proponeva Parte_1 appello, censurando la decisione del giudice di prime cure con l'unico motivo della mancanza e/o insufficiente motivazione in ordine alla tardività della ordinanza prefettizia di confisca, per aver erroneamente ritenuto il Giudice di Pace di Andria applicabile il termine prescrizionale di cinque anni anziché quello di novanta giorni previsto dall'art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 per la pronuncia di provvedimenti di natura amministrativa.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello spiegato e la riforma della sentenza di primo grado n. 56/2022 emessa dal Giudice di Pace di Andria il 29.7.2022 e, per l'effetto, Contr annullare l'ordinanza di confisca emessa dal Prefetto della con rifusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Con comparsa depositata in data 7.5.2023 si costituiva la
[...]
, eccependo preliminarmente il vizio di notifica del Controparte_5 ricorso in appello, in quanto notificato direttamente alla Controparte_6
in persona del Prefetto pro tempore, e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello
[...]
Stato di Bari, domiciliataria ex lege della suddetta Amministrazione per i giudizi in fase di appello, e, consapevole della avvenuta sanatoria di detto vizio con la costituzione in appello, chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c.. Nel merito rilevava l'infondatezza del motivo di appello sollevato dal , riprendendo le difese spiegate nel giudizio Parte_1 di primo grado. Chiedeva pertanto rigettarsi l'appello con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio.
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.5.2023, le parti, riportandosi ai propri atti introduttivi e contestando le allegazioni di controparte, chiedevano rinviarsi la causa per la decisione e la discussione.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. al 12.2.2025 con termine per note conclusive, poi rinviata, all'odierna udienza, pervenuto il fascicolo alla scrivente, giusta decreto di variazione tabellare n. 8/2025, a seguito della discussione orale, la causa è decisa ex art. 429 c.p.c. con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
L'atto di appello del presenta tutti i requisiti idonei a consentire di individuare Parte_1 il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della
4 sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di primo grado.
Si evidenzia, poi, la tempestività dell'appello in esame in quanto proposto dal il Parte_1
25.1.2023, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 29.7.2022. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale
(cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Ciò posto, entrando nel merito dell'appello, si osserva che l'unico motivo di censura dell'appellante è relativo alla mancanza e/o insufficiente motivazione in ordine alla tardività della ordinanza prefettizia: il motivo deve ritenersi infondato e non accoglibile per le motivazioni di seguito esposte.
Il evidenziava al riguardo come, in assenza di uno specifico termine nell'art. Parte_1
213 C.d.S. entro il quale emettere l'ordinanza prefettizia di confisca del veicolo, dovesse farsi riferimento alla legge n. 241/1990 e in particolare all'art. 2, comma 1 e 3, secondo cui, se le Pubbliche Amministrazioni non determinano per ciascun provvedimento il termine entro cui esso deve concludersi, tale termine è di 90 giorni. Secondo l'appellante anche la confisca de qua rappresentava un atto amministrativo e, pertanto, come tale, il relativo potere doveva, a pena di decadenza, essere esercitato entro 90 giorni.
La , dal canto suo, riteneva corretta la ricostruzione giuridica operata dal Giudice CP_1 di Pace, che aveva ritenuto applicabile al caso di specie il termine generale di prescrizione, previsto dall'art. 28 legge n. 689/1981, pari a cinque anni, in questo caso decorrente dal
18.6.2019, data di emissione della sentenza n. 150/2019 del Giudice di Pace di Andria, che rigettava il ricorso dell'odierno appellante avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 193 C.d.S.. Parte appellata riteneva tempestiva l'emissione dell'ordinanza da parte della . CP_1
La decisione dell'appello ruota, pertanto, attorno alla questione giuridica dell'applicabilità del termine di novanta giorni previsto dal citato art. 2, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 anche alle ipotesi di confisca disposta ai sensi dell'art. 213 C.d.S., come sostenuto dall'appellante, o del termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981, come sostenuto dall'appellata e condiviso dal giudice di prime cure.
Si premette che su tale questione, stante l'assenza di specifica disciplina sui termini per la emissione dell'ordinanza Prefettizia di confisca, si sono formati due distinti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento, si è affermato che “in tema di circolazione di veicoli a motore privi di copertura assicurativa, la mancata previsione di un termine entro il quale
5 la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza-ingiunzione emessa, d'ufficio, dal Prefetto, non comporta che l'ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, giacché anche con riferimento alla ordinanza che dispone la confisca - che costituisce una sanzione amministrativa accessoria - trova applicazione il termine di 90 giorni (di cui all'art. 204 del codice della strada, come modificato dall'art. 18 della legge 24 novembre
2000, n. 340, applicabile ratione temporis), decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore deve, ai sensi dell'art. 210, comma terzo, del codice della strada, trasmettere il processo verbale di contestazione al
Prefetto” (cfr. Cass. Sez. 1, 16.5.2005, n. 10214).
Tale orientamento è rimasto, tuttavia, isolato e, a dispetto di quanto assunto dall'appellante, non è assolutamente pacifico e costante.
Per un secondo orientamento, successivamente affermatosi in seno alla Corte di
Cassazione e divenuto consolidato, il termine per l'emissione dell'ordinanza di confisca, in assenza di specifica previsione, è quello di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n.
689/1981 ovverosia di cinque anni (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2, 14.10.2009, n. 21881 e, più di recente, Cass. Sez. 2, 15.7.2024 n. 19468).
Si è affermato, infatti, il principio di diritto per cui “in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione” di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, espressamente richiamato dall'art. 209 C.d.S. (così
Cass. n. 21881/2009 cit.).
Tenuto conto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui, nella motivazione della sentenza, la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione può avvenire anche con riferimento a precedenti conformi, con la presente decisione va data continuità a precedenti pronunce di merito in fattispecie analoghe.
“È noto invero che la giurisprudenza, nel risolvere il contrasto creatosi in merito all'applicabilità al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, di cui alla legge n. 689/1981, del termine, attualmente fissato in 90 giorni, previsto dalla legge n.
241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo, ha affermato il principio di diritto secondo il quale la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di 30 giorni (attualmente elevato a 90 giorni), è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e
6 compiuto, e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di termini così brevi da parte dell'amministrazione (Cass. Sez. Un. n. 9591 del 2006; Cass. n. 31239 del 2021; Cass. n.
4363 del 2015; Cass. n. 8464/2024). Con particolare riferimento poi alla confisca, è stato recentemente precisato che «In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione» (Cass. n 21881 del 2009). Ciò in quanto al sequestro (art. 13 co. 3 L. n. 689 del 1981 richiamato dall'art. 193 co. 4
C.d.S.), non segue necessariamente la confisca, potendo l'interessato ravvedersi o proporre ricorso nei sessanta giorni (che decorrono dalla contestazione o dalla notifica del verbale)
e, solo se nessuna delle due ipotesi si verifica, l'organo accertatore, decorso il termine dei sessanta giorni, trasmette il verbale al Prefetto che provvede alla confisca” (sentenza n.
1191 del 6.10.2025 Tribunale di Benevento, ma v. anche, tra le più recenti, n. 1139/2025 del 2.7.2025 Tribunale di Termini Imerese, n. 1840/2025 del 15.10.2025 Tribunale di
Messina).
“Ai sensi del comma 4 dell'art. 193 CDS (nel testo introdotto dall'art. 3, comma 19, lettera b), D.L. 151/2003, convertito con L. 215/2003, applicabile ratione temporis), quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro,
l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Se - invece - nei termini previsti non
è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 CDS. 3 Tale ultima disposizione, prevede, al comma terzo (nel testo introdotto dall'art. 38, comma primo, lettera a) n. 3, D.L. 269/2006, convertito con L.
326/2003), che avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. A differenza del regime previgente (cui si riferisce la pronuncia di questa Corte n. 10214/2005), l'emissione dell'ordinanza ingiunzione non costituisce quindi più l'unica modalità per l'adozione della confisca.
7 Mentre nel regime anteriore al D.L. 151/2003 era sempre necessaria l'emissione d'ufficio di detta ordinanza in base al richiamo contenuto nel quarto comma dell'art. 193, all'art. 21, comma primo, L. 689/1981 (nel qual caso la misura era sospensivamente condizionata al mancato pagamento, nel termine fissato dal prefetto, della sanzione pecuniaria applicata e del premio di assicurazione semestrale), attualmente, per effetto delle modifiche all'art. 193, comma quarto, CDS (ove non figura alcun rinvio all'art. 21 citato), se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione e non presenta il ricorso, non è più prevista la fissazione, tramite l'obbligatoria emissione di apposita ordinanza - ingiunzione, di un termine per la cosiddetta «sanatoria amministrativa», avendo il legislatore snellito il procedimento amministrativo e conferito valore di titolo esecutivo al verbale non opposto
(Cass. 7418/2009). Il comma terzo dell'art. 213 consente - difatti - che la confisca possa essere adottata anche con un'ordinanza diversa da quella ingiuntiva quella contemplata dall'art. 204 CDS, senza prevedere alcun termine, salvo i casi di proposizione dei ricorsi
(Cass. 21881/2009, sia pure in tema di violazione ex art. 97 CDS). Di conseguenza, non avendo la (…) proposto ricorso e non avendo effettuato la sanatoria amministrativa della violazione, la confisca poteva esser disposta entro il termine quinquennale ex art. 28 L.
689/1981, che - alla data del provvedimento sanzionatorio - non era decorso” (Cass. Sez.
6 – 2, 12.10.2021, n. 27851).
Dalle allegazioni di parte appellante e dalla parte motiva del provvedimento di confisca impugnato emerge che il non avesse proposto avverso l'ordinanza di sequestro Parte_1 ricorso amministrativo al Prefetto (impugnava diversamente il provvedimento dinanzi al
Giudice di Pace), per cui per l'ordinanza di confisca alcun termine era previsto se non quello di prescrizione.
La motivazione della sentenza di primo grado sul punto della non tardività dell'ordinanza opposta è, dunque, non solo non mancante e non insufficiente, ma anche pienamente condivisibile e condivisa, essendo stata emessa l'ordinanza impugnata nel termine di prescrizione di cinque anni sia che lo si conteggi con riferimento alla sentenza del 2019 di rigetto da parte del Giudice di Pace della opposizione del sia rispetto all'epoca Parte_1 della contestazione per violazione dell'art. 193 C.d.S. nel 2017.
Per tutto quanto precede, in rigetto dell'appello principale proposto dal , va Parte_1 confermata la sentenza n. 56/2022 emessa dal Giudice di Pace di Andria in data 29.7.2022
e, per l'effetto, l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di il Controparte_3
25.10.2021, notificata in data 9.11.2021.
Le ragioni decisorie e la circostanza che si sia ormai definito un costante e consolidato orientamento nella giurisprudenza di merito e di legittimità non consente la
8 compensazione delle spese di lite, che per soccombenza vanno poste a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo con applicazione del dm. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 313/2023 r.g., ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione rigettata o ritenuta assorbita, così decide:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del Prefetto p.t., e, per l'effetto, conferma la sentenza del Controparte_3
Giudice di Pace di Andria n. 56/2022 depositata il 29.7.2022.
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che liquida in € 562,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 15.12.2025
Il giudice
IA AN MU
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