Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9251/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI LUCA e Parte_1 dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARAZZA MARCO Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
- , chiedendo di: Controparte_1
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale
del 27/03/2013 nella parte che prevede all'art. 4 la dedotta CP_1 nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dal ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà
pagina 1 di 10
2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa;
b) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di 8.749,00 per i titoli e le causali dedotti in premessa, condannando la al Controparte_1 pagamento dei suddetti importi in favore del ricorrente il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maggio 2018 ad oggi nonché oltre interessi di mora ex articolo 1284 comma 4° dalla presente domanda al saldo ovvero per quella somma che stabilirà il giudicante;
2) In via subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; CP_1
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere dipendente della convenuta dal 1.7.1986, inquadrato nel livello 5° del CCNL di categoria, con mansioni di operatore specialista di Customer Care presso la sede di Napoli.
Il ricorrente ha precisato che, in seguito all'Accordo siglato dalla datrice di lavoro con le OO.SS in data 27.3.2013, la prestazione lavorativa si intende iniziata allorquando il dipendente effettua con successo il collegamento (cd. loggarsi) al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali (username e password); la prestazione si intenderebbe poi ultimata alle ore 16:38 allorquando il dipendente si scollega dal sistema.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato la mancata inclusione nell'orario di lavoro del tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, in uscita, del tempo per scollegarsi dal sistema e spegnere la macchina ed uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema per circa 154 minuti al giorno, con conseguente nullità dell'accordo aziendale del CP_1
27.3.2013 nella parte in cui prevede all'art.4 la nuova modalità
pagina 2 di 10 della prestazione lavorativa, rivendicando inoltre il diritto al versamento della somma di € 8.749,00.
Si è costituita tardivamente in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 27.2.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il ricorrente svolge mansioni di “operatore specialista di Customer
Care” ed è assegnato alla divisione Customer Care – Controparte_2
Ciò premesso, questo giudice non può che richiamarsi all'orientamento già espresso dalla Corte d'appello di Milano, con riguardo alla medesima questione: “con la sentenza n. 782/2022 (Pres. Cuomo – Rel.
Casella) si è affermato: “Come già evidenziato, pacificamente fino al luglio 2013, l'azienda registrava l'orario di entrata e di uscita mediante i tornelli marcatempo posti all'ingresso delle sedi di lavoro, facendo coincidere l'orario di lavoro con gli esiti di tali timbrature, mentre a seguito dell'accordo sindacale del 27.3.2013
l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del personale di coordinamento avveniva “sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
Ebbene, detto sistema di rilevazione dell'orario di lavoro contrasta con i principi dettati in materia di orario di lavoro, per come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Ed infatti, come già evidenziato da questa Corte con la sentenza n.
524/21 che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che si è pronunciata su questione analoga e che a sua pagina 3 di 10 volta ha condiviso la motivazione della sentenza n. 10/2020 della
Corte di appello di Roma, che si è pronunciata su caso analogo, così come la sentenza n. 226/2019 della Corte appello di Ancona:
“In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la
Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015
n. 20694; Cass. 2013 n. 20714).
Il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, che, in attuazione della direttiva comunitaria 93/104/CE del 23 novembre in materia di orario di lavoro
(e successivamente dalla direttiva 2003/88/CE) ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, stabilisce, sulla base delle indicazioni comunitarie, all'art. 1, comma 2, lett. a): "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".
Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo pagina 4 di 10 rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera
(Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n.
7396).
Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass.
2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello pagina 5 di 10 trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”.
Nel caso in esame, i dipendenti … “dopo la registrazione ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici, debbono accedere alla sala nei piani superiori alla quale sono assegnati, (…), raggiungere la postazione individuale o reperire una postazione libera, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, sono tenuti (…) a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge. Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013” - così come dal regolamento aziendale- “ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dagli appellanti, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, (…), che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line.
Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già detto «la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda,
a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass. 2017 n. 13465, cit.)”. (…)
pagina 6 di 10 La sussistenza dell'eterodirezione, senz'altro maggiormente evidente in relazione alle attività di registrazione e di disconnessione on line (attività che si svolgono in ambiente di lavoro;
utilizzando software e hardware aziendali;
seguendo protocolli e istruzioni definiti dall'azienda), si ravvisa anche per il tempo necessario per raggiungere, all'interno dell'edificio, la propria postazione lavorativa, e viceversa per raggiungere l'uscita, tant'è vero che al lavoratore è chiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita dall'edificio valendosi della macchina marcatempo.”
Questa pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 14843/2024, ove si è rilevato che
“2.2. Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso, alcuna violazione di legge, perché la Corte
d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del d.lgs.
n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui CP_1 il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa
Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della computabilità Parte_2 CP_1 del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n.
12935/2018).
pagina 7 di 10 In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che
è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)”.
2.3. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
e solamente – secondo i propri poteri discrezionali in materia di selezione e valutazione del materiale probatorio - ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una pagina 8 di 10 postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
e' la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la TIM, infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da Tim.
Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da ” (nello CP_1 stesso senso anche Cass. n. 14485/2024)”.
Tanto considerato, deve evidenziarsi come, nel caso in analisi, risulti allo stesso modo necessario percorrere il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare ai fini del log in e ai fini del log out.
Né la società convenuta ha assolto l'onere probatorio inerente alla libertà del lavoratore di autodeterminarsi in quel lasso temporale.
In conseguenza delle precedenti considerazioni, si condivide peraltro la quantificazione operata dalla Corte di Appello di Milano con sent.
n. 658/2023: <Quanto alle differenze retributive rivendicate dai lavoratori, il Collegio ritiene corretta la quantificazione del tempo lavoro in oggetto nella misura di 14 minuti (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, 2 minuti in pausa pranzo in uscita e 2 minuti in pausa pranzo in ingresso) per ogni giorno lavorativo con riferimento
a lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa full time”.
Va dunque ritenuto che il tempo intercorrente tra l'ingresso nel luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli di ingresso) e la registrazione presso la postazione lavorativa e viceversa tra la registrazione in postazione e l'uscita dal luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli in uscita) all'inizio e alla fine della pagina 9 di 10 giornata lavorativa e durante la pausa pranzo rientri nell'orario di lavoro del ricorrente.
Conseguentemente, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento della somma di 8.749,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara che il tempo intercorrente tra l'ingresso nel luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli di ingresso) e la registrazione presso la postazione lavorativa e viceversa tra la registrazione in postazione e l'uscita dal luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli in uscita) all'inizio e alla fine della giornata lavorativa e durante la pausa pranzo rientra nell'orario di lavoro del ricorrente;
per l'effetto, condanna al pagamento della Controparte_1 somma di 8.749,00 in favore del ricorrente, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 27.2.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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