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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TT NN RI, LA
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 38/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1774 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5715/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: COMUNE ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 4396/2024 Sez. 08 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, emessa nell'udienza del 01/10/2024 e depositata il 29/10/2024, con cui è stato rigettato il ricorso di Ricorrente_1 in relazione all'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo alla TARI per l'anno 2018.
Ha affidato il gravame ai motivi di cui in ricorso avverso, i quali ha resistito l'ente appellato.
In particolare l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza, in primo luogo, per non aver ritenuto la Corte di primo grado l'inesistenza dell'originale dell'atto impugnato, avendo l'Ufficio notificato al contribuente “una copia cartacea di originale analogico”; evidenziando altresì che negare l'esistenza dell'originale dell'atto equivale a valido disconoscimento dell'atto stesso;
in secondo luogo per motivazione apparente circa il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato e circa il difetto di motivazione segnatamente circa la chiarezza dei calcoli;
ancora per omessa motivazione circa eccezioni rilevanti;
ed infine circa l'errata applicazione della normativa covid sotto il profilo della eccepita decadenza dalla potestà impositiva.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'Ente impositore che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto deducendone l'infondatezza in fatto e diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza, la controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza
n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav.,
14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7307). in altri termini, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass 12002/2014).
In applicazione del suddetto principio, va evidenziato che l'avviso di accertamento notificato non risulta in alcun modo motivato atteso che non indica l'immobile per il quale viene richiesto il tributo, il numero di occupanti e le tariffe applicate approvate con delibera di C.C. n. 4 del 30.03.2018.
L'appello del contribuente è dunque fondato e va accolto. Come argomentato dalla Cassazione (sent. n. 1905/2007) nell'avviso di accertamento devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata. Il comma 162 della legge 27 dicembre
2006 n. 296 (la legge finanziaria del 2007) stabilisce che: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo».
Nell'avviso di accertamento in questione, al di là della determinazione della somma dovuta, manca ogni indicazione del bene tassato, della sua superficie e delle aliquote applicate, ricorrendo così un difetto di motivazione dell'atto impugnato, non essendo indicati gli elementi della pretesa tributaria quali l'immobile oggetto di tassazione (è indicato solo l'indirizzo di residenza attuale del contribuente), la tariffa applicata, il numero degli occupanti, la superficie tassata, il periodo di occupazione dell'immobile.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dell'originaria domanda del contribuente con conseguente annullamento dell'atto impositivo gravato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e l'originario ricorso del contribuente, AN l'appellato Comune al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 260,00 per il primo grado, ed
Euro 290, 00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TT NN RI, LA
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 38/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4396/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1774 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5715/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: COMUNE ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 4396/2024 Sez. 08 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, emessa nell'udienza del 01/10/2024 e depositata il 29/10/2024, con cui è stato rigettato il ricorso di Ricorrente_1 in relazione all'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo alla TARI per l'anno 2018.
Ha affidato il gravame ai motivi di cui in ricorso avverso, i quali ha resistito l'ente appellato.
In particolare l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza, in primo luogo, per non aver ritenuto la Corte di primo grado l'inesistenza dell'originale dell'atto impugnato, avendo l'Ufficio notificato al contribuente “una copia cartacea di originale analogico”; evidenziando altresì che negare l'esistenza dell'originale dell'atto equivale a valido disconoscimento dell'atto stesso;
in secondo luogo per motivazione apparente circa il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato e circa il difetto di motivazione segnatamente circa la chiarezza dei calcoli;
ancora per omessa motivazione circa eccezioni rilevanti;
ed infine circa l'errata applicazione della normativa covid sotto il profilo della eccepita decadenza dalla potestà impositiva.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'Ente impositore che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto deducendone l'infondatezza in fatto e diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza, la controversia è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida facendosi i riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza
n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav.,
14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7307). in altri termini, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata — senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass 12002/2014).
In applicazione del suddetto principio, va evidenziato che l'avviso di accertamento notificato non risulta in alcun modo motivato atteso che non indica l'immobile per il quale viene richiesto il tributo, il numero di occupanti e le tariffe applicate approvate con delibera di C.C. n. 4 del 30.03.2018.
L'appello del contribuente è dunque fondato e va accolto. Come argomentato dalla Cassazione (sent. n. 1905/2007) nell'avviso di accertamento devono confluire tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata. Il comma 162 della legge 27 dicembre
2006 n. 296 (la legge finanziaria del 2007) stabilisce che: «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo».
Nell'avviso di accertamento in questione, al di là della determinazione della somma dovuta, manca ogni indicazione del bene tassato, della sua superficie e delle aliquote applicate, ricorrendo così un difetto di motivazione dell'atto impugnato, non essendo indicati gli elementi della pretesa tributaria quali l'immobile oggetto di tassazione (è indicato solo l'indirizzo di residenza attuale del contribuente), la tariffa applicata, il numero degli occupanti, la superficie tassata, il periodo di occupazione dell'immobile.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dell'originaria domanda del contribuente con conseguente annullamento dell'atto impositivo gravato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e l'originario ricorso del contribuente, AN l'appellato Comune al pagamento delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 260,00 per il primo grado, ed
Euro 290, 00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario