Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 124
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità avviso di accertamento per carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la genericità della descrizione della prestazione in fattura, in assenza di contratto e di altri elementi probatori, unitamente all'assenza di alterità tra i soggetti coinvolti, fosse sufficiente a giustificare la mancanza di certezza e inerenza dei costi.

  • Rigettato
    Violazione del principio del legittimo affidamento e di buona fede

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo in quanto relativo a una verifica fiscale su periodi di imposta precedenti e non pertinenti alla controversia in esame.

  • Rigettato
    Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio

    La Corte ha ritenuto che la genericità della descrizione delle prestazioni e l'assenza di alterità tra i soggetti fossero sufficienti a giustificare il recupero dei costi.

  • Rigettato
    Nullità avviso per insussistenza presupposti metodo analitico-induttivo

    La Corte ha ritenuto che gli elementi di contestazione (genericità delle prestazioni, assenza di alterità tra i soggetti) giustificassero il recupero dei costi.

  • Rigettato
    Violazione art. 109 TUIR e deducibilità dei costi

    La Corte ha ritenuto che la mancanza di certezza e inerenza dei costi, dovuta alla genericità delle prestazioni e all'assenza di alterità tra i soggetti, ne giustificasse il disconoscimento.

  • Rigettato
    Effettiva esistenza delle operazioni e impatto fiscale

    La Corte ha ritenuto che la genericità delle prestazioni e l'assenza di alterità tra i soggetti non permettessero di accertare la certezza e l'inerenza dei costi.

  • Rigettato
    Nullità rilievo IVA per violazione principio di neutralità

    La Corte ha confermato la correttezza dell'operato dell'Ufficio nel recupero dei costi, assorbendo ogni ulteriore questione.

  • Rigettato
    Contestazione contabilizzazione perdite su crediti

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo poiché la società non ha fornito la documentazione attestante l'esistenza dei crediti, il loro ammontare e le azioni di recupero esperite.

  • Rigettato
    Riconoscimento deducibilità costi collaborazioni

    La Corte ha chiarito che l'Ufficio aveva avanzato una proposta di riconoscimento ai fini di un'eventuale adesione mai perfezionatasi, e non un effettivo riconoscimento. Pertanto, il recupero dei costi è apparso corretto.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti e illogicità delle conclusioni

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando la correttezza del recupero a tassazione dei costi basato sulla mancanza di certezza e inerenza.

  • Rigettato
    Illogicità e contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, in particolare riguardo alla contabilizzazione delle perdite su crediti, poiché la società non ha fornito la documentazione necessaria.

  • Rigettato
    Valutazione del principio di buona fede e legittimo affidamento

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo poiché la precedente verifica riguardava periodi di imposta lontani e non pertinenti alla controversia attuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 124
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 124
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo