CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente
NA ZO, EL
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 96/2021 depositato il 15/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl L.r. Ing. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 132/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 26/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E202104-2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E202104-2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E202104-2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente Ricorrente_1 srl impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, n. 132/1/2020, pronunciata il 4 febbraio 2020 e depositata in data 26 giugno
2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. TQY03E202104-2018, notificato dall'Agenzia delle Entrate, in data 6 dicembre 2018, per l'anno d'imposta 2013.
Con il suddetto atto impositivo l'Ufficio recuperava a tassazione costi relativi alle prestazioni di servizio e collaborazioni rese dalla Società_1 srl, a perdite su crediti relative a rapporti commerciali intrattenuti con altre imprese (Società_2; Società_3 srl;
Società_4 srl;
Società_5
srl) e a costi per collaborazioni sprovvisti di adeguata documentazione. In particolare, l'Ufficio procedeva, con metodo analitico-induttivo, al recupero dei detti costi e delle relative imposte, rilevando il difetto dei requisiti dell'effettività, certezza ed inerenza dei costi dedotti e della inesigibilità dei crediti riportati come perdite.
La società contribuente impugnava l'avviso di accertamento deducendo circa: 1) la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, avendo fondato la propria pretesa impositiva sulla sola base della coincidenza tra l'impresa esecutrice e quella beneficiaria delle prestazioni;
2) la violazione del principio del legittimo affidamento e di buona fede del contribuente ex art. 10 l. n. 212/2000, evidenziando che nel corso della verifica condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona nell'anno 2001 non erano emerse irregolarità o anomalie di sorta in relazione ai rapporti intercorsi tra le due società; 3) il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'Ufficio circa la indeducibilità dei costi;
4) la nullità dell'avviso per la insussistenza dei presupposti per il ricorso al metodo ex art. 39 d.P.R. n. 600/73, avendo l'Ufficio agito in assenza di alcuna presunzione;
5) la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 109 TUIR, assumendo la deducibilità dei costi in quanto ascrivibili all'attività di impresa;
6) nel merito, rivendicava l'effettiva esistenza delle operazioni ed il relativo impatto fiscale per l'assenza di vantaggi per il gruppo societario;
7) la nullità del rilievo IVA per violazione del principio di neutralità.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato,
e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio, con condanna alle spese di lite.
Il contribuente deposita pertanto appello avverso la detta sentenza, deducendo circa
- nullità della sentenza per travisamento dei fatti di causa, illogicità ed infondatezza delle conclusioni – contraddittorietà e difetto di motivazione;
- nullità della sentenza per illogicità, incoerenza e contraddittorietà della motivazione – difetto e/o carenza di motivazione poiché risulta incomprensibile l'iter logico seguito;
- erronea valutazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento in relazione al controllo già svolto dalla Guardia di Finanza.
Si costituisce quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte con condanna alle spese di lite.
In data 15 gennaio 2026 la società deposita proprie memorie illustrative con le quali insiste per conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per quanto qui di seguito precisato.
Con l'avviso di accertamento all'origine della presente controversia, l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la deducibilità di taluni costi della società odierna appellante, per l'anno di imposta 2013, con ricorso ad accertamento di tipo analitico-induttivo ex artt. 39, co. 1, del d.P.R. n. 600/1973, 25 del d. lgs.
446/1997 e 54 del d.P.R. n. 633/1972. La rettifica della base imponibile ha avuto origine da un'attività di controllo documentale svolta dall'Ufficio in contraddittorio con la società contribuente, che ha condotto al rilievo di costi non deducibili relativi alle prestazioni di servizio e collaborazioni rese dalla Società_1
srl, a perdite su crediti relative a rapporti commerciali intrattenuti con altre imprese ( Società_2; Società_3 srl;
Società_4 srl;
Società_5 srl) ) e a costi per collaborazioni sprovvisti di adeguata documentazione.
In relazione al primo motivo di impugnazione, parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per travisamento dei fatti di causa, illogicità ed infondatezza delle conclusioni del Giudice di prime cure che ha ritenuto corretto il recupero a tassazione dei costi sostenuti dalla appellante per le prestazioni di servizio fornite e fatturate dalla Società_1 s.r.l.
Gli elementi a sostegno del detto recupero offerti dall'Ufficio e valutati nella sentenza impugnata ai fini della mancanza di certezza e inerenza sono relativi a
- l'assenza di documentazione di qualsivoglia natura, attestante la natura dei rapporti commerciali tra i soggetti coinvolti e di contratti a fondamento dei rapporti;
- la genericità delle prestazioni, la difficoltà a delinearle e l'assenza di parametri di determinazione del valore delle prestazioni;
- la totale assenza di alterità dei soggetti coinvolti e dei relativi interessi economici in considerazione del fatto che tali soggetti avevano la medesima sede, lo stesso amministratore unico e compagini sociali pressoché sovrapponibili.
A tal proposito è appena il caso di rilevare che la sola genericità della descrizione della prestazione indicata in fattura, in assenza di diversi elementi probatori e di contratto sottostante, risulta sufficiente a determinare la correttezza della rilevata mancanza di certezza e di inerenza dei detti costi. Peraltro, la genericità è riconosciuta dalla stessa parte appellante che evidenzia come le fatture in questione “contenessero una dicitura standard del tipo di consulenza realizzato” (pag. 6 atto di appello), a nulla rilevando, peraltro, la mancata contestazione del detto rilievo in relazione ad eventuali altre fatture pur caratterizzate da tale genericità, a maggior ragione in considerazione, nel caso in questione, della rappresentata e documentata assenza di alterità tra i soggetti coinvolti come sopra evidenziata.
Il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per illogicità, incoerenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'analisi compiuta circa la contabilizzazione delle perdite su crediti.
In proposito questa Corte rileva che, a fronte della puntuale contestazione dell'Ufficio, neanche in sede contenziosa, la società contribuente ha fornito i documenti attestanti la reale esistenza dei crediti, il momento in cui essi sono sorti e gli importi degli stessi, né, d'altronde, si è premurata di documentare eventuali azioni inutilmente esperite per il recupero delle somme asseritamente spettanti. In assenza dei requisiti della certezza in ordine alla loro esistenza e della oggettiva determinabilità in ordine al loro ammontare, il secondo motivo è infondato.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta l'erronea valutazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento in relazione a un controllo già svolto dalla Guardia di Finanza.
In merito, questa Corte rileva l'assenza di pregio del detto motivo se non altro perché relativo al rinvio a una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza su altri e lontani periodi di imposta (dal 1997 al 2001).
Il terzo motivo è infondato.
Infine, con riferimento alle collaborazioni risultanti dal conto 14/83/062 in relazione alle quali parte appellante rappresenta che risulterebbe che “nelle controdeduzioni depositate in sede di giudizio di primo grado avanti alla CTP l'Ente ha dichiarato di riconoscere la deducibilità dei costi”, questa Corte osserva che trattasi di costi non documentati o documentati con ricevute portanti descrizioni generiche e comunque non rilevate contabilmente nei registri IVA, e che, a pag. 16 delle controdeduzioni di primo grado, può evincersi che l'Ufficio aveva avanzato una proposta di riconoscimento ai fini di un'eventuale adesione mai perfezionatasi e non un riconoscimento dei costi in questione, conseguentemente, corretto appare il recupero di detti costi da parte dell'Amministrazione. Il suddetto rilievo deve peraltro considerarsi definito a favore dell'Agenzia in assenza di specifica contestazione nel presente giudizio da parte della società contribuente.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Alla luce di quanto sopra riportato e assorbiti eventuali ulteriori motivi, questa Corte respinge l'appello, con conferma dell'originario avviso di accertamento. Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, come in motivazione, rigetta l'appello.
Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre alle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimo Boretti
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente
NA ZO, EL
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 96/2021 depositato il 15/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl L.r. Ing. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 132/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 26/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E202104-2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E202104-2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY03E202104-2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente Ricorrente_1 srl impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, n. 132/1/2020, pronunciata il 4 febbraio 2020 e depositata in data 26 giugno
2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. TQY03E202104-2018, notificato dall'Agenzia delle Entrate, in data 6 dicembre 2018, per l'anno d'imposta 2013.
Con il suddetto atto impositivo l'Ufficio recuperava a tassazione costi relativi alle prestazioni di servizio e collaborazioni rese dalla Società_1 srl, a perdite su crediti relative a rapporti commerciali intrattenuti con altre imprese (Società_2; Società_3 srl;
Società_4 srl;
Società_5
srl) e a costi per collaborazioni sprovvisti di adeguata documentazione. In particolare, l'Ufficio procedeva, con metodo analitico-induttivo, al recupero dei detti costi e delle relative imposte, rilevando il difetto dei requisiti dell'effettività, certezza ed inerenza dei costi dedotti e della inesigibilità dei crediti riportati come perdite.
La società contribuente impugnava l'avviso di accertamento deducendo circa: 1) la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, avendo fondato la propria pretesa impositiva sulla sola base della coincidenza tra l'impresa esecutrice e quella beneficiaria delle prestazioni;
2) la violazione del principio del legittimo affidamento e di buona fede del contribuente ex art. 10 l. n. 212/2000, evidenziando che nel corso della verifica condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona nell'anno 2001 non erano emerse irregolarità o anomalie di sorta in relazione ai rapporti intercorsi tra le due società; 3) il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'Ufficio circa la indeducibilità dei costi;
4) la nullità dell'avviso per la insussistenza dei presupposti per il ricorso al metodo ex art. 39 d.P.R. n. 600/73, avendo l'Ufficio agito in assenza di alcuna presunzione;
5) la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 109 TUIR, assumendo la deducibilità dei costi in quanto ascrivibili all'attività di impresa;
6) nel merito, rivendicava l'effettiva esistenza delle operazioni ed il relativo impatto fiscale per l'assenza di vantaggi per il gruppo societario;
7) la nullità del rilievo IVA per violazione del principio di neutralità.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato,
e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio, con condanna alle spese di lite.
Il contribuente deposita pertanto appello avverso la detta sentenza, deducendo circa
- nullità della sentenza per travisamento dei fatti di causa, illogicità ed infondatezza delle conclusioni – contraddittorietà e difetto di motivazione;
- nullità della sentenza per illogicità, incoerenza e contraddittorietà della motivazione – difetto e/o carenza di motivazione poiché risulta incomprensibile l'iter logico seguito;
- erronea valutazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento in relazione al controllo già svolto dalla Guardia di Finanza.
Si costituisce quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte con condanna alle spese di lite.
In data 15 gennaio 2026 la società deposita proprie memorie illustrative con le quali insiste per conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per quanto qui di seguito precisato.
Con l'avviso di accertamento all'origine della presente controversia, l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la deducibilità di taluni costi della società odierna appellante, per l'anno di imposta 2013, con ricorso ad accertamento di tipo analitico-induttivo ex artt. 39, co. 1, del d.P.R. n. 600/1973, 25 del d. lgs.
446/1997 e 54 del d.P.R. n. 633/1972. La rettifica della base imponibile ha avuto origine da un'attività di controllo documentale svolta dall'Ufficio in contraddittorio con la società contribuente, che ha condotto al rilievo di costi non deducibili relativi alle prestazioni di servizio e collaborazioni rese dalla Società_1
srl, a perdite su crediti relative a rapporti commerciali intrattenuti con altre imprese ( Società_2; Società_3 srl;
Società_4 srl;
Società_5 srl) ) e a costi per collaborazioni sprovvisti di adeguata documentazione.
In relazione al primo motivo di impugnazione, parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per travisamento dei fatti di causa, illogicità ed infondatezza delle conclusioni del Giudice di prime cure che ha ritenuto corretto il recupero a tassazione dei costi sostenuti dalla appellante per le prestazioni di servizio fornite e fatturate dalla Società_1 s.r.l.
Gli elementi a sostegno del detto recupero offerti dall'Ufficio e valutati nella sentenza impugnata ai fini della mancanza di certezza e inerenza sono relativi a
- l'assenza di documentazione di qualsivoglia natura, attestante la natura dei rapporti commerciali tra i soggetti coinvolti e di contratti a fondamento dei rapporti;
- la genericità delle prestazioni, la difficoltà a delinearle e l'assenza di parametri di determinazione del valore delle prestazioni;
- la totale assenza di alterità dei soggetti coinvolti e dei relativi interessi economici in considerazione del fatto che tali soggetti avevano la medesima sede, lo stesso amministratore unico e compagini sociali pressoché sovrapponibili.
A tal proposito è appena il caso di rilevare che la sola genericità della descrizione della prestazione indicata in fattura, in assenza di diversi elementi probatori e di contratto sottostante, risulta sufficiente a determinare la correttezza della rilevata mancanza di certezza e di inerenza dei detti costi. Peraltro, la genericità è riconosciuta dalla stessa parte appellante che evidenzia come le fatture in questione “contenessero una dicitura standard del tipo di consulenza realizzato” (pag. 6 atto di appello), a nulla rilevando, peraltro, la mancata contestazione del detto rilievo in relazione ad eventuali altre fatture pur caratterizzate da tale genericità, a maggior ragione in considerazione, nel caso in questione, della rappresentata e documentata assenza di alterità tra i soggetti coinvolti come sopra evidenziata.
Il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per illogicità, incoerenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'analisi compiuta circa la contabilizzazione delle perdite su crediti.
In proposito questa Corte rileva che, a fronte della puntuale contestazione dell'Ufficio, neanche in sede contenziosa, la società contribuente ha fornito i documenti attestanti la reale esistenza dei crediti, il momento in cui essi sono sorti e gli importi degli stessi, né, d'altronde, si è premurata di documentare eventuali azioni inutilmente esperite per il recupero delle somme asseritamente spettanti. In assenza dei requisiti della certezza in ordine alla loro esistenza e della oggettiva determinabilità in ordine al loro ammontare, il secondo motivo è infondato.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta l'erronea valutazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento in relazione a un controllo già svolto dalla Guardia di Finanza.
In merito, questa Corte rileva l'assenza di pregio del detto motivo se non altro perché relativo al rinvio a una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza su altri e lontani periodi di imposta (dal 1997 al 2001).
Il terzo motivo è infondato.
Infine, con riferimento alle collaborazioni risultanti dal conto 14/83/062 in relazione alle quali parte appellante rappresenta che risulterebbe che “nelle controdeduzioni depositate in sede di giudizio di primo grado avanti alla CTP l'Ente ha dichiarato di riconoscere la deducibilità dei costi”, questa Corte osserva che trattasi di costi non documentati o documentati con ricevute portanti descrizioni generiche e comunque non rilevate contabilmente nei registri IVA, e che, a pag. 16 delle controdeduzioni di primo grado, può evincersi che l'Ufficio aveva avanzato una proposta di riconoscimento ai fini di un'eventuale adesione mai perfezionatasi e non un riconoscimento dei costi in questione, conseguentemente, corretto appare il recupero di detti costi da parte dell'Amministrazione. Il suddetto rilievo deve peraltro considerarsi definito a favore dell'Agenzia in assenza di specifica contestazione nel presente giudizio da parte della società contribuente.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Alla luce di quanto sopra riportato e assorbiti eventuali ulteriori motivi, questa Corte respinge l'appello, con conferma dell'originario avviso di accertamento. Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, come in motivazione, rigetta l'appello.
Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre alle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimo Boretti