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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/12/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3632/2024 promossa da:
C.F. ), di seguito, per brevità, con Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 il patrocinio dell'avv. e dell'avv. REA CLAUDIO ( ) VIA ROMA 23900 C.F._1 LECCO;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), di seguito, per brevità, , P.IVA_2 Controparte_1
e contro
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MANDELLI STEFANO e dell'avv. SANTERINI GUALTIERO ( ) VIALE ANDREA DORIA 7 20124 MILANO;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA LAZZARETTO 44 23848 OGGIONO presso il difensore avv. MANDELLI STEFANO
CONVENUTI
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore: Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e comunque dichiarare la risoluzione del contratto di
pagina 1 di 6 appalto stipulato il 10 maggio 2023 tra il convenuto quale committente Controparte_1 e l'attrice quale appaltatore, e ciò per inadempimento del convenuto- Parte_2 committente, e per l'effetto condannare in solido tra loro i convenuti e Controparte_1 l'arch. a pagare alla società attrice, a titolo di risarcimento del danno da detto CP_1 inadempimento l'importo di euro 300.000 o quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia anche eventualmente in via equitativa, con gli interessi ex art. 1284, penultimo comma, cod. civ., o, in subordine, quelli legali, dalla domanda al saldo.
per i convenuti: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
In via preliminare: riconoscere l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di residenza – sede legale dei convenuti ovvero Tribunale ordinario di Lecco;
in via principale: riconoscere il contratto di appalto NLSV02/0623 simulato e pertanto non produttivo di effetti ex art. 1414 cod. civ.;
in via subordinata: nelle denegata ipotesi di contratto non simulato, riconoscere l'efficacia della clausola risolutiva espressa e per l'effetto dichiarare il contratto appalto NLSV02/0623 risolto;
in ogni caso e per mero tuziorismo difensivo, riconoscere l'operatività della penale di cui all'art. 14 del citato contratto di appalto NLSV02/0623 circoscrivendo il preteso risarcimento economico solo ai costi effettivamente sostenuti dalla;
Parte_1
in via ulteriormente subordinata e sulla pretesa perdita di “chance”: rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non dimostrata per tutte le motivazioni sopra esposte.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ut sopra, evocava in Parte_1 giudizio lo , ut sopra, e l'arch. svolgendo nei loro confronti Controparte_1 CP_1 le domande sopra esposte.
A fondamento delle stesse deduceva che nell'esercizio della propria attività stipulava il 10 maggio
2023, quale appaltatore, con lo , quale committente, il contratto d'appalto (sub Controparte_1 doc. 1) con il quale quest'ultimo commissionava al primo l'edificazione ex novo di una palazzina ad uso residenziale su un terreno in Lecco, via Gabriele d'Annunzio – ang. Via Sondrio al prezzo d'appalto fissato in complessivi euro 2.409.866,12 (v. doc. 1, art. 4) con inizio dei lavori previsto per il
30 marzo 2024 (v.doc. 1, art.
7-A).
Assumeva l'attore che tale inadempimento determinava l'appaltatore ad inviare al committente, in data
29 maggio 2024, la diffida ad adempiere (doc. 2), senza riscontro, per cui l'attore si determinava ad agire per l'accertamento e comunque la dichiarazione in via costitutiva della risoluzione del appalto per inadempimento del committente, e per il risarcimento del danno, quantificando quest'ultimo, in punto di mancato guadagno, nella misura di euro 400.000,00 avuto riguardo ad un margine di profitto quantificabile nella misura del 20 % dell'importo.
L'attrice, in considerazione della possibilità di imprevisti ove i lavori fossero stati svolti, e anche della obbiettiva assenza di attività materiali ed immateriali che l'appaltatore avrebbe comunque dovuto compiere, non immediatamente monetizzabili, determinava l'importo dovuto in euro 300.000,00 affidandosi comunque all'equità del Tribunale.
Formatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti i quali rassegnavano le conclusioni sopra esposte eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Lecco.
Nel merito, asseriva il carattere simulato dell'accordo, sottoscritto per l'esigenza di
[...] di mantenere i certificati di qualità “(come la ISO. 9001-2015 etc.)“, quindi non Parte_1 vincolate.
In ogni caso tale rapporto era superato posto essendo subentrato un altro soggetto promissario acquirente dell'area edificabile di via Sondrio in luogo dell'Arch. e d'altronde alla data del CP_1
14.02.2024 non erano ancora definiti i progetti e i computi metrici architettonici, strutturali ed impiantistici.
In via subordinata richiamava la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 14, non essendo stati pagina 3 di 6 corrisposti gli acconti (previsti dall'art. 5), trovando applicazione la penale contrattuale, da riferirsi però unicamente ai “costi e lavori sostenuti”,non avendo le parti convenuto ai sensi del co. 2 dell'art. 1382 cod. civ. la cd. “risarcibilità del danno ulteriore”.
In ogni caso, eccepiva la mancata prova del danno ex art. 1671 cc.
Espletati gli incombenti di legge e verificata l'impossibilità di addivenire ad un accordo, veniva espletato l'interpello di parte convenuta.
Chiusa l'istruttoria, le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni discutendo la causa.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Incompetenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta è destituita di fondamento e va pertanto disattesa.
Il contratto di appalto in oggetto, riconosciuto da controparte, reca quale luogo di stipula ST IO
e dunque trova applicazione il forum contractus ex art. 20 cod. proc. civ. non essendo stata fornita prova da parte dei convenuti del fatto che la stipula sia avvenuta “presso e nel cantiere di via La
Marmora – Lecco“.
Natura del contratto
Il contrasto tra le parti riguarda la natura e la finalità del contratto oggetto di causa: secondo l'attore si tratta di un contratto valido ed efficace, in quanto completo di tutti gli elementi per essere eseguito, per cui il contratto si è risolto a causa dell'inadempimento di controparte, a cui rivolgeva diffida ad adempiere ex art. 1454 cc..
Secondo la parte convenuta si tratta di un rapporto simulato, al fine di rispondere ad un'esigenza di parte attrice, incompleto e quindi non attuabile, superato dalla successive trattative intavolate dall'attrice con il nuovo promissario acquirente dell'immobile.
Alla luce delle risultanze di causa non vi è prova di una simulazione del contratto e tuttavia l'assunto attoreo non risulta supportato per le considerazioni che seguono, che poggiano sulla ragione più liquida.
E' pacifico, oltre che riscontrato dalla documentazione versata in atti, che successivamente alla stipula pagina 4 di 6 del contratto in questione interveniva una modifica rilevante posto che il promissario acquirente dell'area destinata allo sviluppo edilizio oggetto del contratto non sarebbe stato l'Arch. , come CP_1 inizialmente previsto, ma la società RO NI 61 RL.
Rispetto a questa mutata situazione la non assumeva una posizione ostativa, a Parte_1 difesa del contratto per cui è causa, ma interagiva oltre che con le parti convenute anche con il nuovo promissario acquirente, come dimostrato, tra l'altro dall'invio da parte del l.r. dell'attrice in data
1/8/2023 all'arch. dei prezzi unitari (all 3.12 di parte res.), dall'invio in data 17 dicembre 2023 CP_1 di altra mail con allegata bozza del nuovo contratto di appalto NLVS021223-1 (copia all.
3.14.a), da sottoporre ad RO TR 61 RL, a cui faceva seguito l'invio da parte dell'Arch. CP_1 all'attrice di altra mail in data in data 24 gennaio 2024 con allegato il computo metrico preliminare delle opere strutturali per poter fare il preventivo di via Sondrio a RO NI 61 RL (All 3.16 di parte res.).
A tale mail rispondeva l'attrice inviando all'arch in data 14 febbraio 2024 altra mail (All 3.17 CP_1 di parte res.) con allegato bozza del contratto intestato a RO NI 61 RL (All.
3.17.a di parte res.) unitamente al computo metrico estimativo preliminare (All.
3.17.b di parte res.).
Orbene, premesso che i rapporti afferenti ad RO TR 61 RL afferiscono al medesimo progetto edilizio - non avrebbe potuto contemporaneamente portare Parte_3 avanti il contratto con gli odierni convenuti e quello con RO TR 61 RL (o l'uno o l'altro)
– lo scambio di mail in questione non si giustifica se non con l'accettazione da parte dell'attrice della nuova prospettiva (necessitata anche dal fatto che l'Arch. non avrebbe avuto la disponibilità CP_1 dell'area) e quindi con la rinuncia al precedente contratto.
La diffida da parte di da cui deriva il presente giudizio, è datata 29/5/2024, Parte_1 quando le trattative con RO TR 61 RL erano in stato avanzato ed appare pertanto ingiustificata posto che non è configurabile un inadempimento in capo all'Arch. a fronte di una CP_1 dichiarata volontà dell'attrice di definire con RO TR 61 RL un nuovo rapporto di appalto.
Paradossalmente, seguendo la posizione assunta in questa sede da parte dell'attrice (ovvero che essa abbia perseguito unicamente l'attuazione del contratto concluso con la parte convenuta), risulterebbe ingiustificata la sua trattativa con RO TR 61 RL, in quanto contraria agli impegni assunti originariamente con il contratto dedotto in giudizio.
Di fatto la diffida dell'attrice appare una sorta di ripensamento rispetto ad una prospettiva che, pur pagina 5 di 6 perseguita con determinazione, non ha portato presumibilmente all'esito sperato e dunque da ritenersi contraria a buona fede in quanto fatta nella consapevolezza, sin lì accettata e fatta propria, che l'Arch. non avrebbe potuto mettere a disposizione dell'attrice il cantiere. CP_1
Diversamente opinando, si premierebbe la condotta dell'appaltatore che dapprima assecondi un progetto alternativo, che supera quello precedente in quanto incompatibile, e che poi rinneghi tale mutamento esigendo ex abrupto l'attuazione del progetto originario nella consapevolezza della sua inattuabilità (e quindi nella certezza di provocare surrettiziamente un inadempimento utile al fine di ottenere il ristoro dei danni).
Per tali ragioni, di natura assorbente, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Domande di parte convenuta
Le domande di parte convenuta sono superate dalle considerazioni esposte.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate per intero in ragione della reciprocità della soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato quanto in premessa, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta;
2) Rigetta le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta;
3) Compensa per intero le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
ST IO, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3632/2024 promossa da:
C.F. ), di seguito, per brevità, con Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 il patrocinio dell'avv. e dell'avv. REA CLAUDIO ( ) VIA ROMA 23900 C.F._1 LECCO;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), di seguito, per brevità, , P.IVA_2 Controparte_1
e contro
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MANDELLI STEFANO e dell'avv. SANTERINI GUALTIERO ( ) VIALE ANDREA DORIA 7 20124 MILANO;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA LAZZARETTO 44 23848 OGGIONO presso il difensore avv. MANDELLI STEFANO
CONVENUTI
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore: Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e comunque dichiarare la risoluzione del contratto di
pagina 1 di 6 appalto stipulato il 10 maggio 2023 tra il convenuto quale committente Controparte_1 e l'attrice quale appaltatore, e ciò per inadempimento del convenuto- Parte_2 committente, e per l'effetto condannare in solido tra loro i convenuti e Controparte_1 l'arch. a pagare alla società attrice, a titolo di risarcimento del danno da detto CP_1 inadempimento l'importo di euro 300.000 o quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia anche eventualmente in via equitativa, con gli interessi ex art. 1284, penultimo comma, cod. civ., o, in subordine, quelli legali, dalla domanda al saldo.
per i convenuti: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
In via preliminare: riconoscere l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di residenza – sede legale dei convenuti ovvero Tribunale ordinario di Lecco;
in via principale: riconoscere il contratto di appalto NLSV02/0623 simulato e pertanto non produttivo di effetti ex art. 1414 cod. civ.;
in via subordinata: nelle denegata ipotesi di contratto non simulato, riconoscere l'efficacia della clausola risolutiva espressa e per l'effetto dichiarare il contratto appalto NLSV02/0623 risolto;
in ogni caso e per mero tuziorismo difensivo, riconoscere l'operatività della penale di cui all'art. 14 del citato contratto di appalto NLSV02/0623 circoscrivendo il preteso risarcimento economico solo ai costi effettivamente sostenuti dalla;
Parte_1
in via ulteriormente subordinata e sulla pretesa perdita di “chance”: rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non dimostrata per tutte le motivazioni sopra esposte.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ut sopra, evocava in Parte_1 giudizio lo , ut sopra, e l'arch. svolgendo nei loro confronti Controparte_1 CP_1 le domande sopra esposte.
A fondamento delle stesse deduceva che nell'esercizio della propria attività stipulava il 10 maggio
2023, quale appaltatore, con lo , quale committente, il contratto d'appalto (sub Controparte_1 doc. 1) con il quale quest'ultimo commissionava al primo l'edificazione ex novo di una palazzina ad uso residenziale su un terreno in Lecco, via Gabriele d'Annunzio – ang. Via Sondrio al prezzo d'appalto fissato in complessivi euro 2.409.866,12 (v. doc. 1, art. 4) con inizio dei lavori previsto per il
30 marzo 2024 (v.doc. 1, art.
7-A).
Assumeva l'attore che tale inadempimento determinava l'appaltatore ad inviare al committente, in data
29 maggio 2024, la diffida ad adempiere (doc. 2), senza riscontro, per cui l'attore si determinava ad agire per l'accertamento e comunque la dichiarazione in via costitutiva della risoluzione del appalto per inadempimento del committente, e per il risarcimento del danno, quantificando quest'ultimo, in punto di mancato guadagno, nella misura di euro 400.000,00 avuto riguardo ad un margine di profitto quantificabile nella misura del 20 % dell'importo.
L'attrice, in considerazione della possibilità di imprevisti ove i lavori fossero stati svolti, e anche della obbiettiva assenza di attività materiali ed immateriali che l'appaltatore avrebbe comunque dovuto compiere, non immediatamente monetizzabili, determinava l'importo dovuto in euro 300.000,00 affidandosi comunque all'equità del Tribunale.
Formatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti i quali rassegnavano le conclusioni sopra esposte eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Lecco.
Nel merito, asseriva il carattere simulato dell'accordo, sottoscritto per l'esigenza di
[...] di mantenere i certificati di qualità “(come la ISO. 9001-2015 etc.)“, quindi non Parte_1 vincolate.
In ogni caso tale rapporto era superato posto essendo subentrato un altro soggetto promissario acquirente dell'area edificabile di via Sondrio in luogo dell'Arch. e d'altronde alla data del CP_1
14.02.2024 non erano ancora definiti i progetti e i computi metrici architettonici, strutturali ed impiantistici.
In via subordinata richiamava la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 14, non essendo stati pagina 3 di 6 corrisposti gli acconti (previsti dall'art. 5), trovando applicazione la penale contrattuale, da riferirsi però unicamente ai “costi e lavori sostenuti”,non avendo le parti convenuto ai sensi del co. 2 dell'art. 1382 cod. civ. la cd. “risarcibilità del danno ulteriore”.
In ogni caso, eccepiva la mancata prova del danno ex art. 1671 cc.
Espletati gli incombenti di legge e verificata l'impossibilità di addivenire ad un accordo, veniva espletato l'interpello di parte convenuta.
Chiusa l'istruttoria, le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni discutendo la causa.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Incompetenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta è destituita di fondamento e va pertanto disattesa.
Il contratto di appalto in oggetto, riconosciuto da controparte, reca quale luogo di stipula ST IO
e dunque trova applicazione il forum contractus ex art. 20 cod. proc. civ. non essendo stata fornita prova da parte dei convenuti del fatto che la stipula sia avvenuta “presso e nel cantiere di via La
Marmora – Lecco“.
Natura del contratto
Il contrasto tra le parti riguarda la natura e la finalità del contratto oggetto di causa: secondo l'attore si tratta di un contratto valido ed efficace, in quanto completo di tutti gli elementi per essere eseguito, per cui il contratto si è risolto a causa dell'inadempimento di controparte, a cui rivolgeva diffida ad adempiere ex art. 1454 cc..
Secondo la parte convenuta si tratta di un rapporto simulato, al fine di rispondere ad un'esigenza di parte attrice, incompleto e quindi non attuabile, superato dalla successive trattative intavolate dall'attrice con il nuovo promissario acquirente dell'immobile.
Alla luce delle risultanze di causa non vi è prova di una simulazione del contratto e tuttavia l'assunto attoreo non risulta supportato per le considerazioni che seguono, che poggiano sulla ragione più liquida.
E' pacifico, oltre che riscontrato dalla documentazione versata in atti, che successivamente alla stipula pagina 4 di 6 del contratto in questione interveniva una modifica rilevante posto che il promissario acquirente dell'area destinata allo sviluppo edilizio oggetto del contratto non sarebbe stato l'Arch. , come CP_1 inizialmente previsto, ma la società RO NI 61 RL.
Rispetto a questa mutata situazione la non assumeva una posizione ostativa, a Parte_1 difesa del contratto per cui è causa, ma interagiva oltre che con le parti convenute anche con il nuovo promissario acquirente, come dimostrato, tra l'altro dall'invio da parte del l.r. dell'attrice in data
1/8/2023 all'arch. dei prezzi unitari (all 3.12 di parte res.), dall'invio in data 17 dicembre 2023 CP_1 di altra mail con allegata bozza del nuovo contratto di appalto NLVS021223-1 (copia all.
3.14.a), da sottoporre ad RO TR 61 RL, a cui faceva seguito l'invio da parte dell'Arch. CP_1 all'attrice di altra mail in data in data 24 gennaio 2024 con allegato il computo metrico preliminare delle opere strutturali per poter fare il preventivo di via Sondrio a RO NI 61 RL (All 3.16 di parte res.).
A tale mail rispondeva l'attrice inviando all'arch in data 14 febbraio 2024 altra mail (All 3.17 CP_1 di parte res.) con allegato bozza del contratto intestato a RO NI 61 RL (All.
3.17.a di parte res.) unitamente al computo metrico estimativo preliminare (All.
3.17.b di parte res.).
Orbene, premesso che i rapporti afferenti ad RO TR 61 RL afferiscono al medesimo progetto edilizio - non avrebbe potuto contemporaneamente portare Parte_3 avanti il contratto con gli odierni convenuti e quello con RO TR 61 RL (o l'uno o l'altro)
– lo scambio di mail in questione non si giustifica se non con l'accettazione da parte dell'attrice della nuova prospettiva (necessitata anche dal fatto che l'Arch. non avrebbe avuto la disponibilità CP_1 dell'area) e quindi con la rinuncia al precedente contratto.
La diffida da parte di da cui deriva il presente giudizio, è datata 29/5/2024, Parte_1 quando le trattative con RO TR 61 RL erano in stato avanzato ed appare pertanto ingiustificata posto che non è configurabile un inadempimento in capo all'Arch. a fronte di una CP_1 dichiarata volontà dell'attrice di definire con RO TR 61 RL un nuovo rapporto di appalto.
Paradossalmente, seguendo la posizione assunta in questa sede da parte dell'attrice (ovvero che essa abbia perseguito unicamente l'attuazione del contratto concluso con la parte convenuta), risulterebbe ingiustificata la sua trattativa con RO TR 61 RL, in quanto contraria agli impegni assunti originariamente con il contratto dedotto in giudizio.
Di fatto la diffida dell'attrice appare una sorta di ripensamento rispetto ad una prospettiva che, pur pagina 5 di 6 perseguita con determinazione, non ha portato presumibilmente all'esito sperato e dunque da ritenersi contraria a buona fede in quanto fatta nella consapevolezza, sin lì accettata e fatta propria, che l'Arch. non avrebbe potuto mettere a disposizione dell'attrice il cantiere. CP_1
Diversamente opinando, si premierebbe la condotta dell'appaltatore che dapprima assecondi un progetto alternativo, che supera quello precedente in quanto incompatibile, e che poi rinneghi tale mutamento esigendo ex abrupto l'attuazione del progetto originario nella consapevolezza della sua inattuabilità (e quindi nella certezza di provocare surrettiziamente un inadempimento utile al fine di ottenere il ristoro dei danni).
Per tali ragioni, di natura assorbente, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Domande di parte convenuta
Le domande di parte convenuta sono superate dalle considerazioni esposte.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate per intero in ragione della reciprocità della soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato quanto in premessa, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta;
2) Rigetta le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta;
3) Compensa per intero le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
ST IO, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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