TRIBACQUE
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 21/12/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Superiore delle Acque Pubbliche |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri: dr. ON PI M. LAMORGESE Presidente dr. Mauro CRISCUOLO Consigliere di Cassazione dr.ssa Rossana GIANNACCARI Consigliere di Cassazione dr.ssa Cecilia ALTAVISTA Consigliere di Stato dr. RG MANCA Consigliere di Stato - Relatore dr.ssa Diana CAMINITI Consigliere di Stato ing. Pasquale GIARDINA Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 35 del Registro Generale dell'anno 2023, proposta da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avvocati Damiano Florenzano, Sandro Manica ed Eugenio Barrile;
Ricorrente contro
, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Luca Graziani;
Resistente
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avvocati Arthur Frei e Federica Scafarelli;
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita Controparte_3 in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della e della Controparte_1 Controparte_2
;
[...] Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2025, il Cons. RG CA e uditi per le parti gli avvocati come dal verbale di udienza;
Premesso che, con il ricorso in trattazione, ha chiesto l'annullamento dei Parte_1 provvedimenti, meglio descritti in epigrafe, con i quali la di aveva Controparte_1 CP_1 accolto la domanda per derivazione d'acqua dal Fiume Rienza presentata dalla società
[...]
CP_2 che, come riferisce parte ricorrente, nelle more del giudizio, con nota dell'8 agosto 2024, la CP_1 di ha comunicato alla Società l'avvio del procedimento
[...] CP_1 Controparte_2 di revoca della predetta concessione di derivazione d'acqua, e con successivo decreto n. 21208/2024 del 28 novembre 2024, ha decretato l'archiviazione del procedimento;
che, con memoria del 25 marzo 2025, la ricorrente – considerato che il predetto decreto direttoriale n. 21208/2024 non è stato impugnato da – ha dichiarato di non aver più Controparte_2 interesse a coltivare il giudizio indicato in epigrafe e di rinunciare al ricorso;
Considerato che ai sensi dell'art. 84 del codice del processo amministrativo, «la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa»; che, preso atto delle dichiarazioni delle parti, il Collegio non può che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35 comma 2, lettera c) del c.p.a., applicabile al presente giudizio, in assenza di specifica disciplina del R.d. 11 dicembre 1933, n. 1735, in forza del rinvio formale operato dall'art. 208 del detto regio decreto, all'allora vigente Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 13 ottobre 2017, n.
24146; 31 maggio 2023, n. 15281); che, anche ai sensi del citato art. 84 c.p.a., il quale riserva al giudice il potere di regolamentazione delle spese del giudizio, in linea generale poste a carico della parte rinunciante, il Collegio ritiene di procedere alla integrale compensazione delle spese del giudizio, considerato l'accordo tra le parti sul punto;
P.Q.M.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 22 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RG CA ON M. PI MO