TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 465/2025 V.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 465/2025, avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Maria Licchelli ed C.F._2 il secondo, dall'avv. Francesco Stocco, procuratori domiciliatari;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.09.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 22.12.1994;
− di aver generato due figlie, (29.11.1995) e (02.10.2002); Per_1 Per_2
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi predisposte e riportate nel ricorso introduttivo;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
All'udienza del 16.09.2025 le parti si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo e
1 specificavano che le parti avevano cessato la convivenza subito dopo il deposito del ricorso introduttivo, come era possibile evincere dal certificato allegato.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, nata in [...] Parte_1
l'11.07.1976, e nato a [...] il [...] (Atto n. 26, Parte II, Serie A, Parte_2
Anno 1994), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate nel ricorso introduttivo, come aggiornate al verbale di udienza del 16.09.2025;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Collepasso per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Lecce, 17.10.2025
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
2