Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 10/12/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 354/2025 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69742 depositato in data 12.12.2024 da D. P. F. (c.f. OMISSIS), nata il [...] a VI (LE), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato Gabriele Licata (c. f. [...]) -
avvocatolicata@pec.it – con cui elettivamente domicilia in Palermo al corso Finocchiaro Aprile, n 15;
CONTRO
1. Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio vii - trattamento pensioni e previdenza – in persona del legale rapp.te p.t., assistito ex art. 158 c.g.c. dal Capo Ufficio dl Staff dr. Sergio Wretschko;
2. Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo “Comitato” o “CVCS”), in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalla Dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell’economia e delle finanze, dalla dott.ssa Paola Carmeni e dott.ssa Annamaria Fasone, funzionarie del Ministero dell’economia e delle finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro nonché dai funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo Dott.ri Piera AL VI, IC RA, NG NE e CL Seccia, giusta delega in atti del Direttore Generale della Direzione dei servizi del tesoro, dott. Francesco Paolo Schiavo, con cui elett.te domicilia presso la sede della Ragioneria territoriale dello Stato in Palermo, Piazza Marina/Salita Intendenza - pec:
dcst.dag@pec.mef.gov.it;
3. INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Tiziana G.
Norrito - Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it – Avv.
Francesco Gramuglia - Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - Francesco Velardi -
pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.
Ritenuto in
FATTO
I. La ricorrente – già Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato – riferisce di aver domandato, con istanza del 28 ottobre 2005, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia: “1. Spondiloartrosi diffusa con riduzione dello spazio L5S1” e che, in data 03 febbraio 2016, siffatta istanza è stata denegata per effetto del decreto ministeriale, oggetto di odierna opposizione, adottato in recepimento del parere 1410/2023 (all. 2) del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (d’ora in poi, CVCS). Aggiunge, altresì, di aver presentato, in data 09 aprile 2024, istanza di pensione privilegiata presso INPS (all. 5).
II. Su queste premesse, la ricorrente – che agisce per “accertare ed affermare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie” da cui è affetta e per ottenere “ogni conseguente pronuncia in ordine agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento” –
lamenta l’erroneità del decreto reiettivo contestato al pari della presupposta valutazione medico-legale resa dal CVCS, facendo leva, a tal fine, sulla perizia tecnica di parte a firma del Dr. Butera (all. 7),
idonea a suffragare, in linea scientifica, la duplice conclusione per cui il suo stato patologico è da ricondurre al servizio espletato e che non si registra sussiste la presenza altri fattori causali incidenti sull’insorgenza della patologia;
III. In data 20.03.2025, si è costituito in atti il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza del mezzo introduttivo. Secondo questa parte convenuta:
(c) attesa l’assenza di efficacia lesiva del parere CVCS, e stante la possibilità viceversa di far valere ogni doglianza nei confronti dell’atto finale del procedimento, non sussiste la propria legittimazione passiva nel presente giudizio;
(d) nessuna delle criticità imputate all’operato del CVCS può dirsi fondata, dappoiché, nel caso in esame, il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si fonda sull’assenza di circostanze connesse con l’attività di servizio che è ordinariamente connotata anche da carichi differenziati rispetto all’auspicabile, tali da poter assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, così da far ritenere l’evento, nel caso in specie, non imputabile all’attività lavorativa svolta. La ricorrente – oppone il Ministero – non ha dato d’altronde prova dei fatti costitutivi della domanda mentre il parere negativo del CVCS si presenta immune da vizi logico-giuridici per aver compiutamente considerato tutti i precedenti di servizio della D. P.;
IV. in data 20.03.2025, ha prodotto documentata memoria difensiva il Ministero dell’Interno, il quale, previamente ricostruito l’iter procedimentale condotto e depositato in atti il fascicolo amministrativo, ha sostenuto:
- il difetto di giurisdizione di questa Corte;
- l’infondatezza del ricorso sul presupposto che il decreto reiettivo si è fondato sul vincolante quanto insurrogabile parere del CVCS, le cui valutazioni, poggianti sulla analitica disamina dei precedenti di servizio della ricorrente e del fascicolo matricolare della medesima (atti tutti trasmessi dall’amministrazione di appartenenza all’organo tecnico di che trattasi), risultano logicamente e congruamente motivate nonché atte a resistere alle doglianze sollevate dalla D. P..
V. In data 02.04.2025, si è costituito INPS, il quale, all’esito della ricostruzione del procedimento amministrativo e del tenore della domanda processuale, conclude per la infondatezza del ricorso.
Rileva, sul punto, la natura vincolante del parere negativo del CVCS e, per questa via, la sua attitudine pregiudicante rispetto al riconoscimento del bene della vita anelato da parte ricorrente.
VI. Con ordinanza n. 50/2025, il Decidente ha affidato al CML presso questa Sezione giurisdizionale il compito di esprimere parere medicolegale sul seguente quesito “se, alla stregua della documentazione in atti e dei rapporti acclusi al fascicolo amministrativo depositato dall’amministrazione di appartenenza nonché considerati gli sviluppi dell’iter amministrativo e medico-legale che ha condotto alla formazione del decreto contestato, la patologia “1. Spondiloartrosi diffusa con riduzione dello spazio L5-S1” di cui all’istanza di riconoscimento della dipendenza causale formalizzata dall’interessata il 28 maggio 2005 (all. 1 al ricorso, per come eventualmente “riqualificate” in sede procedimentale) sia da considerarsi dipendente da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata e, in tale ultima evenienza, si pronunzi sull’ascrizione tabellare”.
VII. In data 27.10.2025, il CML ha depositato il parere richiesto.
VIII. All’odierna udienza, le parti presenti hanno concluso come da verbale.
Considerato in
DIRITTO
1. In limine, sussiste la potestas iudicandi di questa Corte a decidere la controversia, avendo la ricorrente prospettato nel mezzo introduttivo che l’accertamento richiesto al Decidente è finalizzato agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento.
2. Sussiste il difetto di legittimazione passiva del solo MEF dovendosi dare seguito, al riguardo, all’indirizzo assunto, in merito, dal locale Giudice di Appello (sent. n. 25/A/2024). Alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva, non può seguire però una statuizione di condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del MEF. In effetti, deve darsi atto dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale di appello che, diversamente da quello testé evocato, afferma per converso la piena legittimazione passiva del MEF (App., Sez. I, n. 193/2021) sul presupposto che, in vicende consimili, viene pur sempre in discussione la correttezza del parere reso da un organo (il CVCS) funzionalmente dipendente dal medesimo MEF e, dunque, l’esercizio di una competenza amministrativa ad opera di quest’ultima amministrazione. Per l’amministrazione datoriale, per converso, vengono in considerazione specifiche attribuzioni procedimentali e provvedimentali che escludono, in ragione, ogni plausibilità giuridica della tesi che ne affermasse il difetto di legittimazione passiva.
3. Nel merito, il ricorso deve essere respinto.
4. Ai fini dell’inquadramento giuridico della vicenda sottoposta a questa Corte, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 67, primo comma, d.P.R. n. 1092/73, il militare – cui, ai fini di pensione privilegiata, va omologata la posizione degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell’art. 6, co. 1 secondo periodo, del D.L.
n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011 - le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa della legge 18 marzo 1968, n. 313 e s.m.i.
(d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e d.P.R. n. 834/1981 con annesse tabelle), ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento. Quanto all’indispensabile riconoscimento della causa di servizio – e dunque al rapporto di causalità – il d.P.R. n. 1092/73, all’art. 64, prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante.
Ciò significa, in altri termini, che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi.
In altre parole, il “fatto di servizio” che ha causato lesione o infermità non deve essere necessariamente l'unica causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e determinante". In tal caso, la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia" a condizione che (a) senza il fatto di servizio l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa rispetto ad altri fattori; (b) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante; (c) l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato. Di conseguenza, possono quindi essere riconosciuti dipendenti da causa di servizio anche le infermità di natura endogeno-costituzionale, ma in presenza di una predisposizione organica a contrarre una malattia, occorre accertare se la prestazione del servizio abbia facilitato, con rapporto causale incidente e determinante, l’insorgenza dell’infermità ovvero aggravato o accelerato il decorso della stessa, acquisendo il valore di conditio sine qua non, nel senso che, diversamente, l’affezione non si sarebbe verificata (o avrebbe avuto, se già preesistente, una diversa evoluzione). La concausa efficiente (e quindi determinante) è, in sostanza, da intendersi come l’antecedente causale che spiega forza preminente nel determinismo dell’evento, ovvero agisce, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, in modo da influire come fattore necessario sul fatto conseguente: di qui, il particolare valore rispetto ad altre concause (ius receptum, cfr., questa Sezione, sent. n.
32272024; C. conti, Sezione giur. Liguria, sent. n. 304 del 2017; Sez.
Campania, sent. 192/2019). Nel quadro di tale impostazione giurisprudenziale, è peraltro certo, in ogni caso, che rientri nell’onere probatorio gravante sul ricorrente, pur quando mitigato dal principio di prossimità della prova, prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all’ingenerarsi della patologia (per vicenda largamente sovrapponibile alla presente, cfr. App. Sicilia, sent. 197/A/2022;
questa Sezione, sent. 36/2022).
4.1. Il locale CML – al cui parere si rinvia ex art. 17 dell’all. 2 al d.lgs. 174/2016 - ha ritenuto che “l’infermità della ricorrente
“spondiloartrosi diffusa con riduzione dello spazio L5-S1” NON possa essere considerata, con sufficienti criteri scientifici e medico legali, dipendente da causa di servizio, né da concausa efficiente e determinante”. Dalle conclusioni trascritte, il Decidente non ha ragione di deviare, senza che sia peraltro in ciò gravato da peculiari oneri motivazionali (ex plurimis, questa Sezione, sentt. nn. 321/2025, 24/2024, 836/2022;
Cass., sez. II, sent. n. 15568/2022). In effetti, il parere (“Annesso A”, in particolare) di che trattasi:
- dà preliminarmente conto dell’“attento esame della documentazione agli atti” e consegue alla “visita medico legale effettuata in occasione dell’inizio delle operazioni peritali”;
- identifica la patologia sofferta alla stregua di letteratura scientifica di cui non viene indubbiata, ad opera delle parti, la pertinenza al caso concreto;
- enumera tutti i rapporti di servizio presenti in atti, valutandoli compiutamente e distinguendoli per periodi lavorati: e, in base ad essi, esclude in assoluto che gli stessi documentino traumi, movimentazione manuale di carichi, esposizione del corpo a vibrazioni lesive per intensità e per durata (primo e secondo periodo);
- puntualizza, a proposito di un terzo periodo di servizio, che
“la ricorrente svolse prevalentemente lavoro d’ufficio presso la Sezione Soggiorni dell’Ufficio Immigrazione, effettuando, solo occasionalmente, servizi di pattuglioni” e ancora, con riferimento ad un quarto periodo
(dal 13.09.2005 al 28.10.2005), che “la ricorrente svolse servizio presso la Squadra Mobile di Palermo, svolgendo servizi di Polizia Giudiziaria, quali pattuglioni, squadriglie e rastrellamenti. Quest’ultimo periodo operativo, di circa un mese e mezzo - nel quale comunque non vengono specificati entità e durata di eventuale movimentazione manuale di carichi, di esposizione a vibrazioni a tutto il corpo o di mantenimento di posture incongrue - è un periodo troppo breve per poter affermare che il servizio abbia potuto comportare qualche conseguenza a carico del rachide vertebrale”.
4.2. Per quanto sopra illustrato, il Decidente è dell’avviso che le conclusioni rassegnate dal proprio consulente siano corrette sotto il profilo metodologico-procedurale, in quanto rese sulla base della articolata ricostruzione dei precedenti di servizio dell’interessato, della documentazione sanitaria ed amministrativa in atti e degli esiti della visita diretta del ricorrente; immuni da vizi o contraddizioni medico-legali e, da ultimo, non contraddette, in linea tecnica o procedurale, da alcuna delle parti di causa.
4.3. A tale ultimo riguardo, si osserva che il CML, con motivazione altrettanto convincente, ha ritenuto di non condividere le osservazioni critiche alla CTU svolte dal dr. Butera (cfr. Annesso “B”)
sul rilievo che il presupposto di fatto – id est, i fatti di servizio rilevanti ovvero le modalità di svolgimento del servizio – valorizzate dal CTP per pervenire a conclusioni diverse dal CTU, non fossero suffragate in atti. I rapporti di servizio prodotti in giudizio (all. 8 al ricorso e all. 7 alla memoria di costituzione del Ministero dell’Interno:
nella sostanza omologhi) non danno conto, infatti, di quelle modalità di espletamento riferite dal consulente di parte, in primis, attraverso l’autorelazione della interessata. La quale, d’altronde, in disparte dalla richiesta di CTU, non ha articolato nel ricorso introduttivo specifici mezzi di prova tesi a comprovare la sussistenza di fatti di servizio ulteriori rispetto a quelli risultanti dai rapporti di servizio e, in genere, modalità di espletamento del servizio capaci di accreditare il nesso eziologico. Nella giurisprudenza di questa Corte, è del resto fermo, in ogni caso, che rientri nell’onere probatorio gravante sul ricorrente, pur quando mitigato dal principio di prossimità della prova, prospettare e provare quali siano i profili del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine causale o concausale all’ingenerarsi della patologia (per vicenda largamente sovrapponibile alla presente, cfr.
App. Sicilia, sent. 197/A/2022; questa Sezione, sent. 36/2022): onere che, in violazione dell’art. 2967 c.c., in fattispecie è da ritenersi rimasto inevaso.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
5.1. La natura tecnica dell’accertamento sotteso allo scrutinio della domanda processuale giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio fra amministrazione di appartenenza, INPS e ricorrente. Per le ragioni ampiamente esplicitate in precedenza, inoltre, devono compensarsi le spese di lite fra ricorrente e MEF.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, non definitamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di giudizio fra tutte le parti di causa;
- fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni;
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025.
II Giudice Dr. Raimondo Nocerino Firmato digitalmente Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 8 dicembre 2025 Pubblicata il 10 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)