Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di motivazione specifica dell'atto di recupero

    L'atto di recupero difetta di motivazione specifica sui contenuti del progetto di ricerca e sviluppo, risolvendosi in argomenti astratti e indeterminati, senza un'analisi individualizzante della causa petendi. Non vengono esaminati i progetti nel dettaglio né spiegato in quali profili fattuali, secondo il Manuale di TI, mancassero le connotazioni di attività di ricerca e sviluppo. L'atto non ha richiesto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, necessario per valutazioni tecniche specifiche.

  • Accolto
    Retroattività dei criteri del Manuale di TI

    I criteri del Manuale di TI non possono essere applicati retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al loro recepimento normativo (avvenuto con la legge 160/2019 per il periodo d'imposta 2020). Nel periodo 2015-2019 non esisteva un obbligo di conformarsi al Manuale di TI per fruire del credito R&S. L'applicazione retroattiva dei criteri OCSE viola i principi di legalità e certezza del diritto. Le Comunicazioni UE del 2006 e 2014 non giustificano un'interpretazione estensiva e retroattiva, in quanto si riferiscono a aiuti di Stato selettivi e non a misure di carattere generale. Il Manuale di TI è un documento di prassi internazionale privo di efficacia normativa vincolante.

  • Accolto
    Distinzione tra credito inesistente e non spettante

    L'atto di recupero non ha contestato in modo specifico le connotazioni fattuali e tecniche dei progetti. Di conseguenza, non può trovare conferma la qualificazione del credito come 'inesistente'. Laddove il credito fosse considerato 'non spettante', si applicherebbero diverse regole procedurali, tra cui il contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione è stata eccepita.

  • Accolto
    Valutazione delle attività di ricerca e sviluppo

    Le consulenze di parte forniscono riscontro all'inquadramento delle attività realizzate nelle nozioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il brevetto ottenuto per il 'Progetto_1', i finanziamenti ministeriali per il 'Progetto_2', e le relazioni redatte secondo il modello MIMIT, unitamente alle collaborazioni con enti di ricerca, confermano la natura di ricerca e sviluppo dei progetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso
    Numero : 57
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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