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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/07/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 604/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 1 luglio 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 604/2022 R.G.
promossa da con sede legale in Nicosia alla via San Gaetano Parte_1
n.28 (c. f. ), in persona del suo legale rappresentante p. t., dott. P.IVA_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (c. f. ), elettivamente domiciliata in
[...] CodiceFiscale_1
Nicosia alla via Bernardo Di Falco, 31/33 presso lo studio dell'avv. Lucia Fascetto (c. f.
[...]
; fax 0935/578148; pec: che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende RICORRENTE
contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. P.IVA_2
– elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto
(n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t, c.f. , nonché dall'Avv. Gino Email_2 C.F._3
Madonia, anche in via disgiunta;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: azione di accertamento negativo di obblighi contributivi in relazione a verbale di accertamento e ad avviso di addebito, osserva quanto segue.
Con ricorso depositato il 05.05.2022 la società di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso provvedimento dell'INPS con il quale venivano contestate alla Società presunte irregolarità
contributive dovute all'indebita percezione di agevolazioni contributive.
Esponeva che il preteso credito scaturiva da un accertamento ispettivo (conclusosi con una contestazione di indebita fruizione di agevolazioni contributive in relazione all'assunzione di lavoratrice a tempo indeterminato in presenza di un obbligo di assunzione a causa di un diritto di prelazione della lavoratrice medesima) che aveva originato le pretese contributive di cui all'avviso di addebito del 24.08.2018. Eccepiva nel merito l'infondatezza della pretesa contributiva.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione con accertamento negativo dell'obbligo contributivo ( rectius: diritto al recupero agevolazioni).
Si costituiva l'INPS che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità perché la pretesa è diventata incontrovertibile a seguito della mancata impugnazione nel termine di quaranta giorni dell'avviso di addebito regolarmente notificato e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E 'fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per l'omessa proposizione dell'opposizione all'avviso di addebito nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, non potendo,
sulla scorta della consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr. in particolare Cass n. 17978/08 e Cass.
N. 21365/2010), la riserva mentale con la quale è stato effettuato il pagamento ( di cui peraltro non vi è prova) incidere sugli effetti sostanziali e processuali determinati dalla mancata impugnativa del ruolo.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito come la mancata impugnativa nel termine della cartella esattoriale determina un effetto sostanzialmente analogo a quello di un giudicato con l'ulteriore conseguenza che la fondatezza della pretesa azionata con il procedimento di iscrizione a ruolo non può poi essere contestata in diverso giudizio.
La logica della riscossione esattoriale, infatti, secondo la Corte di legittimità, non è solo quella di agevolare la riscossione sotto il profilo esecutivo ma anche quella di velocizzare l'accertamento definitivo della fondatezza o infondatezza del credito.
In particolare, Cass. n. 17978/08 risulta così massimata “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lg. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più
contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio”.
Questo il percorso motivazionale della richiamata pronuncia “In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che questo decidente condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
nè alla natura perentoria del termine in esame osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poichè, sebbene l'art. 152 c.p.c.,
disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso,
debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie,
debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr, ex plurimis,
Cass. n. 14692/2007).
La situazione che si verifica in ipotesi di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989,
(cfr. Cass., n. 8624/1993). Era stato ivi ritenuto (con argomentazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie), che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poichè, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati,
mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già
avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr, ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass., nn. 9944/1991; 10269/1991; entrambe in motivazione), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile.
Deve al contempo considerarsi che l'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perchè sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dall'art. 442 c.p.c. e ss., (comma 6).
La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa;
ne discende che l'efficacia dell'opposizione quale atto idoneo ad impedire la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa contributiva viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta.
Si tratta di un orientamento, allo stato attuale, pacifico, cui questo giudice non può che conformarsi.
Dunque nel caso a mani, poichè l'avviso di addebito avente ad oggetto la pretesa contributiva avversata nel presente giudizio è stato notificato in data 24.08.2018 o comune non più tardi del 15.10
2018 (data della istanza di rateizzazione), giacchè alla data di deposito del ricorso è
abbondantemente decorso il termine per l'impugnazione, deve ritenersi l'inammissibilità di una domanda giudiziale atta ad ottenere (dopo che quella pretesa ha acquisto per le ragioni sopra richiamate e condivise il crisma della definitività ed incontrovertibilità) l'accertamento negativo del credito contributivo vantato dall'INPS e portato nell'avviso mai opposto e la ripetizione delle somme pagate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 843,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 01 luglio 2025.