TAR
Sentenza 30 dicembre 2024
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>
CS
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 12 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05213/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00232 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05213/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5213 del 2025, proposto da
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Marcello D'aponte, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio fisico eletto presso lo studio DR NO in Roma, via Pietro Antonio
Micheli, 49;
per la riforma
per la riforma N. 05213/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)
n. 23645/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. RC TI
e udito per la parte appellata l'avvocato Giuseppe Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l'originario ricorrente, odierno appellato, ha chiesto l'annullamento:
- del provvedimento con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha approvato l'elenco dei candidati idonei e non idonei nella procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per gli anni 2021 - 2023 alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/B2 -
Diritto del Lavoro, di cui al Bando D.D. n. 553/2021, nella parte in cui reca la declaratoria di non abilitazione del ricorrente;
- del giudizio collegiale e dei giudizi individuali con i quali la Commissione per il settore concorsuale 12/B2-Diritto del Lavoro ha ritenuto di non dichiarare idoneo la parte ricorrente;
- di tutti i verbali della Commissione;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi della parte ricorrente.
L'odierno appellato ha impugnato il giudizio (espresso con la maggioranza di 4/5 dei
Commissari) di non idoneità al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale espresso dalla Commissione presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, in N. 05213/2025 REG.RIC.
relazione alla funzione di Professore Universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, per gli anni 2021 - 2023, di cui al D.D. n.
552/202, e tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenziali, ivi compreso l'elenco dei candidati giudicati idonei ed i verbali della predetta Commissione.
Il candidato ricorrente ha censurato il giudizio di non idoneità nella parte in cui la
Commissione - a fronte di una valutazione positiva dei titoli (sei su otto tra quelli richiesti) e di una copiosa produzione scientifica, anche di livello internazionale - ha valutato le pubblicazioni presentate carenti sotto il profilo dell'originalità.
Secondo l'originario ricorrente, odierno appellante, il giudizio negativo espresso dalla
Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale sarebbe illegittimo in quanto la
Commissione avrebbe manifestamente violato i criteri di valutazione indicati nel d.m.
n. 120/2016.
In particolare, la Commissione si sarebbe soffermata a considerare esclusivamente il sub-criterio della “originalità” di cui alla lett. c) dell'art. 4 del citato decreto ministeriale, che avrebbe avuto, conseguentemente, un peso assorbente rispetto a tutti gli altri criteri, alterando le regole di valutazione.
L'originario ricorrente ha altresì contestato avanti il giudice di prime cure la carenza e/o contraddittorietà del giudizio collegiale sotto il profilo motivazionale, lamentando inoltre un difetto di istruttoria.
Alcuni giudizi inoltre -in particolare quello del Presidente della Commissione Prof.
HE CH presenterebbero, secondo quanto dedotto avanti il giudice di primo grado, errori in punto di fatto.
Il primo giudice ha accolto il ricorso annullando in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
In particolare, il primo giudice ha rilevato un vizio di motivazione nel giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, accogliendo il rilievo proposto dal ricorrente che la Commissione sembra aver fondato il proprio giudizio negativo, con la N. 05213/2025 REG.RIC.
maggioranza di 4/5, sulla base dell'unico sub-criterio della carenza di “originalità” di cui alla lett. c) del d.m. n. 120/2016, omettendo di motivare circa la sussistenza di tutti gli altri criteri.
Ulteriori profili di eccesso di potere sono stati rilevati dal primo giudice nella circostanza che il Presidente della Commissione avrebbe, tra l'altro, valutato negativamente le pubblicazioni presentate sulla base di un evidente errore di fatto, cioè la collocazione editoriale della monografia del 2018 su una collana destinata agli operatori professionali, mentre è stato documentalmente provato che la predetta monografia è stata pubblicata sulla rivista scientifica “Il nuovo diritto del lavoro”.
Infine, il TAR ha rilevato ulteriori profili di difetto di motivazione nell'omessa valutazione, nel giudizio collegiale, degli elementi positivi enunciati nel giudizio individuale del Commissario Prof. Luigi Fiorillo, mancando nel giudizio collegiale ogni riferimento a riguardo, mentre nella circostanza sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata, al fine di far emergere le ragioni che hanno spinto la
Commissione a disattendere i giudizi positivi.
In conclusione, con l'accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato è stato annullato dal primo giudice in relazione alla sola parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, altresì statuendo che la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell'abilitazione dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, con la prescrizione che i nuovi
Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei rilievi del Collegio.
Avverso la sentenza impugnata in data 26 giugno 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio la parte appellata.
In data 23 luglio e 23 novembre 2025 ha depositato memorie la parte appellata. N. 05213/2025 REG.RIC.
All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
- Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 6 del d.m. n.
120/2016
Secondo l'amministrazione appellante i Commissari avrebbero attentamente valutato le pubblicazioni del ricorrente alla luce di tutti i criteri, che avrebbero natura cumulativa e non alternativa, di cui all'art. 4 del d.m. n. 120/2016.
In ragione di detta cumulatività, argomenta l'appellante, il mancato possesso di uno solo di essi determina, quale conseguente e logico effetto, l'inidoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
Anche ove la Commissione avesse valutato il candidato non affidando maggior importanza al criterio dell'originalità, di conseguenza, egli sarebbe comunque risultato inidoneo.
Secondo l'appellante, inoltre, poiché il giudizio espresso dalla Commissione riguardo la mancanza di originalità e rigore metodologico appariva immune da censure, il TAR avrebbe dovuto ritenere infondato il ricorso per mancanza della prova di resistenza circa il diverso esito che avrebbe potuto avere la valutazione in presenza di una più analitica disamina degli altri criteri di giudizio.
In maniera comunque del tutto erronea, argomenta altresì l'appellante, il TAR avrebbe ritenuto che la Commissione nominata, al momento della valutazione, abbia omesso di soppesare i diversi criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 120/2016, attribuendo al criterio dell'originalità una funzione assorbente.
- Error in iudicando. Sull'asserito difetto motivazionale dei giudizi espressi dalla
Commissione ASN N. 05213/2025 REG.RIC.
Evidenzia l'appellante, preliminarmente, che il giudizio della Commissione chiamata a valutare l'idoneità, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione di massima discrezionalità tecnica.
Le valutazioni di tale organo, quindi, potrebbero essere inficiate solo se affette ictu oculi da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, travisamento dei fatti, vizi di sindacabilità; vizi che non sarebbero ravvisabili nei giudizi de quo.
Dall'esame dei giudizi individuali si evincerebbe chiaramente come i commissari abbiano proceduto, dapprima, ad una valutazione autonoma di tutti i criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 120/2016, e poi, nella fase finale di sintesi, che segue l'esame separato di ogni singolo criterio, abbiano concluso che la rilevate criticità sotto il profilo dell'insufficiente originalità delle pubblicazioni pregiudicassero l'innovatività della produzione scientifica del candidato, nonché il riconoscimento della sua piena maturità scientifica.
Secondo il giudizio espresso da 4 componenti su 5 della Commissione, sottolinea l'appellante, le pubblicazioni scientifiche del ricorrente non risulterebbero complessivamente originali, dal momento che esse, per lo più, riproporrebbero una ordinata e anche datata sintesi della regolamentazione applicabile in materia di Diritto del lavoro.
A detta della maggioranza della Commissione, le pubblicazioni dell'odierno appellato si avvicinerebbero, il più delle volte, a una rassegna ragionata della letteratura e della giurisprudenza in materia giuslavoristica, le quali finirebbero per accompagnare il lettore in una catalogazione della normativa, anziché offrire nuovi spunti di riflessioni e di risoluzione di talune problematiche e controversie inerenti alla materia stessa.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che i due motivi di appello possono essere contestualmente scrutinati, data la loro oggettiva connessione. N. 05213/2025 REG.RIC.
Al riguardo, ritiene il Collegio che l'esame degli atti di causa confermi quanto argomentato dal primo giudice - in tal senso esente da censure - relativamente alla circostanza che la Commissione appare effettivamente aver fondato il proprio giudizio negativo solo su uno dei numerosi parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 120/2016.
Pur apprezzando quanto dedotto dall'appellante circa la cumulatività dei criteri previsti dalla disciplina ministeriale per le valutazioni di competenza della
Commissione, non appare evidente, né soccorre a tal fine la motivazione del provvedimento, che effettivamente il giudizio negativo espresso a maggioranza dai componenti sia scaturito da un'attenta valutazione delle pubblicazioni alla luce di tutti i criteri previsti.
Si rileva viceversa che i Commissari, pur apprezzando la qualità degli scritti dell'appellante e pur apprezzandone la collocazione editoriale, di fatto hanno basato la propria valutazione su una sola delle pubblicazioni (la monografia del 2018), censurandone l'impostazione di fondo; pubblicazione che sarebbe, sì, completa ed esaustiva, ma rappresenterebbe più uno 'stato dell'arte' che non una monografia volta ad aprire prospettive nuove di ricerca.
L'assenza di evidenze circa la valutazione complessiva di tutti i criteri, insieme alla mancanza di riferimenti, nel provvedimento impugnato, circa le valutazioni positive espresse da uno dei commissari, che avrebbero consentito di meglio valutare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica, pongono in luce, come compiutamente evidenziato dal primo giudice, non superabili profili di illegittimità.
In conclusione, ad avviso del Collegio, i rilievi evidenziati dal giudice di prime cure che si è determinato per un annullamento parziale del provvedimento impugnato, contestualmente disponendo le modalità di una nuova valutazione, appaiono fondati ed esenti da censure e dunque la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
L'appello pertanto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. N. 05213/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB EP, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
RC TI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RC TI OB EP N. 05213/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/01/2026
N. 00232 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05213/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5213 del 2025, proposto da
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Marcello D'aponte, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio fisico eletto presso lo studio DR NO in Roma, via Pietro Antonio
Micheli, 49;
per la riforma
per la riforma N. 05213/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)
n. 23645/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. RC TI
e udito per la parte appellata l'avvocato Giuseppe Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l'originario ricorrente, odierno appellato, ha chiesto l'annullamento:
- del provvedimento con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha approvato l'elenco dei candidati idonei e non idonei nella procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per gli anni 2021 - 2023 alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/B2 -
Diritto del Lavoro, di cui al Bando D.D. n. 553/2021, nella parte in cui reca la declaratoria di non abilitazione del ricorrente;
- del giudizio collegiale e dei giudizi individuali con i quali la Commissione per il settore concorsuale 12/B2-Diritto del Lavoro ha ritenuto di non dichiarare idoneo la parte ricorrente;
- di tutti i verbali della Commissione;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi della parte ricorrente.
L'odierno appellato ha impugnato il giudizio (espresso con la maggioranza di 4/5 dei
Commissari) di non idoneità al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale espresso dalla Commissione presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, in N. 05213/2025 REG.RIC.
relazione alla funzione di Professore Universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, per gli anni 2021 - 2023, di cui al D.D. n.
552/202, e tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenziali, ivi compreso l'elenco dei candidati giudicati idonei ed i verbali della predetta Commissione.
Il candidato ricorrente ha censurato il giudizio di non idoneità nella parte in cui la
Commissione - a fronte di una valutazione positiva dei titoli (sei su otto tra quelli richiesti) e di una copiosa produzione scientifica, anche di livello internazionale - ha valutato le pubblicazioni presentate carenti sotto il profilo dell'originalità.
Secondo l'originario ricorrente, odierno appellante, il giudizio negativo espresso dalla
Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale sarebbe illegittimo in quanto la
Commissione avrebbe manifestamente violato i criteri di valutazione indicati nel d.m.
n. 120/2016.
In particolare, la Commissione si sarebbe soffermata a considerare esclusivamente il sub-criterio della “originalità” di cui alla lett. c) dell'art. 4 del citato decreto ministeriale, che avrebbe avuto, conseguentemente, un peso assorbente rispetto a tutti gli altri criteri, alterando le regole di valutazione.
L'originario ricorrente ha altresì contestato avanti il giudice di prime cure la carenza e/o contraddittorietà del giudizio collegiale sotto il profilo motivazionale, lamentando inoltre un difetto di istruttoria.
Alcuni giudizi inoltre -in particolare quello del Presidente della Commissione Prof.
HE CH presenterebbero, secondo quanto dedotto avanti il giudice di primo grado, errori in punto di fatto.
Il primo giudice ha accolto il ricorso annullando in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
In particolare, il primo giudice ha rilevato un vizio di motivazione nel giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, accogliendo il rilievo proposto dal ricorrente che la Commissione sembra aver fondato il proprio giudizio negativo, con la N. 05213/2025 REG.RIC.
maggioranza di 4/5, sulla base dell'unico sub-criterio della carenza di “originalità” di cui alla lett. c) del d.m. n. 120/2016, omettendo di motivare circa la sussistenza di tutti gli altri criteri.
Ulteriori profili di eccesso di potere sono stati rilevati dal primo giudice nella circostanza che il Presidente della Commissione avrebbe, tra l'altro, valutato negativamente le pubblicazioni presentate sulla base di un evidente errore di fatto, cioè la collocazione editoriale della monografia del 2018 su una collana destinata agli operatori professionali, mentre è stato documentalmente provato che la predetta monografia è stata pubblicata sulla rivista scientifica “Il nuovo diritto del lavoro”.
Infine, il TAR ha rilevato ulteriori profili di difetto di motivazione nell'omessa valutazione, nel giudizio collegiale, degli elementi positivi enunciati nel giudizio individuale del Commissario Prof. Luigi Fiorillo, mancando nel giudizio collegiale ogni riferimento a riguardo, mentre nella circostanza sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata, al fine di far emergere le ragioni che hanno spinto la
Commissione a disattendere i giudizi positivi.
In conclusione, con l'accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato è stato annullato dal primo giudice in relazione alla sola parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, altresì statuendo che la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell'abilitazione dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, con la prescrizione che i nuovi
Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei rilievi del Collegio.
Avverso la sentenza impugnata in data 26 giugno 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio la parte appellata.
In data 23 luglio e 23 novembre 2025 ha depositato memorie la parte appellata. N. 05213/2025 REG.RIC.
All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
- Error in iudicando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 6 del d.m. n.
120/2016
Secondo l'amministrazione appellante i Commissari avrebbero attentamente valutato le pubblicazioni del ricorrente alla luce di tutti i criteri, che avrebbero natura cumulativa e non alternativa, di cui all'art. 4 del d.m. n. 120/2016.
In ragione di detta cumulatività, argomenta l'appellante, il mancato possesso di uno solo di essi determina, quale conseguente e logico effetto, l'inidoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
Anche ove la Commissione avesse valutato il candidato non affidando maggior importanza al criterio dell'originalità, di conseguenza, egli sarebbe comunque risultato inidoneo.
Secondo l'appellante, inoltre, poiché il giudizio espresso dalla Commissione riguardo la mancanza di originalità e rigore metodologico appariva immune da censure, il TAR avrebbe dovuto ritenere infondato il ricorso per mancanza della prova di resistenza circa il diverso esito che avrebbe potuto avere la valutazione in presenza di una più analitica disamina degli altri criteri di giudizio.
In maniera comunque del tutto erronea, argomenta altresì l'appellante, il TAR avrebbe ritenuto che la Commissione nominata, al momento della valutazione, abbia omesso di soppesare i diversi criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 120/2016, attribuendo al criterio dell'originalità una funzione assorbente.
- Error in iudicando. Sull'asserito difetto motivazionale dei giudizi espressi dalla
Commissione ASN N. 05213/2025 REG.RIC.
Evidenzia l'appellante, preliminarmente, che il giudizio della Commissione chiamata a valutare l'idoneità, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione di massima discrezionalità tecnica.
Le valutazioni di tale organo, quindi, potrebbero essere inficiate solo se affette ictu oculi da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, travisamento dei fatti, vizi di sindacabilità; vizi che non sarebbero ravvisabili nei giudizi de quo.
Dall'esame dei giudizi individuali si evincerebbe chiaramente come i commissari abbiano proceduto, dapprima, ad una valutazione autonoma di tutti i criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 120/2016, e poi, nella fase finale di sintesi, che segue l'esame separato di ogni singolo criterio, abbiano concluso che la rilevate criticità sotto il profilo dell'insufficiente originalità delle pubblicazioni pregiudicassero l'innovatività della produzione scientifica del candidato, nonché il riconoscimento della sua piena maturità scientifica.
Secondo il giudizio espresso da 4 componenti su 5 della Commissione, sottolinea l'appellante, le pubblicazioni scientifiche del ricorrente non risulterebbero complessivamente originali, dal momento che esse, per lo più, riproporrebbero una ordinata e anche datata sintesi della regolamentazione applicabile in materia di Diritto del lavoro.
A detta della maggioranza della Commissione, le pubblicazioni dell'odierno appellato si avvicinerebbero, il più delle volte, a una rassegna ragionata della letteratura e della giurisprudenza in materia giuslavoristica, le quali finirebbero per accompagnare il lettore in una catalogazione della normativa, anziché offrire nuovi spunti di riflessioni e di risoluzione di talune problematiche e controversie inerenti alla materia stessa.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che i due motivi di appello possono essere contestualmente scrutinati, data la loro oggettiva connessione. N. 05213/2025 REG.RIC.
Al riguardo, ritiene il Collegio che l'esame degli atti di causa confermi quanto argomentato dal primo giudice - in tal senso esente da censure - relativamente alla circostanza che la Commissione appare effettivamente aver fondato il proprio giudizio negativo solo su uno dei numerosi parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 120/2016.
Pur apprezzando quanto dedotto dall'appellante circa la cumulatività dei criteri previsti dalla disciplina ministeriale per le valutazioni di competenza della
Commissione, non appare evidente, né soccorre a tal fine la motivazione del provvedimento, che effettivamente il giudizio negativo espresso a maggioranza dai componenti sia scaturito da un'attenta valutazione delle pubblicazioni alla luce di tutti i criteri previsti.
Si rileva viceversa che i Commissari, pur apprezzando la qualità degli scritti dell'appellante e pur apprezzandone la collocazione editoriale, di fatto hanno basato la propria valutazione su una sola delle pubblicazioni (la monografia del 2018), censurandone l'impostazione di fondo; pubblicazione che sarebbe, sì, completa ed esaustiva, ma rappresenterebbe più uno 'stato dell'arte' che non una monografia volta ad aprire prospettive nuove di ricerca.
L'assenza di evidenze circa la valutazione complessiva di tutti i criteri, insieme alla mancanza di riferimenti, nel provvedimento impugnato, circa le valutazioni positive espresse da uno dei commissari, che avrebbero consentito di meglio valutare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica, pongono in luce, come compiutamente evidenziato dal primo giudice, non superabili profili di illegittimità.
In conclusione, ad avviso del Collegio, i rilievi evidenziati dal giudice di prime cure che si è determinato per un annullamento parziale del provvedimento impugnato, contestualmente disponendo le modalità di una nuova valutazione, appaiono fondati ed esenti da censure e dunque la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
L'appello pertanto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. N. 05213/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OB EP, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
RC TI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RC TI OB EP N. 05213/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO