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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in persona delladott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1532/2009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2009, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non comprese nelle altre materie, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Patricia Parte_1 C.F._1
Cuomo, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Centola alla via Matteotti n.29;
ATTORE
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Perone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mastandrea Angelo in Piaggine alla via V. Veneto 26, come da mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludeva come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/6/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
CP_1
Deduceva: 1) di essere titolare della Graphic arts Senape, con sede in Palinuro di Centola (Sa) loc. Isca delle donne e di aver chiesto in data 3/8/2022 l'attivazione di una nuova utenza telefonica con linea isdn, in Palinuro di Centola (Sa), alla LOC. Isca delle donne, s.n.c., che, nonostante l'immediata attribuzione del numero di pratica (1073160) e di quello di telefono (0974
938617), era divenuta operativa solo dopo più di un anno e numerosi reclami telefonici;
2) che
1 tale condotta aveva danneggiato la sua attività, essendo rimasto privo per un anno del telefono con linea isdn, di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Camera di
Commercio di Salerno con esito negativo e che le condizioni generali di abbonamento di CP_1
prevedevano che il servizio fosse attivato da entro dieci giorni dalla richiesta,
[...] CP_1 fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica e 3) che non aveva né indicato la ricorrenza CP_1 di ragioni eccezionali, né comunicato la data di attivazione del servizio e di avere, dunque, diritto ad un indennizzo, che, come previsto dagli art. 4 e 26 delle condizioni generali di contratto, era pari a 363 giorni di ritardo, una volta escluse le domeniche e dieci giorni necessari per l'attivazione. Rappresentava che, dunque, gli spettava un indennizzo pari a complessivi euro
9.982,50, oltre interessi di legge e di aver subito a causa del disservizio della Controparte_1 un “danno certo, non suscettibile di contestazione”.
Chiedeva, previa declaratoria della responsabilità della convenuta, di condannare la Controparte_1 al pagamento dell'indennizzo in suo favore di euro 9.982,50, pari al 50% del canone mensile
[...]
(euro 27,50) per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato (giorni di ritardo 363), oltre interessi legali dalla domanda ed interessi di mora dalla costituzione in mora, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, da valutarsi in via equitativa ovvero nella diversa determinazione giudiziale, nonché al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario. si costituiva tardivamente in giudizio. Una volta eccepita l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, nel merito concludeva per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Rappresentava che l'attore non aveva prodotto alcuna prova documentale a sostegno del proprio assunto e che a tutto voler concedere l'unico domanda che poteva avanzare era quella della liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 26 delle condizioni generali di contratto.
Il Tribunale concedeva i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. a decorrere dal
10/2/2020.
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e il Tribunale ordinava ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla di “esibire in giudizio la documentazione afferente alla richiesta di CP_1 attivazione dell'utenza telefonica n. 0974/938617”; all'esito, dopo vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della , peraltro tardivamente, vanno CP_1 disattese
Il tentativo di conciliazione risulta essere stato regolarmente espletato (cfr. documenti nn. 6 e 7 della produzione attorea) e “ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non deve svolgersi necessariamente dinanzi ai Co.Re.Com., potendo le parti rivolgersi, alternativamente, alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero ad altri organismi che risultino muniti dei requisiti di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità auspicati dalla raccomandazione della Commissione europea 2001-310-CE” (cfr. Cass. civ. n. 26913/2018).
Non appare fondata neanche l'eccezione di nullità per carenza di indicazioni in ordine al petitum
e alla causa petendi, tanto è vero che parte convenuta formulava articolate difese a sostegno delle proprie conclusioni.
Passando all'esame del merito, i fatti possono essere ricostruiti come segue.
Con lettera raccomandata dell'8 gennaio 2003 (avviso di ricevimento del 20 gennaio 2003) parte attrice invitava e diffidava a provvedere all'allaccio telefonico con linea ISDN CP_1 CP_1
“già richiestovi in data 3.8.2002”. Si è verificato, infatti, che a tutt'oggi, benché sia stato già da tempo attribuito il n. pratica (prima con il n.1073160 e poi con il n. 938617) e benché i vs operatori abbiano più volte garantito un pronto allacciamento, nulla è stato fatto”.
Il Servizio Clienti Business Telecom Italia con comunicazione del 7 ottobre 2003 confermava l'attivazione della linea ISDN in data 23/09/2003 con il numero telefonico 0974938617, allegando in particolare un prospetto su “dati dell'impianto per il servizio di telefonia (isdn – accesso base)”, “condizioni economiche” ed “inserimento in elenco” nonché le condizioni generali di contratto e le condizioni generali di abbonamento. Si legge all'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento: “Ritardi negli adempimenti degli obblighi assunti da nella fornitura CP_1 del Servizio 1. Qualora non rispetti i termini previsti per l'attivazione del Servizio, la riparazione CP_1 di un guasto, la variazione del numero telefonico, l'effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli
4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. 2.
Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da ”. CP_1
La richiesta di attivazione della linea telefonica del 3 agosto 2002 non risulta prodotta in atti.
3 Le dichiarazioni rese dai testimoni consentono di confermare la circostanza che l'attività dell'attore sia rimasta priva per oltre un anno della linea telefonica, ma dalle stesse nulla è possibile inferire in ordine alla data di presentazione della richiesta di attivazione o sull'epoca nella quale l'attore lamentava ritardi ( capo f: Vero che il sig. formulava numerosi reclami telefonici al servizio Pt_1 clienti TE ). CP_1
Il sig. confermava il capitolo c) avente ad oggetto l'avvenuta richiesta di Testimone_1 attivazione nell'estate del 2002, ma in realtà riferiva di aver aiutato l'attore a fare la pratica
(“confermo perché sono vicino di casa e perché mi sono servito della sua attività come cliente. Sul capo c) confermo avendolo aiutato a fare la pratica. … Sulla circostanza e) confermo avendo il usufruito più di una volta Pt_1 della mia linea telefonica per inviare e ricevere email e fax di lavoro da casa mia. Capitolo f) confermo di essere stato presente ai reclami telefonici oltre ad aver inviato contestuali lettere di reclamo”) e tutti gli altri testimoni nulla erano in grado di riferire sul punto, limitandosi a confermare che l'attività era stata priva della linea telefonica per lungo tempo ( cfr. dichiarazioni di “lo conosco in quanto Testimone_2 sono ed ero all'epoca dei fatti il suo commercialista. Adr. A e b confermo le circostanze avendo io provveduto alle pratiche di iscrizione alla camera di commercio della ditta stessa. Adr g) si ne sono a conoscenza in quanto curando la contabilità ho verificato che mancavano le fatture relative al servizio telefonico e chiedendone il motivo il Pt_1 mi ha confermato l'impossibilità di usufruire dell'utenza per più di un anno”: dichiarazioni di
[...]
: “conosco il perché siamo dello stesso paese e per il lavoro che svolgiamo, io attacchino di manifesti Tes_3 Pt_1
e lui stampa di manifesti. Adr per il lavoro che svolgo e per quanto detto posso confermare le circostanze a e b. adr al capitolo e) confermo che per almeno un anno il non ha avuto l'attivazione perché ogni volta ritirare e Pt_1 ordinare i manifesti era problematico. In merito alla circostanza g) confermo anche essa non avendo potuto utilizzare il telefono”; dichiarazioni di “Siamo compaesani e son suo cliente in quanto Testimone_4 ho un'attività di commercio e ho usufruito spesso dei suoi servizi pubblicitari. Adr confermi sia per a) che per b) per quanto sopra detto. Adr. Cap e) lo so perché per ben due estati ho avuto problemi di comunicazione per ordinativi e richieste con il G) confermo che per più di un anno non ha avuto utenza telefonica”). Pt_1
Non può invocarsi nel caso in esame neanche l'operatività del principio di non contestazione;
parte attrice riferiva di una richiesta di attivazione del 3/8/2002 e parte convenuta contestava la mancata produzione di documentazione attestante l'avvenuto invio della richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della
4 propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione. Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr.
Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n. 21460 del 2019) esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.)” ( cfr. Cass. civ. n. 31837/2021).
Tanto premesso, occorre verificare se la circostanza che nulla abbia depositato in CP_1 esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., relativo alla documentazione concernente la richiesta di attivazione dell'utenza telefonica n. 0974/938617, impartito con ordinanza del 1 settembre 2011 possa condurre al riconoscimento dell'esistenza di una istanza di attivazione risalente al 3/8/2002.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “in tema di poteri istruttori del giudice, pur essendo discrezionale il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine ex art. 210 c.p.c., tuttavia tale discrezionalità deve essere correlata alla natura dell'argomento, il che implica che il rifiuto di esibizione di documenti può essere anche valutato come ammissione del fatto costitutivo affermato dalla controparte, ma è necessario che vi siano elementi di prova concorrente” (cfr. Cass. civ. n. 19763/2025 e Cass. civ. n.
17076/2004) e che in ogni caso essendo “l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art.
116, comma 2, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito” ( cfr. Cass. civ. n. 2148/2017), cosicchè, valutati tutti gli elementi raccolti, può ritenersi sussistente un ritardo nell'attivazione unicamente dall'8/1/2003 al 23/9/2003, rispetto al quale deve trovare applicazione quanto previsto dall'art. 26 delle condizioni generali di contratto, secondo quanto sostenuto da entrambe le parti.
L'indennizzo che va riconosciuto al sig. copre, dunque, 212 giorni di ritardo (escludendo Pt_1 le domeniche ed i 10 giorni necessari per l'attivazione) ed è parti ad euro 5.830,00 ( giorni 212 x
50% del canone di euro 55,00), oltre interessi legali dal 19/1/2023 all'effettivo soddisfo.
5 La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento per difetto di prova. Invero, parte attrice sì è limitato ad allegazioni del tutto generiche, che non hanno trovato precisi riscontri negli elementi acquisiti e che l'indennizzo riconosciuto ristora (vedi in sede di conclusionali “Il sig. veniva danneggiato per mancato guadagno per non essere rintracciabile e contattabile nonché per non aver Pt_1 potuto usufruire del telefono e dell'adsl nell'esercizio della sua attività”).
L'accoglimento della richiesta di risarcimento richiede, difatti, la prova che i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e, quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale “non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale, incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato
e la sua entità” (Cass. 24632/15) e il Tribunale non può quantificare il danno in via equitativa in quanto, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass.20079/24) “in mancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa, essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cui sia però provata con certezza la sussistenza”. Si osserva a tal proposito che il potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 1226 c.c. è subordinato al duplice presupposto della sussistenza di un danno concretamente risarcibile e della oggettiva impossibilità di dimostrarne il preciso ammontare.
Le spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda condanna al CP_1 CP_1 pagamento la somma di euro 5.830,00, oltre interessi nella misura legale dal 19/1/2023 al soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Vallo della Lucania, 15/10/2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Bellantoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in persona delladott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1532/2009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2009, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non comprese nelle altre materie, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Patricia Parte_1 C.F._1
Cuomo, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Centola alla via Matteotti n.29;
ATTORE
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Perone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mastandrea Angelo in Piaggine alla via V. Veneto 26, come da mandato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludeva come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/6/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
CP_1
Deduceva: 1) di essere titolare della Graphic arts Senape, con sede in Palinuro di Centola (Sa) loc. Isca delle donne e di aver chiesto in data 3/8/2022 l'attivazione di una nuova utenza telefonica con linea isdn, in Palinuro di Centola (Sa), alla LOC. Isca delle donne, s.n.c., che, nonostante l'immediata attribuzione del numero di pratica (1073160) e di quello di telefono (0974
938617), era divenuta operativa solo dopo più di un anno e numerosi reclami telefonici;
2) che
1 tale condotta aveva danneggiato la sua attività, essendo rimasto privo per un anno del telefono con linea isdn, di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Camera di
Commercio di Salerno con esito negativo e che le condizioni generali di abbonamento di CP_1
prevedevano che il servizio fosse attivato da entro dieci giorni dalla richiesta,
[...] CP_1 fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica e 3) che non aveva né indicato la ricorrenza CP_1 di ragioni eccezionali, né comunicato la data di attivazione del servizio e di avere, dunque, diritto ad un indennizzo, che, come previsto dagli art. 4 e 26 delle condizioni generali di contratto, era pari a 363 giorni di ritardo, una volta escluse le domeniche e dieci giorni necessari per l'attivazione. Rappresentava che, dunque, gli spettava un indennizzo pari a complessivi euro
9.982,50, oltre interessi di legge e di aver subito a causa del disservizio della Controparte_1 un “danno certo, non suscettibile di contestazione”.
Chiedeva, previa declaratoria della responsabilità della convenuta, di condannare la Controparte_1 al pagamento dell'indennizzo in suo favore di euro 9.982,50, pari al 50% del canone mensile
[...]
(euro 27,50) per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato (giorni di ritardo 363), oltre interessi legali dalla domanda ed interessi di mora dalla costituzione in mora, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, da valutarsi in via equitativa ovvero nella diversa determinazione giudiziale, nonché al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario. si costituiva tardivamente in giudizio. Una volta eccepita l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, nel merito concludeva per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Rappresentava che l'attore non aveva prodotto alcuna prova documentale a sostegno del proprio assunto e che a tutto voler concedere l'unico domanda che poteva avanzare era quella della liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 26 delle condizioni generali di contratto.
Il Tribunale concedeva i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. a decorrere dal
10/2/2020.
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e il Tribunale ordinava ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla di “esibire in giudizio la documentazione afferente alla richiesta di CP_1 attivazione dell'utenza telefonica n. 0974/938617”; all'esito, dopo vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della , peraltro tardivamente, vanno CP_1 disattese
Il tentativo di conciliazione risulta essere stato regolarmente espletato (cfr. documenti nn. 6 e 7 della produzione attorea) e “ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non deve svolgersi necessariamente dinanzi ai Co.Re.Com., potendo le parti rivolgersi, alternativamente, alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero ad altri organismi che risultino muniti dei requisiti di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità auspicati dalla raccomandazione della Commissione europea 2001-310-CE” (cfr. Cass. civ. n. 26913/2018).
Non appare fondata neanche l'eccezione di nullità per carenza di indicazioni in ordine al petitum
e alla causa petendi, tanto è vero che parte convenuta formulava articolate difese a sostegno delle proprie conclusioni.
Passando all'esame del merito, i fatti possono essere ricostruiti come segue.
Con lettera raccomandata dell'8 gennaio 2003 (avviso di ricevimento del 20 gennaio 2003) parte attrice invitava e diffidava a provvedere all'allaccio telefonico con linea ISDN CP_1 CP_1
“già richiestovi in data 3.8.2002”. Si è verificato, infatti, che a tutt'oggi, benché sia stato già da tempo attribuito il n. pratica (prima con il n.1073160 e poi con il n. 938617) e benché i vs operatori abbiano più volte garantito un pronto allacciamento, nulla è stato fatto”.
Il Servizio Clienti Business Telecom Italia con comunicazione del 7 ottobre 2003 confermava l'attivazione della linea ISDN in data 23/09/2003 con il numero telefonico 0974938617, allegando in particolare un prospetto su “dati dell'impianto per il servizio di telefonia (isdn – accesso base)”, “condizioni economiche” ed “inserimento in elenco” nonché le condizioni generali di contratto e le condizioni generali di abbonamento. Si legge all'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento: “Ritardi negli adempimenti degli obblighi assunti da nella fornitura CP_1 del Servizio 1. Qualora non rispetti i termini previsti per l'attivazione del Servizio, la riparazione CP_1 di un guasto, la variazione del numero telefonico, l'effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli
4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. 2.
Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da ”. CP_1
La richiesta di attivazione della linea telefonica del 3 agosto 2002 non risulta prodotta in atti.
3 Le dichiarazioni rese dai testimoni consentono di confermare la circostanza che l'attività dell'attore sia rimasta priva per oltre un anno della linea telefonica, ma dalle stesse nulla è possibile inferire in ordine alla data di presentazione della richiesta di attivazione o sull'epoca nella quale l'attore lamentava ritardi ( capo f: Vero che il sig. formulava numerosi reclami telefonici al servizio Pt_1 clienti TE ). CP_1
Il sig. confermava il capitolo c) avente ad oggetto l'avvenuta richiesta di Testimone_1 attivazione nell'estate del 2002, ma in realtà riferiva di aver aiutato l'attore a fare la pratica
(“confermo perché sono vicino di casa e perché mi sono servito della sua attività come cliente. Sul capo c) confermo avendolo aiutato a fare la pratica. … Sulla circostanza e) confermo avendo il usufruito più di una volta Pt_1 della mia linea telefonica per inviare e ricevere email e fax di lavoro da casa mia. Capitolo f) confermo di essere stato presente ai reclami telefonici oltre ad aver inviato contestuali lettere di reclamo”) e tutti gli altri testimoni nulla erano in grado di riferire sul punto, limitandosi a confermare che l'attività era stata priva della linea telefonica per lungo tempo ( cfr. dichiarazioni di “lo conosco in quanto Testimone_2 sono ed ero all'epoca dei fatti il suo commercialista. Adr. A e b confermo le circostanze avendo io provveduto alle pratiche di iscrizione alla camera di commercio della ditta stessa. Adr g) si ne sono a conoscenza in quanto curando la contabilità ho verificato che mancavano le fatture relative al servizio telefonico e chiedendone il motivo il Pt_1 mi ha confermato l'impossibilità di usufruire dell'utenza per più di un anno”: dichiarazioni di
[...]
: “conosco il perché siamo dello stesso paese e per il lavoro che svolgiamo, io attacchino di manifesti Tes_3 Pt_1
e lui stampa di manifesti. Adr per il lavoro che svolgo e per quanto detto posso confermare le circostanze a e b. adr al capitolo e) confermo che per almeno un anno il non ha avuto l'attivazione perché ogni volta ritirare e Pt_1 ordinare i manifesti era problematico. In merito alla circostanza g) confermo anche essa non avendo potuto utilizzare il telefono”; dichiarazioni di “Siamo compaesani e son suo cliente in quanto Testimone_4 ho un'attività di commercio e ho usufruito spesso dei suoi servizi pubblicitari. Adr confermi sia per a) che per b) per quanto sopra detto. Adr. Cap e) lo so perché per ben due estati ho avuto problemi di comunicazione per ordinativi e richieste con il G) confermo che per più di un anno non ha avuto utenza telefonica”). Pt_1
Non può invocarsi nel caso in esame neanche l'operatività del principio di non contestazione;
parte attrice riferiva di una richiesta di attivazione del 3/8/2002 e parte convenuta contestava la mancata produzione di documentazione attestante l'avvenuto invio della richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della
4 propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione. Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr.
Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n. 21460 del 2019) esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.)” ( cfr. Cass. civ. n. 31837/2021).
Tanto premesso, occorre verificare se la circostanza che nulla abbia depositato in CP_1 esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., relativo alla documentazione concernente la richiesta di attivazione dell'utenza telefonica n. 0974/938617, impartito con ordinanza del 1 settembre 2011 possa condurre al riconoscimento dell'esistenza di una istanza di attivazione risalente al 3/8/2002.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “in tema di poteri istruttori del giudice, pur essendo discrezionale il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine ex art. 210 c.p.c., tuttavia tale discrezionalità deve essere correlata alla natura dell'argomento, il che implica che il rifiuto di esibizione di documenti può essere anche valutato come ammissione del fatto costitutivo affermato dalla controparte, ma è necessario che vi siano elementi di prova concorrente” (cfr. Cass. civ. n. 19763/2025 e Cass. civ. n.
17076/2004) e che in ogni caso essendo “l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art.
116, comma 2, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito” ( cfr. Cass. civ. n. 2148/2017), cosicchè, valutati tutti gli elementi raccolti, può ritenersi sussistente un ritardo nell'attivazione unicamente dall'8/1/2003 al 23/9/2003, rispetto al quale deve trovare applicazione quanto previsto dall'art. 26 delle condizioni generali di contratto, secondo quanto sostenuto da entrambe le parti.
L'indennizzo che va riconosciuto al sig. copre, dunque, 212 giorni di ritardo (escludendo Pt_1 le domeniche ed i 10 giorni necessari per l'attivazione) ed è parti ad euro 5.830,00 ( giorni 212 x
50% del canone di euro 55,00), oltre interessi legali dal 19/1/2023 all'effettivo soddisfo.
5 La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento per difetto di prova. Invero, parte attrice sì è limitato ad allegazioni del tutto generiche, che non hanno trovato precisi riscontri negli elementi acquisiti e che l'indennizzo riconosciuto ristora (vedi in sede di conclusionali “Il sig. veniva danneggiato per mancato guadagno per non essere rintracciabile e contattabile nonché per non aver Pt_1 potuto usufruire del telefono e dell'adsl nell'esercizio della sua attività”).
L'accoglimento della richiesta di risarcimento richiede, difatti, la prova che i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e, quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale “non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale, incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato
e la sua entità” (Cass. 24632/15) e il Tribunale non può quantificare il danno in via equitativa in quanto, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass.20079/24) “in mancanza di prova dell'an del danno la liquidazione equitativa è preclusa, essendo consentita solo allorquando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il preciso ammontare del danno, di cui sia però provata con certezza la sussistenza”. Si osserva a tal proposito che il potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 1226 c.c. è subordinato al duplice presupposto della sussistenza di un danno concretamente risarcibile e della oggettiva impossibilità di dimostrarne il preciso ammontare.
Le spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda condanna al CP_1 CP_1 pagamento la somma di euro 5.830,00, oltre interessi nella misura legale dal 19/1/2023 al soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Vallo della Lucania, 15/10/2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Bellantoni
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