CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1239/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14144/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002880000 TARES
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002880000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002880000 BOLLO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002880000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 929/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistenti: Agenzia delle Entrate - Riscossione deduce l'infondatezza del ricorso. Agenzia delle Entrate insiste per la legittimità del proprio operato. Regione Campania prova la notifica dell'avviso di accertamento. Comune di Napoli deduce la propria estraneità quanto agli atti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione e la legittimità del proprio operato quanto a TARSU, TARES e TARI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare si espone che l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata il 29/4/2025 e ha riguardo a presunti crediti della Regione Campania per Tassa automobilistica anni 2007 e 2008, del Comune di Napoli per Tassa smaltimento rifiuti anni 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018, della S.A.P.NA per Tassa rifiuti solidi anno 2012, della Camera di commercio di Napoli per Diritti annuali 2017, 2018, 2019 e 2020, dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Na 3 per imposte di registro e bollo anno 2013 e Ufficio Na 1 per imposte di registro anno 2018 per complessivi € 8.374,63. Si deduce circa l'interesse ad agire, la proponibilità dell'opposizione, l'infondatezza e la prescrizione dei crediti. Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita per rappresentare di aver provveduto alla notifica prima delle singole cartelle con modalità singolarmente specificate, con conseguente cristallizzazione delle pretese creditorie azionate, poi delle relative intimazioni di pagamento con interruzione del termine di prescrizione. Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, quanto alla richiesta di € 2.091,95 per Registro
2013, la stessa parte ricorrente nell'aprile 2017 presentava istanza di rateizzazione in 36 mesi all'Agente della Riscossione, così riconoscendo l'esistenza di tale debito, mentre per il resto ha replicato ai motivi dedotto in sede ricorsuale. Regione Campania ha dedotto che l'avviso di accertamento restituito al mittente per assenza del destinatario era stato notificato con raccomandata A.R. prevista per le Tasse automobilistiche e con rilascio di avviso di giacenza. Comune di Napoli ha dedotto circa la propria estraneità agli atti adottati da Agenzia delle Entrate – Riscossione ed insistito per la legittimità del proprio operato per le annualità TARSU, TARES e TARI in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione, ritenuto di prescindere dalle eccezioni in rito attesa l'infondatezza nel merito, in via preliminare osserva che nella fattispecie si ha riguardo a mera comunicazione di un provvedimento perfetto fin dal momento in cui è stato disposto, prima ed indipendentemente dall'iscrizione nei registri immobiliari;
peraltro è ammessa l'impugnazione di atti - quali l'iscrizione ipotecaria - anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Viceversa nella fattispecie, per quanto esposto agli atti del giudizio, è infondata la tesi della prospettata mancata notificazione degli avvisi di accertamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione a cura del Concessionario, in quanto dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione emerge la prova dell'avvenuta e rituale notifica sia delle singole cartelle, sia delle relative intimazioni di pagamento con interruzione del termine di prescrizione.
Con tali presupposti deve ritenersi che il credito sia divenuto certo, liquido ed esigibile come richiesto dal preavviso di fermo qui impugnato. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92, il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (cartelle di pagamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti pregressi, mentre l'atto impugnato in questa sede risulta immune da vizi ed irregolarità.
Poichè gli atti all'origine della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono perfettamente conformi alla disposizione regolamentare che la disciplina, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese del presente giudizio, liquidate in € 500,00 oltre rimborso del 15%.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14144/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002880000 TARES
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002880000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002880000 BOLLO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500002880000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 929/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistenti: Agenzia delle Entrate - Riscossione deduce l'infondatezza del ricorso. Agenzia delle Entrate insiste per la legittimità del proprio operato. Regione Campania prova la notifica dell'avviso di accertamento. Comune di Napoli deduce la propria estraneità quanto agli atti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione e la legittimità del proprio operato quanto a TARSU, TARES e TARI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare si espone che l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata il 29/4/2025 e ha riguardo a presunti crediti della Regione Campania per Tassa automobilistica anni 2007 e 2008, del Comune di Napoli per Tassa smaltimento rifiuti anni 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018, della S.A.P.NA per Tassa rifiuti solidi anno 2012, della Camera di commercio di Napoli per Diritti annuali 2017, 2018, 2019 e 2020, dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Na 3 per imposte di registro e bollo anno 2013 e Ufficio Na 1 per imposte di registro anno 2018 per complessivi € 8.374,63. Si deduce circa l'interesse ad agire, la proponibilità dell'opposizione, l'infondatezza e la prescrizione dei crediti. Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita per rappresentare di aver provveduto alla notifica prima delle singole cartelle con modalità singolarmente specificate, con conseguente cristallizzazione delle pretese creditorie azionate, poi delle relative intimazioni di pagamento con interruzione del termine di prescrizione. Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, quanto alla richiesta di € 2.091,95 per Registro
2013, la stessa parte ricorrente nell'aprile 2017 presentava istanza di rateizzazione in 36 mesi all'Agente della Riscossione, così riconoscendo l'esistenza di tale debito, mentre per il resto ha replicato ai motivi dedotto in sede ricorsuale. Regione Campania ha dedotto che l'avviso di accertamento restituito al mittente per assenza del destinatario era stato notificato con raccomandata A.R. prevista per le Tasse automobilistiche e con rilascio di avviso di giacenza. Comune di Napoli ha dedotto circa la propria estraneità agli atti adottati da Agenzia delle Entrate – Riscossione ed insistito per la legittimità del proprio operato per le annualità TARSU, TARES e TARI in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione, ritenuto di prescindere dalle eccezioni in rito attesa l'infondatezza nel merito, in via preliminare osserva che nella fattispecie si ha riguardo a mera comunicazione di un provvedimento perfetto fin dal momento in cui è stato disposto, prima ed indipendentemente dall'iscrizione nei registri immobiliari;
peraltro è ammessa l'impugnazione di atti - quali l'iscrizione ipotecaria - anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Viceversa nella fattispecie, per quanto esposto agli atti del giudizio, è infondata la tesi della prospettata mancata notificazione degli avvisi di accertamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione a cura del Concessionario, in quanto dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione emerge la prova dell'avvenuta e rituale notifica sia delle singole cartelle, sia delle relative intimazioni di pagamento con interruzione del termine di prescrizione.
Con tali presupposti deve ritenersi che il credito sia divenuto certo, liquido ed esigibile come richiesto dal preavviso di fermo qui impugnato. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92, il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (cartelle di pagamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti pregressi, mentre l'atto impugnato in questa sede risulta immune da vizi ed irregolarità.
Poichè gli atti all'origine della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sono perfettamente conformi alla disposizione regolamentare che la disciplina, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese del presente giudizio, liquidate in € 500,00 oltre rimborso del 15%.