Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 1633/2022
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1633/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2188/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 3/11/2021 e vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Pier Giacinto Di Fiore (C.F.
) C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Roberto
Boccagna, ( ) C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29/1/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 2188/2021, pubblicata in data 3/11/2021, il Tribunale di
Torre Annunziata, decidendo sull'opposizione proposta dalla società
[...]
(d'ora in poi, per brevità, ), avverso il decreto Parte_1 Pt_1 ingiuntivo n. 1697/2017, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società dal 1820 S.p.A. (d'ora in poi, per brevità, Controparte_1 Parte_2
[...] R.G. n. 1633/2022
), della somma di € 103.847, 45, oltre accessori, quale corrispettivo per la CP_1 fornitura di pasta destinata all'esportazione negli USA, nonché sulla riconvenzionale formulata dall'opponente volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di € 1.309.245,00, a titolo di penali pattuite per il ritardo nella consegna della merce, in ragione di $ 1.000 per ciascun giorno di ritardo, oltre al risarcimento danni per lucro cessante quantificati in €
200.000,00, all'esito della disposta CTU, così ha provveduto:
“ -rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 1697/2017 emesso da questo Tribunale che diventa definitivamente esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente perché non provata;
-condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta delle competenze di lite che determina nella complessiva somma di € 31.302,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA;
-pone definitivamente a carico della opponente, le spese di CTU”.
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione, convenendo Pt_1 dinanzi a questa Corte il e deducendo, quali motivi Controparte_1
d'impugnazione:
- che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione perché vi era la prova degli avvenuti pagamenti delle partite creditorie di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
- che il primo Giudice era pervenuto ingiustamente al rigetto della domanda riconvenzionale formulata con l'atto di opposizione, non tenendo conto delle conclusioni raggiunte dal nominato CTU, il quale, facendo riferimento a tutti gli ordini, denominati P.O., nei quali compariva la dicitura “not before”- “not after”
(tradotta come “NON PRIMA – NON DOPO”), con l'indicazione della data stabilita per la consegna delle forniture e di una penale di $ 1.000 per ogni giorno di ritardo, aveva calcolato la penale complessiva dell'importo di € 1.316.171,90.
§ 3. Costituitosi in giudizio, il ha dedotto: Controparte_1
- l'inammissibilità del gravame, in quanto redatto in violazione dei parametri formali richiesti dall'art. 342 c.p.c.;
- l'infondatezza nel merito dell'appello, con conseguente conferma dell'impugnata pronuncia, la quale aveva correttamente rigettato sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che la proposta domanda riconvenzionale;
3 R.G. n. 1633/2022
- in via subordinata, in caso di accoglimento della riconvenzionale, dichiararsi la nullità, ovvero procedersi alla riduzione della penale, in quanto manifestamente eccessiva.
§ 4. Così riassunti i termini della controversia, deve in via preliminare evidenziarsi l'inammissibilità del primo motivo di gravame, avente ad oggetto la statuizione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Con la doglianza in argomento la recrimina che il primo Giudice non si Pt_1 sarebbe avveduto che la società opposta aveva contestato i dedotti pagamenti delle partite creditorie azionate con il ricorso monitorio “producendo carte contabili alterate, contraffatte …”, che essa esponente aveva disconosciuto “anche ai fini dell'art. 214 c.p.c.”, aggiungendo che il cd. “brogliaccio movimenti prima nota”, prodotto dal era un atto falso, non corrispondente al vero. Controparte_1
Ebbene, trattasi di doglianza che non attinge affatto la ratio decidendi esplicitata sul punto dal primo Giudice, il quale, richiamando l'espletata CTU, ha affermato:
- che i rapporti commerciali di fornitura di pasta alla da parte Pt_1 dell'opposta riguardavano il periodo intercorso dal 2010 al 2016, e che, per quanto concerne la ricostruzione dei pagamenti effettuati e ricevuti dalle parti, a fronte delle relative fatture e note di variazioni indicate dal decreto ingiuntivo, il consulente ha provveduto all'esame dei documenti presenti nel fascicolo;
- che in particolare, l'ausiliare ha tenuto conto di documenti quali fatture e note di credito emesse dal durante l'intero periodo in cui si è stato Controparte_1 intrattenuto il rapporto commerciale per cui è lite, estratti dei cc/cc bancari dello stesso e comunicazioni bancarie attestanti gli avvenuti bonifici effettuati dalla consulenza tecnica di parte redatta per conto del Pt_1 Controparte_1 estratto Libro Giornale vendita dello stesso, con autentica notarile, estratto libro giornale registrazione degli incassi, con autentica notarile;
- che dall'esame e dalla contabilizzazione di tutte le fatture emesse dal CP_1 nei confronti della (al netto delle relative note di variazioni) e
[...] Pt_1 dall'esame e dalla contabilizzazione di tutti i pagamenti eseguiti dalla è Pt_1 derivato che l'importo totale delle fatture emesse nei confronti di quest'ultima per forniture di pasta, sempre al netto delle note di variazioni, per l'intero periodo in cui si è svolto il rapporto commerciale (periodo dal 2010 al 2016), ammonta a €
4.382.639,79, mentre l'importo totale dei pagamenti effettuati dalla è Pt_1 4 R.G. n. 1633/2022 pari ad € 4.278.756,34, con conseguente debito della predetta società di €
103.883,45.
Ne discende che, avendo il Tribunale di Torre Annunziata posto a fondamento della sua decisione la ricostruzione contabile come operata dal consulente d'ufficio, la avrebbe dovuto esporre una chiara e puntuale critica in Pt_1 chiave di contrapposizione argomentativa del descritto iter ricostruttivo di cui la motivazione della sentenza ha dato conto, così come sopra riportato.
È poi da aggiungere come sia rimasta oscura, generica e priva di valenza giuridica la critica riguardante la produzione in giudizio, da parte del di Controparte_1 non meglio individuati documenti contabili alterati e contraffatti – ivi compreso il cd. “brogliaccio movimenti prima nota” – rispetto ai quali l'appellante avrebbe operato un disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c., senza, tuttavia individuare, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, in modo specifico i singoli documenti oggetto di contestazione (cfr. Cass. 22/1/2018, n. 1537), e senza neppure precisare se gli stessi fossero provenienti da essa esponente (sul fatto che il disconoscimento della scrittura privata abbia come presupposto la provenienza del documento dalla stessa parte contro la quale è prodotto, v., fra le tante, Cass.
28/3/2025, n. 8190).
§ 5. Quanto al più corposo motivo di appello riguardante il rigetto della riconvenzionale, ne va invece evidenziata, in via preliminare e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata, la piena ammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
È sufficiente in proposito richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza.
Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di 5 R.G. n. 1633/2022 appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr., fra le tante, Cass.
8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò premesso, deve considerarsi che, nella vicenda per cui è causa, il motivo di appello in esame è certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la criticato, pur se in modo notevolmente verboso e Pt_1 ridondante (l'atto di appello viene articolato in ben 100 pagine), la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, così affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Torre
Annunziata per pervenire alla decisione di rigetto della riconvenzionale formulata per azionare le penali da ritardata fornitura della merce.
§ 6. Nel merito, rileva la Corte che il motivo di appello è fondato soltanto per quanto di ragione e va, quindi, accolto nei limiti di seguito precisati.
§ 6.1. È opportuno premettere che le recriminazioni della attengono alla Pt_1 questione dell'invocata penale per i ritardi addebitati al Controparte_1 nell'esecuzione delle numerosissime forniture di pasta.
L'appellante ha sviluppato in modo particolarmente prolisso le sue difese, richiamando i molteplici ordini di pasta contenenti in calce la clausola penale relativa alla ritardata consegna delle forniture. 6 R.G. n. 1633/2022
In particolare, l'appellante si richiama alla CTU, nella quale l'ausiliare ha esaminato tutti gli ordini di acquisto, denominati P.O., nei quali compare la dicitura “not before”- “not after” (tradotta come “NON PRIMA – NON DOPO”), con l'indicazione di una data che la assume essere quella stabilita per la Pt_1 consegna delle forniture.
Più specificamente, la suindicata società lamenta che il primo Giudice non abbia tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale, facendo riferimento a tali ordini, in cui era indicata una penale pari a $ 1.000 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 40 giorni a partire dalla prevista data di consegna della pasta, ha calcolato la penale in ragione dell'importo di €
1.316.171,90.
Il punto ampiamente dibattuto fra le parti riguarda se la penale sia o meno penetrata nella regolamentazione contrattuale di ciascuno dei rapporti di fornitura dedotti in lite.
Infatti, è pacifico che gli ordini non siano stati accettati per iscritto dal CP_1
così come è altrettanto pacifico che lo stesso abbia eseguito le forniture di
[...] volta in volta richieste dalla controparte.
§ 6.2. La motivazione del rigetto della riconvenzionale, come esplicitata nella decisione gravata, è la seguente:
- manca agli atti la prova certa che le date indicate sui P.O. accompagnati dall'inciso “non prima e “non dopo”, possano rappresentare gli effettivi ritardi della “messa a disposizione della merce”, tali da determinare una penale a carico della società opposta, non essendovi stabiliti i suddetti termini e modalità;
- in numero nove ordini d'acquisto la data che la ritiene essere quella Pt_1 stabilita per la consegna coincide con quella dello stesso ordine d'acquisto, nonostante tutti gli ordini abbiano la seguente clausola: “prezzi e termini s'intendono confermati entro 48 ore dalla ricezione di questo fax o email”;
- in numero due ordini d'acquisto la dicitura generica “NOT BEFORE – NOT
AFTER” non contiene alcuna data ma è seguita dalla dicitura “Al più Presto” e la ritiene, anche in questi casi, che la data stabilita per la consegna sia Pt_1 quella dell'ordine d'acquisto.
In buona sostanza, afferma il Tribunale che il non ha accettato Controparte_1 la penale contenuta in ogni singolo ordine di acquisto e non vi sono elementi per affermare le date precise dei ritardi come rilevati dal CTU. 7 R.G. n. 1633/2022
§ 6.3. In realtà, la questione è molto più complessa, in quanto:
- l'appellante assume che il primo Giudice ha errato nel non considerare che ogni rapporto di vendita si è perfezionato, a seguito della ricezione dell'ordine di acquisto contenente anche la descritta penale, con l'esecuzione della prestazione da parte del;
CP_1
- il , da parte sua, ritiene che, invece, non v'è mai stata accettazione delle CP_1 proposte contenute negli ordini, in quanto le fatture e i documenti di trasporto contenevano una controproposta, accettata tacitamente dalla indicando Pt_1 gli stessi diverse condizioni relative alla consegna e alle modalità di pagamento;
- tuttavia, tale ultima tesi difensiva non coglie nel segno, atteso che quel che conta, nella prospettiva di cui all'art. 1327 c.c., è l'esecuzione della prestazione, mentre tutto ciò che emerge dalle fatture è certamente successivo a detta esecuzione, così come in realtà nei DDT e nelle stesse fatture non v'è alcuna effettiva modifica delle condizioni contrattuali;
- né rileva la circostanza che gli ordini non siano stati espressamente accettati dal posto che, per un verso, trattavasi di contratti a forma libera e, Controparte_1 per altro verso, la circostanza che il modulo dell'ordine contenesse in calce la scritta “per accettazione”, non è dirimente, ai sensi dell'art. 1326, comma 4, c.c., in quanto, come affermato dalla Corte regolatrice, la forma convenzionale è prevista dalla predetta disposizione nell'interesse del proponente, il quale ben può rinunziarvi, mentre la controparte non può far valere il difetto di forma per sostenere il mancato perfezionamento dell'accordo;
- tale principio giurisprudenziale è espresso nel senso che, in tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto (cfr. Cass. 22/5/2024,
n. 14254; Cass. 24/5/2018, n. 13033); 8 R.G. n. 1633/2022
- neppure è pertinente il richiamo operato dal alla clausola cd. Controparte_1
“Ex Works” – pacificamente adottata nei rapporti in questione – in base alla quale il venditore deve solo mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro punto convenuto;
- infatti, ciò non toglie che, in ogni caso, sia pure attraverso la descritta modalità di favore per il fornitore-venditore, resta da stabilire se le consegne siano, nella specie, avvenute o meno in ritardo;
- neppure rileva la circostanza che, con alcune mail, il abbia CP_1 espressamente contestato, dichiarando di non aver approvato le penali, in quanto dall'esame della relazione tecnica in atti emerge che il CTU non ha tenuto conto, nel calcolo della penale da ritardo, degli ordini cui le predette mail espressamente si riferivano;
- ugualmente privo di pregio è l'argomento con cui il sostiene Controparte_1 che il ritardo nelle forniture sarebbe in realtà riconducibile all'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 1460 c.c., a fronte del mancato pagamento delle forniture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
- in proposito, va detto, in primo luogo, che la parte appellata ha omesso ogni allegazione difensiva volta a chiarire in modo analitico le relazioni tra singoli inadempimenti della nel pagamento di forniture e conseguenti presunte Pt_1 sospensioni di ulteriori forniture richieste dalla stessa;
- in secondo luogo, è assorbente il rilievo che giammai il Controparte_1 avrebbe potuto avvalersi dell'eccezione d'inadempimento rispetto al mancato pagamento, da parte della del corrispettivo pattuito in altri contratti di Pt_1 fornitura;
- sul punto, va detto che, secondo il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità, l'eccezione in parola può operare con riguardo ad inadempimenti afferenti a rapporti diversi solo nel caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi (cfr. Cass. 27/7/2024, n. 21070; Cass. 17/6/2006, n.
5938); 9 R.G. n. 1633/2022
- ed è appena il caso di precisare come, nella vicenda oggetto di causa, non v'è alcun elemento che denoti l'esistenza di un collegamento negoziale tra le varie forniture, emergendo al contrario, anche tenuto conto della linea difensiva assunta dal in punto di mancata accettazione delle penali, l'autonomia Controparte_1 di ogni rapporto contrattuale fra le medesime.
In definitiva, in accoglimento del motivo di gravame in scrutinio, ritiene il
Collegio che le penali siano state accettate, ai sensi dell'art. 1327 comma 1, c.c., in uno alle altre pattuizioni concernenti ogni singola fornitura, dal CP_1 mediante esecuzione delle relative prestazioni.
[...]
§ 6.4. Occorre a questo punto esaminare la domanda di nullità o di riduzione delle penali da ritardo, formulata dal in via subordinata. Controparte_1
§ 6.4.1. Quanto alla prospettata nullità - dedotta per la prima volta in sede di appello ma suscettibile di essere esaminata nel merito perché, in astratto, rilevabile d'ufficio - rileva la Corte che trattasi di questione priva di fondamento.
Invero, va innanzitutto osservato che la parte opposta ha del tutto omesso di allegare sotto quale profilo la penale di cui agli ordini di acquisto risulterebbe nulla.
In ogni caso, deve escludersi che la clausola in oggetto sia contraria a norme imperative, priva di causa o di oggetto, illecita nella causa, ovvero avente oggetto indeterminabile, o comunque posta in essere in violazione di una specifica norma di legge, così come previsto dall'art. 1418 c.c.
§ 6.4.2. Quanto all'invocata riduzione della penale, deve in primo luogo rilevarsi che sbaglia l'appellante nel dedurre che la stessa incontri il divieto di nuove domande in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e ciò sia perché il potere di ridurre la penale ex art. 1384 c.c. ben può essere esercitato d'ufficio dal giudice (cfr., tra le più recenti, Cass. 15/6/2020, n. 11439), anche in appello (cfr. Cass. 19/7/2018,
n. 19320), e sia perché, nella specie, la richiesta in oggetto risulta avanzata dal con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Ancora in via preliminare, va detto che, pur avendo il formulato Controparte_1 in proposito appello incidentale condizionato, è evidente che si sia in presenza di mera reiterazione di domanda assorbita nella indicata pronuncia di rigetto, essendo pacifico che le domande o le eccezioni non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure non devono essere riproposte dalla parte vittoriosa mediante appello incidentale, essendo sufficiente la loro 10 R.G. n. 1633/2022 riproposizione ex art. 346 c.p.c. (cfr., fra le altre, Cass. 13/8/2024, n. 22808; Cass.
4/12/2023, n. 33776).
§ 6.4.3. Ciò posto, la richiesta di riduzione è fondata e deve essere accolta, così come di seguito precisato.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità afferma che il potere del giudice di ridurre equamente la penale, ove l'ammontare della stessa sia manifestamente eccessivo, costituisce aspetto di un normale controllo che l'ordinamento si è riservato sugli atti di autonomia privata.
Tale controllo, che si esplica in un contesto di intervenuta costituzionalizzazione dei rapporti privatistici, implica un bilanciamento di valori, di pari rilevanza costituzionale, quali, da un lato, quello dell'iniziativa economica privata (art. 41
Cost.) che si esprime attraverso lo strumento contrattuale, e, dall'altro, quello del dovere di solidarietà in tutti i rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.), dal quale, peraltro, si è desunta, da parte del Giudice delle leggi, l'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie (v. Corte Cost. 3/2/1994, n. 19;
Corte Cost. 18/3/1992, n. 149)
Inoltre, deve considerarsi che il citato dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., entrando in sinergia con il canone generale di buona fede oggettiva e correttezza
(artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.), lo arricchisce di contenuti positivi, inglobanti obblighi anche strumentali di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale, nella misura in cui questa non collida con la tutela dell'interesse proprio dell'obbligato (il descritto iter argomentativo è tratto da Cass. 24/9/1999, n. 10511; nello stesso senso, v. Cass. 6/12/2012, n. 21994;
Cass. 19/6/2020, n. 11908).
Quanto ai criteri che il giudice deve seguire nell'esercizio del potere di riduzione della penale, va data continuità all'orientamento della Corte del diritto secondo cui:
- nell'esercizio del potere di riduzione della penale, il criterio di riferimento per il giudice non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (v.
Cass. 20/9/2023, n. 26901; 11 R.G. n. 1633/2022
- inoltre, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore “aveva” all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa;
- quindi, la lettera del citato art. 1384 c.c., impiegando il verbo avere all'imperfetto, si riferisce soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (cfr.
12/4/2024, n. 10014; Cass. 19/6/2020, n. 11908).
Ebbene, esaminando la vicenda per cui è lite alla luce dei richiamati principi, occorre procedere alla riduzione della penale secondo quanto di seguito esposto:
- innanzitutto, trattasi di penale monetizzata nel rilevante importo di $ 1.000 per ogni giorno di ritardo nella fornitura della pasta da parte del Controparte_1
- la somma in oggetto, già di per sé di considerevole ammontare, risulta in ciascuno degli ordini di acquisto svincolata del tutto da ogni relazione con la consistenza di ogni singola fornitura;
- alla stregua dell'indagine svolta dal CTU emerge che l'ammontare complessivo del fatturato relativo alle forniture eseguite in ritardo rispetto ai 40 giorni indicati nei singoli ordini considerati è pari ad € 811.474,88, mentre l'importo a titolo di penale risulta pari ad € 1.316.171,90;
- quindi, la pretesa della a titolo di penale risulterebbe di gran lunga Pt_1 superiore al corrispettivo pattuito con il fornitore e da questi corrisposto;
- peraltro, a titolo meramente esemplificativo, va evidenziato come, con riferimento a varie forniture, vi sia un rapporto fra penale e corrispettivo pattuito intollerabilmente sproporzionato (ordine di acquisto in data 18/2/2016: corrispettivo € 11.325,98 e penale da ritardo € 49.498,45; ordine di acquisto in data 14/5/2015: corrispettivo € 12.236,61 e penale da ritardo € 115.225,90; ordine di acquisto in data 13/1/2014: corrispettivo € 13.096,46 e penale da ritardo €
30.023,65; ordine di acquisto in data 23/1/2014: corrispettivo € 14.987,53 e penale da ritardo € 50.309,90; ordine di acquisto in data 8/3/2013: corrispettivo € 12 R.G. n. 1633/2022
12.111,37 e penale da ritardo € 45.441,20; ordine di acquisto in data 4/6/2013: corrispettivo € 13.281,71 e penale da ritardo € 35.703,80);
- va poi considerato che dagli atti di causa non emerge che la durante i Pt_1 ritardi nelle forniture, abbia mai sollecitato il ad eseguire le Controparte_1 consegne di pasta;
- anzi, a fronte di ritardi verificatisi in relazione a numerose forniture, comunque l'odierna appellante ha proceduto ad inoltrare alla controparte nuovi ordini d'acquisto, anche perdurante il ritardo per un ordine precedente.
Ebbene, le circostanze sopra descritte sono sintomatiche di un'evidente violazione, da parte della delle regole di correttezza e buona fede Pt_1 contrattuale, le quali, in forza dell'operatività dei doveri inderogabili di solidarietà nei rapporti contrattuali per cui è causa, avrebbero dovuto indurre la predetta società a tutelare, nella fase esecutiva dei rapporti, anche l'interesse della controparte.
Sotto altro profilo, la reiterazione di ordini di acquisto, come detto, anche durante il ritardo per forniture precedenti, per le quali non risultano mai avanzate pretese volte alla consegna della merce, denota, a ben vedere, un interesse dell'opponente non al tempestivo adempimento, bensì a lucrare proprio sui ritardi, i quali, in forza dell'entità delle penali pari ad $ 1000 al giorno, le avrebbero consentito di ottenere importi di gran lunga superiori all'ammontare del corrispettivo per ogni singola partita di pasta acquistata.
Le considerazioni esposte inducono il Collegio, in applicazione della norma di cui all'art. 1384 c.c., ad una drastica riduzione della penale in questione, da determinarsi in ragione di $ 40 per ogni giorno di ritardo.
Avendo il CTU calcolato 1.622 giorni di ritardo, l'importo complessivo dovuto dal a titolo di penale risulta pari a $ 64.880, corrispondenti ad € Controparte_1
55.359,82.
§ 6.4.4. Va poi precisato che il suindicato importo di € 55.359,82 non può determinare la corrispondente riduzione del controcredito del di Controparte_1 cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 103.847,45, in mancanza di specifica eccezione di compensazione da parte della configurandosi, nella specie, Pt_1 un'ipotesi di compensazione propria, in quanto relativa a crediti contrapposti derivanti da distinti rapporti. 13 R.G. n. 1633/2022
Infatti, premesso che il credito di cui al ricorso monitorio ha per oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito per forniture di pasta diverse rispetto a quelle per le quali è stata applicata, nei limiti della riduzione illustrata sub § 6.4.3., la penale per ritardo, insegna la Corte regolatrice che il giudice può procedere d'ufficio soltanto alla compensazione impropria o atecnica, che riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, risolvendosi la stessa in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti (cfr. Cass. 13/3/2024, n.
6700), mentre le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico, che postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito (cfr. Cass. 13/12/2023, n. 34871).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento, in favore della della somma di € 55.359,82, Pt_1 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., decorrenti dalla domanda (5/4/2018) sino al saldo.
§ 7. Il parziale accoglimento dell'appello, comportando la riforma in parte della sentenza di primo grado, impone la riliquidazione delle spese dell'intero giudizio, secondo il noto principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., fra le tante, Cass. 11/5/2022, n. 15056; Cass. 23/2/2022, n. 5890;
Cass. 24/11/2021, n. 36396).
Nella suindicata prospettiva, l'esito globale della lite, che ha determinato l'accoglimento della domanda proposta dal con il ricorso Controparte_1 monitorio e l'accoglimento per quanto di ragione della domanda di pagamento della penale avanzata dalla induce a compensare fra le parti le spese del Pt_1 doppio grado, in ragione del 50%, mentre la residua quota, come liquidata in dispositivo, deve porsi a carico dell'appellante, in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
14 R.G. n. 1633/2022
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , con atto di citazione notificato Parte_1 in data 13/4/2022, nei confronti della avverso Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2188/2021, pubblicata in data
3/11/2021, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nella statuizione di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1697/2017, condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, della somma di € 55.359,82, oltre interessi al Parte_1 tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., decorrenti dal 5/4/2018 sino al soddisfo;
b) compensa fra le parti, in ragione del 50%, le spese del doppio grado e condanna la al pagamento, in favore Parte_1 della dal 1820 S.p.A., della residua quota, che liquida, Controparte_1
- quanto al giudizio di primo grado, in € 15.000,00 per compensi professionali ed € 2.250.00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente giudizio, in € 13.000,00 per compensi professionali ed €
1.95000 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 18/6/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.