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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4527/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4527/2021 promossa da:
TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE PHONESOUND DI Parte_1
PO , rappresentata e difeso dall'Avv. Alessandra Sala, Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Vivi, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione così giudicare: Nel merito:
- revocare, annullare dichiarare nullo o comunque rendere privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 1159/2021 – 2533 r.g. emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12/04/2021;
- in ogni caso dichiarare infondata e, comunque, non provata la pretesa creditoria avanzata dallo nei confronti dell'esponente per tutti i motivi esposti;
Controparte_1
- in ogni caso in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuto qualsivoglia importo allo oggi opposta, provvedere ad accertare la reale Controparte_1 attività riferibile alla società di servizi e, per l'effetto quantificare quanto effettivamente dovuto a titolo di controprestazione;
- sempre nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuto qualsivoglia importo allo dichiarare la compensazione parziale o totale tra le somme eventualmente Controparte_1 dovute e quelle indebitamente esposte dallo studio, per tutti i motivi dedotti, alla GN nel Pt_1 periodo 2006 -2012 a tutto il 2017. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva.”
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'll.mo Tribunale di Bergamo adito, contrariis reiectis e previo ogni accertamento e declaratoria di rito, così giudicare: in via principale
- Rigettarsi tutte le domande dell'attrice opponente perché infondate in fatto ed in diritto;
- Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannarsi comunque l'attrice opponente al pagamento della somma di € 5.748,71 per le causali in atti, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- Condannarsi parte attrice opponente all'integrale rifusione delle spese di lite;
- Condannarsi parte attrice opponente ex art. 96 c.p.c.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva di parte opposta. La società ha chiesto e Parte_2
ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla GN di pagare l'importo di Parte_1
€ 5.748,71, preteso a titolo di pagamento del compenso dovuto per le prestazioni professionali di elaborazione dati contabili e tenuta dei registri fiscali, descritte in modo puntuale nelle sei fatture allegate al ricorso (cui si rinvia), rese fino alla data del 30 giugno 2017 in adempimento del contratto stipulato il 1 ottobre 2012.
1.1. Parte opponente ha eccepito che il credito vantato trova titolo innanzitutto nel contratto stipulato il 1 ottobre 2012 (doc. 2 fasc.mon.) e ha evidenziato che gli importi indicati nelle fatture in relazione a ciascuna prestazione sono conformi a quelli pattuiti, come da articolo 3 del contratto medesimo.
1.2. Parte opponente ha eccepito altresì che il credito vantato trova titolo in ulteriori e specifici incarichi conferiti allo Studio dalla GN , aventi ad oggetto prestazioni quali la Pt_1
predisposizione e registrazione di un contratto di locazione, il calcolo della TASI e il calcolo dell'IMU. 1.3. Da ultimo, ha eccepito che il rapporto contrattuale si è estinto nel mese di maggio 2017, come da documenti nn. 7 e 8 fasc.opposta.
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. La GN , quale titolare CP_2 dell'impresa individuale Phonesound di Pozzan Cinzia, si è costituita in giudizio e ha chiesto:
A. di revocare, annullare, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1159/2021 emesso dal
Tribunale di Begamo il 12 aprile 2021;
B. in ogni caso di ritenere insussistente la pretesa creditoria avversaria.
2.1. Più in particolare, parte opponente ha formulato le seguenti eccezioni:
- l'eccesiva onerosità dei compensi richiesti nel corso del rapporto contrattuale, iniziato nell'ottobre del 2012;1
- la non corretta fatturazione a nome dello di attività rese dai singoli Parte_2
professionisti componenti lo studio medesimo, vale a dire la ragioniera Parte_3
e l'avvocato Stefano Vivi;
2
[...]
- l'inesistenza del credito azionato in quanto:
o il 31 dicembre 2016 le parti hanno regolato i reciproci rapporti dare/avere quantificando il saldo debitore della GN nei confronti dello Pt_1 in € 3.809,52, importo questo ritenuto comprensivo dei Controparte_1 compensi dovuti per l'attività prestata fino al mese di maggio 2017;3
o la fattura n. 215/2017 è stata emessa un anno dopo la cessazione del rapporto
2.2. Per una corretta delimitazione del thema decidendum, vale chiarire che l'opponente nell'atto di citazione ha prospettato una possibile azione di ripetizione che la GN potrebbe far valere Pt_1
nei confronti di parte convenuta, senza però poi formularla nel presente giudizio (“la GN Pt_1
avrebbe titolo per richiedere oltre all'importo sopra evidenziato […] la restituzione di
[...]
quanto indebitamente esposto nelle fatture emesse dallo dal 2006 ad oggi la Controparte_1 cui quantificazione sommaria è pari ad oltre € 4.000,00”, atto di citazione, pag. 7).
3. Accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione formulata da parte opponente è fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti che seguono.
3.1. Con dichiarazione vergata a mano e sottoscritta dalla legale rappresentante della società opposta le odierne parti in causa hanno pattuito quanto segue (segue screenshot del documento n.
11 prodotto da parte opponente): Tale documento è stato inviato via mail dallo alla GN in data 21 Parte_2 Pt_1
gennaio 2017.
Dalla lettura dello stesso emerge con chiarezza e in modo univoco che la GN Parte_3
, legale rappresentante della società opposta, ha dichiarato che il credito vantato nei
[...]
confronti dell'impresa Phonesound di Pozzan Cinzia era da ritenersi pari all'ammontare complessivo di € 3.809,52. Tale credito, per chiaro dato testuale, è da ritenersi comprensivo di tutte le attività che lo avrebbe svolto fino al maggio del 2017. Controparte_1
Vale evidenziare che la suddetta sottoscrizione non è stata disconosciuta da controparte.
Ma v'è di più.
Nell'udienza dell'11 luglio 2022 è stata sentita quale testimone la GN , Testimone_1
all'epoca dipendente dello e sorella della legale rappresentante della società Controparte_1
opposta. La testimone, che ha confermato che l'indirizzo del mittente era da ricondursi allo studio presso cui lavorava, ha dichiarato quanto segue: “[R]iconosco la scrittura e la sottoscrizione di mia sorella in quella delle annotazioni a mano sul documento.” Parte_3
Da tanto emerge, in modo incontestabile, che nel mese di gennaio 2017 le odierne parti in causa hanno regolato i reciproci rapporti di dare e avere con il riconoscimento in capo all'odierna opposta di un credito residuo complessivo di € 3.809,52.
Tanto è ampiamente sufficiente per fondare l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con il riconoscimento in capo allo di un Parte_2
credito dal più limitato importo di € 3.809,52. A fondamento e completezza della presente motivazione null'altro deve dunque essere aggiunto, ogni ulteriore disquisizione risultando puramente superflua. 3.2. E' solo a fine di completezza che, anche in considerazione dell'ordinanza motivata del 24 novembre 2021 con cui è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., si ritiene doveroso precisare quanto segue.
Parte opponente ha allegato all'atto di citazione in opposizione una copia del documento riprodotto sopra sub § 3.1. in cui erano presenti annotazioni ulteriori apposte a mano e vistose cancellature;
si trattava evidentemente, ora lo si può affermare, di una stampa del documento ricevuto via mail su cui erano state apposte annotazioni, poi cancellate a penna e in modo tale che non si potesse comprendere cosa fosse stato scritto e cancellato;
in altri termini le cancellature erano presenti nella copia stampata dall'odierna opponente ma non anche sull'originale inviato via mail dallo
. A fronte di tal sorta di produzione, parte opposta nella comparsa di costituzione Controparte_1
ha eccepito quanto segue:
“Di nessun pregio poi il riferimento di controparte all'annotazione della creditrice per la quale al maggio 2017 fosse indicato come dovuto un minor importo di € 3.809,52. Controparte non produce alcuna evidenza probatoria, e se ne comprende la ragione atteso che si tratta di un documento contenente un'annotazione contornata da macroscopiche cancellature fatte a penna nera in modo da non rendere intellegibile il contenuto della parte della cancellata, e probabilmente tale è la ragione per la quale la parte opponente ha omesso di offrirlo in produzione al Giudice. Se ne contesta comunque sin d'ora la genuinità materiale proprio in relazione a tali alterazioni, che verosimilmente ne hanno modificato il reale contenuto.”
Nella nota difensiva del 17 novembre 2021 parte opponente ha prodotto nuovamente copia del partitario con la dichiarazione sottoscritta dalla GN ma anche tale copia risultava Parte_3
ricca di annotazioni vergate a mano e poi cancellate (annotazioni che in quel momento processuale non era dato sapere se fossero presenti nell'originale sottoscritto dalla GN o se invece Parte_3
fossero state apposte sulla stampa del documento ricevuto).
E' stato solo con il deposito della memoria ex art. 183, I comma n. 1 c.p.c. che l'opponente ha prodotto in giudizio sub doc. 11 il partitario come sopra riportato, inviato alla GN quale Pt_1
allegato di una mail dello (la parte ha dichiarato che solo in quella fase processuale Controparte_1
le era stato possibile risalire all'archivio della precedente casella di posta, atteso che nel frattempo aveva cambiato account).
In ordine a tale produzione parte opposta nulla ha contraddetto nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. né nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.; nella memoria di replica (v. pag.5,
III alinea) parte opposta riproduce l'argomentare sopra riportato (cfr. il passaggio della comparsa di costituzione, riportato in corsivo in questo stesso paragrafo), contraddicendo ancora sul documento avversario n. 6 (vale a dire la copia in cui risultano presenti annotazioni e cancellature a mano), ma non anche sul documento avversario n. 11.
3.3. Da quanto fin qui esposto, consegue che deve essere condannata a pagare in Parte_1 favore della società € 3.809,52, importo questo accertato con la presente Controparte_1
sentenza; pertanto, gli interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. sono dovuti dalla domanda al saldo.
4. Spese di lite. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, del riconoscimento di un credito in capo a parte opposta ridotto rispetto a quanto vantato in sede monitoria e corrispondente a quello indicato, sia pure in via di subordine, da parte opponente, in ragione quindi della revoca del decreto ingiuntivo, visto l'esito finale e globale della causa, deve essere dichiarata la soccombenza reciproca delle parti con conseguente compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Accerta e dichiara che lo è titolare di un diritto di credito nei confronti Controparte_1
di , quale titolare dell'impresa individuale Phonesound di Pozzan Cinzia, di Parte_1
importo pari ad € 3.809,52, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo.
3. Condanna , quale titolare dell'impresa individuale Phonesound di Pozzan Parte_1
Cinzia, a pagare in favore della società l'importo di € 3.809,52, oltre Controparte_1
interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo.
4. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 17 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Atto di citazione, pagg. 4 e 5. 2 Idem, pagg. 5-7. 3 Idem, pagg. 8-9.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4527/2021 promossa da:
TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE PHONESOUND DI Parte_1
PO , rappresentata e difeso dall'Avv. Alessandra Sala, Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Vivi, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione così giudicare: Nel merito:
- revocare, annullare dichiarare nullo o comunque rendere privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 1159/2021 – 2533 r.g. emesso dal Tribunale di Bergamo in data 12/04/2021;
- in ogni caso dichiarare infondata e, comunque, non provata la pretesa creditoria avanzata dallo nei confronti dell'esponente per tutti i motivi esposti;
Controparte_1
- in ogni caso in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuto qualsivoglia importo allo oggi opposta, provvedere ad accertare la reale Controparte_1 attività riferibile alla società di servizi e, per l'effetto quantificare quanto effettivamente dovuto a titolo di controprestazione;
- sempre nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuto qualsivoglia importo allo dichiarare la compensazione parziale o totale tra le somme eventualmente Controparte_1 dovute e quelle indebitamente esposte dallo studio, per tutti i motivi dedotti, alla GN nel Pt_1 periodo 2006 -2012 a tutto il 2017. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva.”
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'll.mo Tribunale di Bergamo adito, contrariis reiectis e previo ogni accertamento e declaratoria di rito, così giudicare: in via principale
- Rigettarsi tutte le domande dell'attrice opponente perché infondate in fatto ed in diritto;
- Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannarsi comunque l'attrice opponente al pagamento della somma di € 5.748,71 per le causali in atti, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- Condannarsi parte attrice opponente all'integrale rifusione delle spese di lite;
- Condannarsi parte attrice opponente ex art. 96 c.p.c.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva di parte opposta. La società ha chiesto e Parte_2
ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse alla GN di pagare l'importo di Parte_1
€ 5.748,71, preteso a titolo di pagamento del compenso dovuto per le prestazioni professionali di elaborazione dati contabili e tenuta dei registri fiscali, descritte in modo puntuale nelle sei fatture allegate al ricorso (cui si rinvia), rese fino alla data del 30 giugno 2017 in adempimento del contratto stipulato il 1 ottobre 2012.
1.1. Parte opponente ha eccepito che il credito vantato trova titolo innanzitutto nel contratto stipulato il 1 ottobre 2012 (doc. 2 fasc.mon.) e ha evidenziato che gli importi indicati nelle fatture in relazione a ciascuna prestazione sono conformi a quelli pattuiti, come da articolo 3 del contratto medesimo.
1.2. Parte opponente ha eccepito altresì che il credito vantato trova titolo in ulteriori e specifici incarichi conferiti allo Studio dalla GN , aventi ad oggetto prestazioni quali la Pt_1
predisposizione e registrazione di un contratto di locazione, il calcolo della TASI e il calcolo dell'IMU. 1.3. Da ultimo, ha eccepito che il rapporto contrattuale si è estinto nel mese di maggio 2017, come da documenti nn. 7 e 8 fasc.opposta.
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. La GN , quale titolare CP_2 dell'impresa individuale Phonesound di Pozzan Cinzia, si è costituita in giudizio e ha chiesto:
A. di revocare, annullare, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1159/2021 emesso dal
Tribunale di Begamo il 12 aprile 2021;
B. in ogni caso di ritenere insussistente la pretesa creditoria avversaria.
2.1. Più in particolare, parte opponente ha formulato le seguenti eccezioni:
- l'eccesiva onerosità dei compensi richiesti nel corso del rapporto contrattuale, iniziato nell'ottobre del 2012;1
- la non corretta fatturazione a nome dello di attività rese dai singoli Parte_2
professionisti componenti lo studio medesimo, vale a dire la ragioniera Parte_3
e l'avvocato Stefano Vivi;
2
[...]
- l'inesistenza del credito azionato in quanto:
o il 31 dicembre 2016 le parti hanno regolato i reciproci rapporti dare/avere quantificando il saldo debitore della GN nei confronti dello Pt_1 in € 3.809,52, importo questo ritenuto comprensivo dei Controparte_1 compensi dovuti per l'attività prestata fino al mese di maggio 2017;3
o la fattura n. 215/2017 è stata emessa un anno dopo la cessazione del rapporto
2.2. Per una corretta delimitazione del thema decidendum, vale chiarire che l'opponente nell'atto di citazione ha prospettato una possibile azione di ripetizione che la GN potrebbe far valere Pt_1
nei confronti di parte convenuta, senza però poi formularla nel presente giudizio (“la GN Pt_1
avrebbe titolo per richiedere oltre all'importo sopra evidenziato […] la restituzione di
[...]
quanto indebitamente esposto nelle fatture emesse dallo dal 2006 ad oggi la Controparte_1 cui quantificazione sommaria è pari ad oltre € 4.000,00”, atto di citazione, pag. 7).
3. Accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione formulata da parte opponente è fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti che seguono.
3.1. Con dichiarazione vergata a mano e sottoscritta dalla legale rappresentante della società opposta le odierne parti in causa hanno pattuito quanto segue (segue screenshot del documento n.
11 prodotto da parte opponente): Tale documento è stato inviato via mail dallo alla GN in data 21 Parte_2 Pt_1
gennaio 2017.
Dalla lettura dello stesso emerge con chiarezza e in modo univoco che la GN Parte_3
, legale rappresentante della società opposta, ha dichiarato che il credito vantato nei
[...]
confronti dell'impresa Phonesound di Pozzan Cinzia era da ritenersi pari all'ammontare complessivo di € 3.809,52. Tale credito, per chiaro dato testuale, è da ritenersi comprensivo di tutte le attività che lo avrebbe svolto fino al maggio del 2017. Controparte_1
Vale evidenziare che la suddetta sottoscrizione non è stata disconosciuta da controparte.
Ma v'è di più.
Nell'udienza dell'11 luglio 2022 è stata sentita quale testimone la GN , Testimone_1
all'epoca dipendente dello e sorella della legale rappresentante della società Controparte_1
opposta. La testimone, che ha confermato che l'indirizzo del mittente era da ricondursi allo studio presso cui lavorava, ha dichiarato quanto segue: “[R]iconosco la scrittura e la sottoscrizione di mia sorella in quella delle annotazioni a mano sul documento.” Parte_3
Da tanto emerge, in modo incontestabile, che nel mese di gennaio 2017 le odierne parti in causa hanno regolato i reciproci rapporti di dare e avere con il riconoscimento in capo all'odierna opposta di un credito residuo complessivo di € 3.809,52.
Tanto è ampiamente sufficiente per fondare l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con il riconoscimento in capo allo di un Parte_2
credito dal più limitato importo di € 3.809,52. A fondamento e completezza della presente motivazione null'altro deve dunque essere aggiunto, ogni ulteriore disquisizione risultando puramente superflua. 3.2. E' solo a fine di completezza che, anche in considerazione dell'ordinanza motivata del 24 novembre 2021 con cui è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., si ritiene doveroso precisare quanto segue.
Parte opponente ha allegato all'atto di citazione in opposizione una copia del documento riprodotto sopra sub § 3.1. in cui erano presenti annotazioni ulteriori apposte a mano e vistose cancellature;
si trattava evidentemente, ora lo si può affermare, di una stampa del documento ricevuto via mail su cui erano state apposte annotazioni, poi cancellate a penna e in modo tale che non si potesse comprendere cosa fosse stato scritto e cancellato;
in altri termini le cancellature erano presenti nella copia stampata dall'odierna opponente ma non anche sull'originale inviato via mail dallo
. A fronte di tal sorta di produzione, parte opposta nella comparsa di costituzione Controparte_1
ha eccepito quanto segue:
“Di nessun pregio poi il riferimento di controparte all'annotazione della creditrice per la quale al maggio 2017 fosse indicato come dovuto un minor importo di € 3.809,52. Controparte non produce alcuna evidenza probatoria, e se ne comprende la ragione atteso che si tratta di un documento contenente un'annotazione contornata da macroscopiche cancellature fatte a penna nera in modo da non rendere intellegibile il contenuto della parte della cancellata, e probabilmente tale è la ragione per la quale la parte opponente ha omesso di offrirlo in produzione al Giudice. Se ne contesta comunque sin d'ora la genuinità materiale proprio in relazione a tali alterazioni, che verosimilmente ne hanno modificato il reale contenuto.”
Nella nota difensiva del 17 novembre 2021 parte opponente ha prodotto nuovamente copia del partitario con la dichiarazione sottoscritta dalla GN ma anche tale copia risultava Parte_3
ricca di annotazioni vergate a mano e poi cancellate (annotazioni che in quel momento processuale non era dato sapere se fossero presenti nell'originale sottoscritto dalla GN o se invece Parte_3
fossero state apposte sulla stampa del documento ricevuto).
E' stato solo con il deposito della memoria ex art. 183, I comma n. 1 c.p.c. che l'opponente ha prodotto in giudizio sub doc. 11 il partitario come sopra riportato, inviato alla GN quale Pt_1
allegato di una mail dello (la parte ha dichiarato che solo in quella fase processuale Controparte_1
le era stato possibile risalire all'archivio della precedente casella di posta, atteso che nel frattempo aveva cambiato account).
In ordine a tale produzione parte opposta nulla ha contraddetto nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. né nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.; nella memoria di replica (v. pag.5,
III alinea) parte opposta riproduce l'argomentare sopra riportato (cfr. il passaggio della comparsa di costituzione, riportato in corsivo in questo stesso paragrafo), contraddicendo ancora sul documento avversario n. 6 (vale a dire la copia in cui risultano presenti annotazioni e cancellature a mano), ma non anche sul documento avversario n. 11.
3.3. Da quanto fin qui esposto, consegue che deve essere condannata a pagare in Parte_1 favore della società € 3.809,52, importo questo accertato con la presente Controparte_1
sentenza; pertanto, gli interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. sono dovuti dalla domanda al saldo.
4. Spese di lite. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, del riconoscimento di un credito in capo a parte opposta ridotto rispetto a quanto vantato in sede monitoria e corrispondente a quello indicato, sia pure in via di subordine, da parte opponente, in ragione quindi della revoca del decreto ingiuntivo, visto l'esito finale e globale della causa, deve essere dichiarata la soccombenza reciproca delle parti con conseguente compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Accerta e dichiara che lo è titolare di un diritto di credito nei confronti Controparte_1
di , quale titolare dell'impresa individuale Phonesound di Pozzan Cinzia, di Parte_1
importo pari ad € 3.809,52, oltre interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo.
3. Condanna , quale titolare dell'impresa individuale Phonesound di Pozzan Parte_1
Cinzia, a pagare in favore della società l'importo di € 3.809,52, oltre Controparte_1
interessi ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo.
4. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 17 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Atto di citazione, pagg. 4 e 5. 2 Idem, pagg. 5-7. 3 Idem, pagg. 8-9.