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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 19.7.2024 al n. 1532 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
corrente in Pistoia, elettivamente Parte_1 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Cesare Vincenzo Martucci, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Lucia Vigiani, come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTE contro
corrente in Prato, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Agliana (PT), presso e nello studio dell'avv. Enrico Montagni, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione ex art. 51, ottavo comma, CCII,
CREDITRICE PROCEDENTE
Curatela della liquidazione giudiziale Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. dell'8 aprile
2025 veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
1 conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione e domanda respinta in accoglimento del presente reclamo ex art. 51 D.lvo 14/19, revocare la sentenza 49 del 18.06.2024 Tribunale di
Pistoia pubblicata in pari data con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società (P.I. . Parte_1 P.IVA_1
Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in tesi, respingere il reclamo proposto da
[...] contro la sentenza n. 49 del 18.06.2024 del Pt_1
Tribunale di Pistoia, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto;
in ipotesi, laddove dovesse Parte_1 essere ritenuta “impresa minore” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, primo comma, lett. d), D. Lgs.
n. 14/2019, stante lo stato di insolvenza, e accertato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non è inferiore a euro cinquantamila, dichiarare, nei suoi confronti,
l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e ss. della norma appena citata;
in ogni caso, vittoria delle spese, comprese quelle forfettarie ex art. 2 DM n. 55/2014, come modificato e integrato dal DM. n. 147/2022, e del compenso professionale del presente giudizio, oltre Iva e cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni della parte reclamante e della creditrice procedente, come riportate in epigrafe, la
2 causa iscritta al n.r.g. 1532/2024 di questa Corte
(avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 49 del 18.6.2024; parti: c. Parte_1 Controparte_1 creditrice procedente, e Curatela della liquidazione giudiziale di quest'ultima non Parte_1 costituita), veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. dell'8 aprile 2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Pistoia ha dichiarata aperta, su richiesta della creditrice procedente la liquidazione Controparte_1 giudiziale di sulla scorta della accertata Parte_1 sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'insolvenza desumibile dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente di Euro 23.928,66 a fronte del quale la debitrice aveva emesso otto assegni, per l'importo complessivo di Euro 16.660,44, tutti tornati insoluti, dalla situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dell' fondata su CP_2 cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dall'agosto del 2023 in poi, complessivamente pari ad Euro 8.424,97, ai quali dovevano aggiungersi i debiti verso l' da “gestione separata”, non trasmessi CP_2 all'agente di riscossione, pari ad Euro 2.347,11, nonché dal mancato deposito del bilancio di esercizio al
31.12.2023.
Nella fase preliquidatoria non si è costituita la società debitrice.
La reclamante ha, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo esponendo, in sintesi, come il
Tribunale di Pistoia abbia per errore dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, versando essa reclamante al di sotto dei livelli di cui al previgente
3 art. 1, comma 2, L.F. ed ora artt. 2, comma 1, lett. d),
e 49, ult. comma, CCII, e comunque non sussistendo lo stato di insolvenza.
Parte reclamante ha quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la , Controparte_3 nonostante regolare notifica nei confronti di quest'ultima.
La creditrice procedente Controparte_1 costituitasi, ha evidenziato la sussistenza del debito della società posta in liquidazione nei suoi confronti e di un patrimonio netto negativo e l'assoluta carenza di liquidità idonea al soddisfacimento delle obbligazioni esistenti anche nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria e dell' . CP_2 ha quindi concluso per il Controparte_1 rigetto dell'avversario reclamo e, in subordine, laddove avesse dovuto essere ritenuta “impresa Parte_1 minore” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, primo comma, lett. d), CCII, stante lo stato di insolvenza, e accertato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non era inferiore ad Euro cinquantamila, per sentir dichiarare, nei confronti della debitrice,
l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
in ogni caso vittoria di spese.
È stata disposta l'acquisizione di informazioni presso il Curatore della liquidazione e di copia di assegni presso la banca della società posta in liquidazione e tratti da quest'ultima.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di reclamo, incentrato sul dedotto mancato superamento delle soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII, deve osservarsi quanto segue.
La società è stata costituita il 26.10.2022 (vd. visura CCIAA in atti).
Il bilancio al 31.12.2022 riportava un attivo di Euro
97.943,00, ricavi per Euro 12.663,00 e debiti per Euro
117.535,00.
Il bilancio al 31.12.2023 non risulta essere stato approvato.
Dalle informazioni acquisite presso il Curatore è emerso come per il 2023
- vi sia un attivo di Euro 393.673,64, costituito per
Euro 139.073,65 da assegni che la Curatela espone non essere dimostrato tratti in favore di fornitori (di questi Euro 21.666,00 sarebbero stati tratti in palese assenza di fattura); ragion per cui il suddetto importo di Euro 139.073,65, essendovi carenza di prova della causale di pagamento, dovrebbe ritenersi componente dell'attivo quale posta creditoria verso i rispettivi beneficiari
- vi siano ricavi contabilizzati per Euro 134.922,64
e acquisti contabilizzati per materie prime e di consumo per Euro 85.821,46 che, in ragione della percentuale di ricarico (70%, ottenuto dividendo il suddetto ultimo importo per 30 e moltiplicando poi quanto ottenuto per
100) del settore in cui ha operato la società
(ristorazione), genererebbero a loro volta ricavi rettificati per Euro 286.071,53
- vi siano al passivo debiti insinuati per Euro
165.287,66, ammessi per Euro 90.839,71, cui sono da
5 aggiungere Euro 23.805,16 di cui alla insinuazione tardiva della società odierna creditrice procedente.
Rileva in proposito questa Corte quanto di seguito.
L'attivo, ove pure dal totale degli assegni, per Euro
139.073,65, vogliano detrarsi quelli per i quali non vi sarebbe per ipotesi piena prova di giustificazione contabile (Euro 35.186,00, comprensivi degli Euro
21.666,00 già evidenziati dalla Curatela), viene a ridursi ad Euro 289.785,99 (Euro 393.673,64 meno Euro
139.073,65 più Euro 35.186,00), quindi al di sotto della soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1, CCII.
I ricavi sono stati elevati dalla Curatela oltre la soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2, CCII, in ragione di una generalizzata rivalutazione, in via presuntiva, dell'acquisto di materie prime e di consumo, non specificandosi che non tutti gli acquisti sono suscettibili di trasformazione in senso stretto e vengono di conseguenza incorporati in servizi resi in favore della clientela. Il ricavo ottenuto in via presuntiva per
Euro 286.071,53 deve quindi ragionevolmente ridursi di un terzo, portando il risultato al di sotto della soglia di legge di Euro 200.000,00. Peraltro, il dichiarato dato contabile relativo ai ricavi, Euro 134.922,64, appare maggiormente coerente con un profilo di scarsa redditività dell'impresa che nei fatti ha avuto dimostrazione.
Deve essere quindi accolto il reclamo e revocata la pronunciata apertura della liquidazione giudiziale, non essendo state superate le soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII.
Deve tuttavia, come richiesto in via subordinata sin dalla prima fase dalla creditrice procedente, pronunciarsi l'apertura della liquidazione controllata, con rimessione degli atti al Tribunale di Pistoia per i
6 conseguenti adempimenti di cui all'art. 270 CCII, atteso che lo stato di insolvenza è comprovato dalla mancata soddisfazione delle ragioni creditorie sia della creditrice procedente che dell'Erario, dalla carenza di consistenza di cassa e comunque dall'insussistenza di attivo prontamente liquidabile. La situazione debitoria complessiva è superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCII.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della mancata costituzione della società reclamante nella prima fase e della raggiunta prova dei requisiti dimensionali inferiori alle soglie di legge per la liquidazione giudiziale solo a seguito di istruttoria espletata nella presente fase.
Per i medesimi motivi va dichiarato ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Parte_1
Vanno in ogni caso disposti gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 4, CCII, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. accoglie il reclamo ex art. 51 CCII proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pistoia n. 49 del 18.6.2024 e pertanto
2. revoca la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di con sede in Pistoia, Via del Parte_1
Giglio 4 (C.F. e P.I. ; P.IVA_1
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, CCII;
4. dispone, ai sensi dell'art. 53, comma 4, CCII, che informi, senza indugio e comunque con Parte_1 successiva cadenza di 45 gg. e sino al passaggio in
7 giudicato della presente sentenza, il competente
Tribunale, mediante deposito di relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo altresì di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
5. dichiara aperta la liquidazione controllata di con sede in Pistoia, Via del Giglio 4 Parte_1
(C.F. e P.I. ), rimettendo gli atti al P.IVA_1
Tribunale di Pistoia per gli adempimenti di cui all'art. 270 CCII;
6. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
7. dichiara ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Parte_1
Così deciso in Firenze l'8 aprile 2025.
Il Presidente rel.est.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 19.7.2024 al n. 1532 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
corrente in Pistoia, elettivamente Parte_1 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Cesare Vincenzo Martucci, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Lucia Vigiani, come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTE contro
corrente in Prato, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Agliana (PT), presso e nello studio dell'avv. Enrico Montagni, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione ex art. 51, ottavo comma, CCII,
CREDITRICE PROCEDENTE
Curatela della liquidazione giudiziale Parte_1
RECLAMATA CONTUMACE con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. dell'8 aprile
2025 veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
1 conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione e domanda respinta in accoglimento del presente reclamo ex art. 51 D.lvo 14/19, revocare la sentenza 49 del 18.06.2024 Tribunale di
Pistoia pubblicata in pari data con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società (P.I. . Parte_1 P.IVA_1
Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in tesi, respingere il reclamo proposto da
[...] contro la sentenza n. 49 del 18.06.2024 del Pt_1
Tribunale di Pistoia, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto;
in ipotesi, laddove dovesse Parte_1 essere ritenuta “impresa minore” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, primo comma, lett. d), D. Lgs.
n. 14/2019, stante lo stato di insolvenza, e accertato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non è inferiore a euro cinquantamila, dichiarare, nei suoi confronti,
l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e ss. della norma appena citata;
in ogni caso, vittoria delle spese, comprese quelle forfettarie ex art. 2 DM n. 55/2014, come modificato e integrato dal DM. n. 147/2022, e del compenso professionale del presente giudizio, oltre Iva e cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni della parte reclamante e della creditrice procedente, come riportate in epigrafe, la
2 causa iscritta al n.r.g. 1532/2024 di questa Corte
(avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 49 del 18.6.2024; parti: c. Parte_1 Controparte_1 creditrice procedente, e Curatela della liquidazione giudiziale di quest'ultima non Parte_1 costituita), veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. dell'8 aprile 2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Pistoia ha dichiarata aperta, su richiesta della creditrice procedente la liquidazione Controparte_1 giudiziale di sulla scorta della accertata Parte_1 sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'insolvenza desumibile dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente di Euro 23.928,66 a fronte del quale la debitrice aveva emesso otto assegni, per l'importo complessivo di Euro 16.660,44, tutti tornati insoluti, dalla situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dell' fondata su CP_2 cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dall'agosto del 2023 in poi, complessivamente pari ad Euro 8.424,97, ai quali dovevano aggiungersi i debiti verso l' da “gestione separata”, non trasmessi CP_2 all'agente di riscossione, pari ad Euro 2.347,11, nonché dal mancato deposito del bilancio di esercizio al
31.12.2023.
Nella fase preliquidatoria non si è costituita la società debitrice.
La reclamante ha, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo esponendo, in sintesi, come il
Tribunale di Pistoia abbia per errore dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, versando essa reclamante al di sotto dei livelli di cui al previgente
3 art. 1, comma 2, L.F. ed ora artt. 2, comma 1, lett. d),
e 49, ult. comma, CCII, e comunque non sussistendo lo stato di insolvenza.
Parte reclamante ha quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si è costituito per la , Controparte_3 nonostante regolare notifica nei confronti di quest'ultima.
La creditrice procedente Controparte_1 costituitasi, ha evidenziato la sussistenza del debito della società posta in liquidazione nei suoi confronti e di un patrimonio netto negativo e l'assoluta carenza di liquidità idonea al soddisfacimento delle obbligazioni esistenti anche nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria e dell' . CP_2 ha quindi concluso per il Controparte_1 rigetto dell'avversario reclamo e, in subordine, laddove avesse dovuto essere ritenuta “impresa Parte_1 minore” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, primo comma, lett. d), CCII, stante lo stato di insolvenza, e accertato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non era inferiore ad Euro cinquantamila, per sentir dichiarare, nei confronti della debitrice,
l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
in ogni caso vittoria di spese.
È stata disposta l'acquisizione di informazioni presso il Curatore della liquidazione e di copia di assegni presso la banca della società posta in liquidazione e tratti da quest'ultima.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di reclamo, incentrato sul dedotto mancato superamento delle soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII, deve osservarsi quanto segue.
La società è stata costituita il 26.10.2022 (vd. visura CCIAA in atti).
Il bilancio al 31.12.2022 riportava un attivo di Euro
97.943,00, ricavi per Euro 12.663,00 e debiti per Euro
117.535,00.
Il bilancio al 31.12.2023 non risulta essere stato approvato.
Dalle informazioni acquisite presso il Curatore è emerso come per il 2023
- vi sia un attivo di Euro 393.673,64, costituito per
Euro 139.073,65 da assegni che la Curatela espone non essere dimostrato tratti in favore di fornitori (di questi Euro 21.666,00 sarebbero stati tratti in palese assenza di fattura); ragion per cui il suddetto importo di Euro 139.073,65, essendovi carenza di prova della causale di pagamento, dovrebbe ritenersi componente dell'attivo quale posta creditoria verso i rispettivi beneficiari
- vi siano ricavi contabilizzati per Euro 134.922,64
e acquisti contabilizzati per materie prime e di consumo per Euro 85.821,46 che, in ragione della percentuale di ricarico (70%, ottenuto dividendo il suddetto ultimo importo per 30 e moltiplicando poi quanto ottenuto per
100) del settore in cui ha operato la società
(ristorazione), genererebbero a loro volta ricavi rettificati per Euro 286.071,53
- vi siano al passivo debiti insinuati per Euro
165.287,66, ammessi per Euro 90.839,71, cui sono da
5 aggiungere Euro 23.805,16 di cui alla insinuazione tardiva della società odierna creditrice procedente.
Rileva in proposito questa Corte quanto di seguito.
L'attivo, ove pure dal totale degli assegni, per Euro
139.073,65, vogliano detrarsi quelli per i quali non vi sarebbe per ipotesi piena prova di giustificazione contabile (Euro 35.186,00, comprensivi degli Euro
21.666,00 già evidenziati dalla Curatela), viene a ridursi ad Euro 289.785,99 (Euro 393.673,64 meno Euro
139.073,65 più Euro 35.186,00), quindi al di sotto della soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1, CCII.
I ricavi sono stati elevati dalla Curatela oltre la soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 2, CCII, in ragione di una generalizzata rivalutazione, in via presuntiva, dell'acquisto di materie prime e di consumo, non specificandosi che non tutti gli acquisti sono suscettibili di trasformazione in senso stretto e vengono di conseguenza incorporati in servizi resi in favore della clientela. Il ricavo ottenuto in via presuntiva per
Euro 286.071,53 deve quindi ragionevolmente ridursi di un terzo, portando il risultato al di sotto della soglia di legge di Euro 200.000,00. Peraltro, il dichiarato dato contabile relativo ai ricavi, Euro 134.922,64, appare maggiormente coerente con un profilo di scarsa redditività dell'impresa che nei fatti ha avuto dimostrazione.
Deve essere quindi accolto il reclamo e revocata la pronunciata apertura della liquidazione giudiziale, non essendo state superate le soglie di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII.
Deve tuttavia, come richiesto in via subordinata sin dalla prima fase dalla creditrice procedente, pronunciarsi l'apertura della liquidazione controllata, con rimessione degli atti al Tribunale di Pistoia per i
6 conseguenti adempimenti di cui all'art. 270 CCII, atteso che lo stato di insolvenza è comprovato dalla mancata soddisfazione delle ragioni creditorie sia della creditrice procedente che dell'Erario, dalla carenza di consistenza di cassa e comunque dall'insussistenza di attivo prontamente liquidabile. La situazione debitoria complessiva è superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCII.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della mancata costituzione della società reclamante nella prima fase e della raggiunta prova dei requisiti dimensionali inferiori alle soglie di legge per la liquidazione giudiziale solo a seguito di istruttoria espletata nella presente fase.
Per i medesimi motivi va dichiarato ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Parte_1
Vanno in ogni caso disposti gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 4, CCII, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. accoglie il reclamo ex art. 51 CCII proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pistoia n. 49 del 18.6.2024 e pertanto
2. revoca la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di con sede in Pistoia, Via del Parte_1
Giglio 4 (C.F. e P.I. ; P.IVA_1
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, CCII;
4. dispone, ai sensi dell'art. 53, comma 4, CCII, che informi, senza indugio e comunque con Parte_1 successiva cadenza di 45 gg. e sino al passaggio in
7 giudicato della presente sentenza, il competente
Tribunale, mediante deposito di relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo altresì di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
5. dichiara aperta la liquidazione controllata di con sede in Pistoia, Via del Giglio 4 Parte_1
(C.F. e P.I. ), rimettendo gli atti al P.IVA_1
Tribunale di Pistoia per gli adempimenti di cui all'art. 270 CCII;
6. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
7. dichiara ai sensi dell'art. 147 d.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice Parte_1
Così deciso in Firenze l'8 aprile 2025.
Il Presidente rel.est.
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