Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2025, proposto dalla società Hergo Renewables S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V Procedure di Valutazione VIA e VAS, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica PNRR - PNIEC, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 20.12.2021 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato “Parco eolico di Suni” costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6MW e potenza complessiva pari a 60 MW;
e PER LA ON
dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V Procedure di Valutazione VIA e VAS, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 il dott. AR ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la società Hergo Renewables S.p.A. chiede che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) a fronte dell’istanza presentata in data 20.12.2021 dalla società Infrastrutture S.p.A. (di cui la ricorrente ha acquisito in data 9.9.2022 un ramo d’azienda di cui è parte il progetto in questione) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato “Parco eolico di Suni” costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6MW e potenza complessiva pari a 60 MW.
In data 4.8.2022 il MASE, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell’istanza, pubblicava l’avviso al pubblico, assegnando 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento. La fase di consultazione del pubblico terminava, dunque, in data 3.9.2022.
A seguito della trasmissione e della pubblicazione di nuova documentazione il MASE, in data 5.6.2024, avviava una nuova consultazione pubblica e in data 20.6.2024, veniva fissato il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.
Nei successivi trenta giorni non faceva seguito alcun parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, sicché il procedimento risulta in perdurante “istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC”.
Al fine di compulsare lo svolgimento dell’istruttoria, la ricorrente trasmetteva in data 24.12.2024 una diffida alla conclusione del procedimento, a fronte della quale tuttavia perdura l’inerzia dell’Amministrazione.
2. Stante la perdurante inerzia del MASE nel concludere il procedimento, la ricorrente ha presentato quindi l’odierno ricorso avverso il silenzio, chiedendo che venga accertata e dichiarata l’illegittimità dell’inerzia del Ministero e della CT PNRR-PNIEC a fronte dell’istanza di VIA presentata ex art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 (T.U.A.) e, in particolare, a fronte della condotta concretatasi nell’omesso rilascio degli atti e provvedimenti di competenza ai fini del provvedimento di VIA e, per l’effetto, per aver impedito la conclusione del procedimento. La ricorrente ha concluso chiedendo di condannare il MASE e la Commissione Tecnica a rilasciare i provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 T.U.A. e, nella specie, a concludere il procedimento.
L’esponente deduce le seguenti censure:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III ”.
A sostegno della domanda, richiamati i termini di cui all’art. 25 del T.U.A. e la loro natura (perentoria: v. art. 25 cit., comma 7), la ricorrente evidenzia come, nel caso di specie, risultano scaduti:
- in data 3.10.2022, il termine di trenta giorni dalla conclusione della prima fase di consultazione del pubblico (3.9.2022);
- in data 12.12.2022, il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del primo avviso al pubblico e della relativa documentazione (4.8.2022);
- in data 20.7.2024, il termine di trenta giorni dalla conclusione della seconda fase di consultazione del pubblico (20.6.2024);
senza che l’Amministrazione rispettasse la prescrizione normativa di cui all’art. 25 TUA.
Lamenta poi la ricorrente che l’obbligo di avviare (e poi concludere) il procedimento di VIA statale, e la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE, discendono anche dai principi generali dell’azione amministrativa codificati dall’art. 2 della l. n. 241/1990.
Inoltre, soggiunge l’esponente, l’obbligo di provvedere e la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni resistenti discende dal particolare favor che informa la materia “ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ”.
3. Resiste in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. All’udienza camerale del 15 ottobre 2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria per ribadire le proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È pacifico in causa, infatti, che i termini procedimentali stabiliti dall’art. 25 del T.U.A. siano stati superati senza che l’Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento.
Il Ministero eccepisce che l’art. 8, comma 1, quinto periodo del T.U.A. stabilisce un ordine di priorità nell’esame dei progetti, dando priorità, per quanto qui rileva, ai “ progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, ” quali quelli la cui media è stimabile in circa 70 MW, mentre il progetto della ricorrente di potenza unitaria pari a 6MW e potenza complessiva pari a 60 MW “ si colloca in una fascia inferiore rispetto ad una media di potenza dei progetti presentati di circa 70 MW e non presenta alcun elemento ulteriore di preferenza definito dalla legge o suscettibile di essere preso in considerazione dall’amministrazione nell’ambito della sua discrezionalità organizzativa ”; nello stesso senso militerebbe poi la modifica apportata all’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006 dal d.l. n. 153/2024, con l’introduzione del comma 1- ter , che prevede la necessaria individuazione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di progetti da inquadrare nel raggiungimento di obiettivi del PNIEC, prioritari in sede di valutazione ambientale.
La tesi non persuade.
6. La Sezione, infatti, ritiene di dare continuità all’orientamento del Tribunale e della giurisprudenza amministrativa che, in generale, si è venuto consolidando in controversie analoghe a quella in esame e che si è già fatto carico di superare le argomentazioni riproposte dal MASE in questo giudizio (v., da ultimo, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17.10.2024, n. 711; id., n. 709/2024 e n. 547/2024).
7. Ora, in termini generali, si è rilevato che “ Ai sensi dell’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 “ Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2- bis , la Commissione di cui al medesimo comma 2- bis , si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni ”.
Il comma 7 del medesimo art. 25 precisa che “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ”.
Pertanto, una volta esaurita la fase di consultazione, il Ministero dell’Ambiente è tenuto a concludere l’iter procedimentale entro termini precisi - che riguardano tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche - scaduti infruttuosamente i quali dovrebbe attivarsi il potere sostitutivo, nel caso di specie, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a sua volta tenuto a provvedere in luogo degli organi ordinariamente competenti entro un termine preciso.
Nel caso in esame, invece, tutti i suddetti termini risultano violati da tempo e il Ministero non ha attualmente adottato il provvedimento conclusivo, risultando inadempiente al proprio obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso ” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 3 giugno 2024, n. 436; Sez. I, 15 luglio 2024, n. 547; v. anche le sentenze che seguono, del 2024, di altri TT.AA.RR.: Campania – Napoli, n. 2204; Puglia – Lecce, n. 588; Molise n. 175 e Veneto n. 2018).
Ancora, in senso analogo, in altre sentenze di Tribunali amministrativi è stato precisato che “ Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E. ” (T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, n. 500/2024 e in senso analogo, ex multis , T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 21.6.2024, n. 12670).
8. Ora, venendo alle difese formulate dal MASE, quanto all’ordine di priorità di esame di cui all’art. 8 del T.U.A. la Sezione ha già condivisibilmente superato l’argomentazione sopra riassunta, con motivazione che si richiama ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.:
“ 1.3.1. Il Collegio, in piena adesione agli orientamenti consolidati che si sono pronunciati sulla sopra esplicitata eccezione (v., “ ex multis ”, Cons. St., IV, ord. n. 1882/2024; T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 2204/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 00488/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024), evidenzia che:
- l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione di procedimenti (art. 25, co. 7, D.Lgs. n. 152 del 2006) incardinati con altre istanze; e ciò in quanto i relativi progetti, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all’esercizio dell’impresa (e nella specie sono anche inclusi nel PNIEC, essendo funzionali al perseguimento dei connessi obiettivi energetici e ambientali);
- in assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio legislativo di “priorità”, la soglia di potenza minima per individuare la “priorità” di trattazione delle pratiche e i suoi effetti sui procedimenti per impianti di potenza inferiore, non può ritenersi che la sola modifica dell’art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006 legittimi ex se : i) la sostanziale “ interpretatio abrogans ” delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore ai sensi dell’art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006; ii) l’interpretazione patrocinata dall’amministrazione concernente una sostanziale “sospensione” “ ex lege ” e a tempo indeterminato dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore (senza, come detto, che sia definita una soglia limite) fintanto che non siano conseguiti, per effetto della definizione dei progetti di potenza maggiore, gli obiettivi di piano (che, come noto, ha valenza pluriennale), condurrebbe a conseguenze assurde e, dunque, non è logicamente condivisibile;
- in assenza della più compiuta declinazione della portata e degli effetti del criterio di “priorità”, è rilevante osservare che nella fattispecie all’esame non è stato adottato alcun provvedimento di “sospensione” del procedimento in discorso.
1.3.2. Ulteriormente va evidenziato come la rappresentata “ situazione di notevole attivismo da parte del mondo imprenditoriale, con la presentazione di un enorme numero di progetti, per oltre 1000 istanze in corso di valutazione o attesa di essere valutate ” non possa far assumere portata recessiva alla previsione normativa recata dal comma 7 dell’art. 25 che precisa che “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9- quater , e 2- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”, traducendosi in una sostanziale disapplicazione dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento che sono preordinati ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere.
In definitiva, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti, nell’imporre l’adozione di adeguate misure organizzative interne alle Amministrazioni coinvolte, non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno “sforamento” dei tempi normativamente imposti.
Non può, in altre parole, accogliersi una prospettazione difensiva che comporterebbe la disapplicazione “ de facto ” della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un’ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa (T.A.R. Sardegna - Cagliari, Sez. II, Sent., 03/06/2024, n. 436 e n. 517 del 2024) ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 luglio 2024, n. 547; conf. T.A.R. Sardegna, Sez. I, nn. 709 e 711 del 2024, citate).
Non può dunque accedersi alla tesi della difesa erariale e dei minoritari precedenti da essa richiamati (T.A.R. Basilicata, n. 338/2024, n. 381/2024 e n. 507/2024), non mancandosi di rilevare come la tesi qui condivisa sia stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato, seppur in sede cautelare, ove si è rilevato che “ l’introduzione di un criterio di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto (art. 8, co. 1, d.lgs. n. 152/2006) non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento (art. 25, co. 7, d.lgs. n. 152/2006) per gli altri procedimenti, attesa anche la circostanza che, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all’esercizio dell’impresa ” (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 20 maggio 2024, n. 1882).
9. In conclusione, e alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato “Parco eolico di Suni” costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6MW e potenza complessiva pari a 60 MW.
Per l’effetto, deve ordinarsi:
- alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione - senza vincolo di contenuto - dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- al Direttore generale della Transizione ecologica del MASE l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni, decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione;
- in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti l’adozione, da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 25, comma 2- quater , del Testo Unico dell’Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni.
10. Il particolare contesto nel quale le amministrazioni coinvolte sono state chiamate ad operare giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla società ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato “Parco eolico di Suni” costituito da 10 aerogeneratori nei comuni di Suni, Sindia, Sagama e Tinnura con potenza unitaria pari a 6MW e potenza complessiva pari a 60 MW. Per l’effetto, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione - senza vincolo di contenuto - dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, al Direttore generale della Transizione ecologica del MASE l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni, decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione, e l’adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 25, comma 2- quater del Testo Unico dell’Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
AR ON, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ON | Marco UR |
IL SEGRETARIO