Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1062/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1062 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.3.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Imperia, P.zza De Amicis n.26 presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Acquarone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via della Repubblica n.43 presso lo studio dell'avv.to Loredana Modaffari che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile come in premessa contratto dai coniugi il giorno 27.06.1998 a San Bartolomeo al
Mare...”;
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per parte resistente: “... preso atto dell'istanza di pronuncia sullo status, nulla oppone ricorrendone i presupposti di legge...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 7.6.2023 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in San Bartolomeo al Mare il 27.6.1998 con e che dall'unione CP_1 Per_ sono nati i figli e (25 anni, essendo nati il 7.2.2000), entrambi ormai Per_1 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che alla moglie doveva essere addebitata in ragione della violazione dei doveri di assistenza materiale e morale nascenti dal matrimonio. Avanzava, contestualmente, anche domanda di scioglimento del matrimonio.
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente che, depositando propria CP_1 comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito in ragione della violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio così come di una sua allegata ludopatia. Chiedeva, inoltre, riconoscersi in proprio favore un contributo al mantenimento in misura non inferiore ad € 700,00 mensili.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. in data 27.3.2024 il Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a vivere separati, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento di un assegno di importo pari ad € 200,00 mensili.
All'udienza del 29.10.2024 parte ricorrente, nulla opponendo la resistente, riservata a miglior istruttoria la decisione sulle ulteriori domande, instava in via preliminare per una definizione del giudizio in punto status ed il Collegio, a seguito di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., pronunziava, con sentenza non definitiva in data
27.11.2024 (n.748/24) la separazione giudiziale dei coniugi;
quanto precede rimettendo, con contestuale ordinanza, la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
Parzialmente espletata l'istruttoria orale in precedenza ammessa, parte ricorrente – con istanza in data 8.1.2025 ed essendone medio tempore maturati i presupposti – avanzava richiesta di sentenza non definitiva in punto status anche avuto riguardo alla domanda di divorzio. Il Tribunale, a seguito di discussione orale celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. (con termine per il deposito di note fino al 27.3.2025), preso atto delle conclusioni rassegnate sul punto dalle parti ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio (esclusivamente in punto status).
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata dalle parti in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in
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comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nei rispettivi atti di costituzione (coltivando ancora entrambe le parti domanda di addebito della separazione) e resa esplicita dalla volontà da essi manifestata di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla celebrazione dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. relativa alla trattazione della domanda di separazione contestualmente avanzata (celebrata in data 26.10.2023) e ad oggi definita unicamente avuto riguardo allo status.
Ciò premesso in punto status, la causa deve essere rimessa in istruttoria al fine di provvedere sia al completamento dell'attività funzionale alla definizione della causa di separazione (relativamente all'addebito) che all'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22, c.3 c.p.c. relativamente alla causa divorzile;
quanto precede dandosi in ogni caso atto di come parte resistente abbia medio tempore avanzato istanza di modifica dei provvedimenti provvisori assunti dal Giudice Istruttore con ordinanza in data 27.3.2024
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Bartolomeo al Mare il 27.6.1998 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1998, al n. 2, parte I;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970
e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di San Bartolomeo al Mare.
Così deciso in Imperia, il 5.5.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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