Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2585/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SCHIAVO GIANCARLO (rinunciante) e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Galleria Francesco Crispi nr. 8
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. RODELLA Controparte_1 P.IVA_1
ANNA e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza,
Contrà S. Barbara nr. 27
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: – Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 06.05.25
1
I. Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il d.i. n. 1713/2020 (R.G. 4131/2020), emesso in data CP_3
16/28.07.2020 dal Tribunale di Vicenza, non opposto e dichiarato definitivo,
con il quale gli era stato ingiunto, in solido con altri soggetti, di pagare, senza dilazione, a l'importo di € 254.323,30, oltre interessi come da Controparte_1
domanda e spese e compensi della procedura di ingiunzione, come ivi liquidati,
quale garante del saldo passivo del conto corrente n. 104539739 acceso da
[...]
di Nell'ambito del successivo procedimento Controparte_4 CP_5
esecutivo mobiliare n. 397/2024 Trib. Vi, il G.E., sulla scorta di Cass., S.U., n.
9479/2023, assegnava all'opponente termine di giorni 40 per proporre opposizione tardiva in relazione all'eventuale presenza di clausole abusive nei contratti azionati in via esecutiva.
A fondamento della propria opposizione il sig. deduceva quanto Pt_1
segue:
- di essere padre di e , amministratori e soci di CP_6 Controparte_7
(trasformatasi poi in Controparte_8 Controparte_9
d'ora in avanti ); di avere 81 anni e di essere in pensione;
[...] CP_10
- di essere un consumatore, avendo agito per scopi estranei alla propria attività professionale e imprenditoriale e di non aver rivestito alcun ruolo in seno alla società ingiunta, come si poteva ricavare dalla visura camerale storica prodotta;
2 - che all'epoca della costituzione di tali società (2015/2016) era già da tempo pensionato;
- di aver prestato garanzia in virtù del rapporto parentale con i figli e quindi per mero spirito assistenziale;
- che la deroga all'art. 1957 c.c. presente nella fideiussione sottoscritta era da considerare vessatoria sia ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., sia dell'art. 33, comma 2, lett t) del Codice del Consumo in quanto determinava a carico del consumatore-garante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
- che, pertanto, tale clausola, non essendo stata oggetto di specifica trattativa, era nulla e il garante, odierno opponente, doveva ritenersi liberato dal vincolo fideiussorio in riferimento al credito oggetto di ingiunzione e la decaduta dal diritto a far valere in giudizio le proprie ragioni di credito, CP_11
non avendo agito nei confronti del garante nel termine semestrale di legge;
- che altrettanto vessatoria era la clausola di cui all'art. 4 della garanzia che derogava al disposto dell'art. 1956 c.c..
Concludeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, per il rigetto o la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento formulata dall'opposta.
II. Si costituiva in giudizio chiedendo, previo rigetto Controparte_1
dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, accertato che l'opponente non rivestiva la qualifica di consumatore, per le motivazioni di cui in comparsa, la declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione o, in via subordinata, il suo rigetto nel merito.
3 III. All'esito della prima udienza, subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., era rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i.
opposto e la causa era rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. con termine anteriore per nota conclusiva.
IV. L'opposizione tardiva è inammissibile.
IV.
1. In assenza di ulteriori argomentazioni e difese da parte dell'opponente che, a seguito della rinuncia del proprio legale, non si è
costituito con diverso difensore e ha sostanzialmente “abbandonato” il presente giudizio, non si può che confermare, riguardo la questione relativa alla qualifica di consumatore dell'opponente ai fini della ammissibilità della proposta opposizione tardiva, quanto già esposto da questo g.i. nella ordinanza di rigetto della sospensiva dell'esecutorietà del d.i. opposto.
Sul punto giova richiamare quanto statuito da Cass. 23533/2024 in motivazione: “..Occorre, in proposito, considerare quanto segue, che è stato registrato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass., sez. Un., ord. 27/02/2023, n.
5868: «La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società
commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei
4 collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la
Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva
93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società» (Corte di
Giustizia UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-
534/15, ».
2.3 Nella motivazione della citata pronuncia Corte di Per_1
Giustizia UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau (cfr. GU C 171 del
26/05/2015) la CGUE dà rilievo contempla due fattispecie di esclusione della qualità consumeristica. Ciò emerge dal seguente passo: «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società
commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». La prima è l'agire nell'ambito della sua attività professionale. La seconda è quella che viene indicata con l'espressione
5 “sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale”.
2.4 Nella specie, poiché la madre era stata imprenditrice e,
dunque, professionista, ed il conferimento della sua società in quella garantita,
pur non accompagnato dall'attribuzione della qualità di amministratore o di socio, comunque sottende – per la relazione familiare – una interessenza all'attività della società può essere senza dubbio considerata come giustificativa dell'assunzione della garanzia come professionista. Analoga considerazione va fatta per la figlia: essa era coinvolta nell'attività imprenditoriale paterna e dunque di fatto agiva come professionista. La relazione formale instaurata con la minima quota societaria, se accompagnata allo svolgimento di quell'attività,
induce a considerarla professionista. Applicazioni dei principi della ricordata giurisprudenza comunitaria in fattispecie simili a quella di cui è processo si rinvengono nelle seguenti pronunce di questa Corte: Cass., sez. 6- 1, ord.
24/01/2020, n. 1666: «In tema di contratti stipulati dal “consumatore”, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già
del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-
74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché
all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, è stata ravvisata la qualità di consumatore in capo al fideiussore in ragione della sua qualità di professoressa di lettere collocata a
6 riposo e in assenza di prova circa la sua partecipazione all'attività d'impresa del garantito)»; Cass., sez. 6-1, ord. 16/01/2020, n. 742: “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C74/15, Tarcau, e 14 settembre
2016, in causa C-534/15 , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_1
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale
(o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità
estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, è stata ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorché l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività
d'impresa)”; Cass., sez. 6-3, ord. 03/12/2020, n. 27618: «Si è tradizionalmente ritenuto, anche se non in modo univoco, che la persona fisica che presta fideiussione per garantire un debito contratto da un professionista, non assume lo status di consumatore, ma per riflesso, anche egli quello di professionista,
con conseguenza ovviamente di rilievo sulla disciplina di riferimento (Cass. n.
314/2001; Cass. 202017/2005; Cass. 13643/2006; Cass. 24846/2016). Tuttavia,
almeno a partire da Cass. n. 32225/2018 si è cominciato a prendere atto delle due decisioni della Corte di Giustizia Europea (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15 , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15 , che Per_2 Per_1
7 anche esse hanno innovato rispetto alla giurisprudenza precedente di quella corte, ed hanno affermato il principio per cui l'oggetto del contratto è
irrilevante ai fini della applicazione della disciplina del consumatore, essendo invece determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva 93/13
definisce l'ambito di applicazione della disciplina “consumeristica” non con riferimento all'oggetto del contratto (tantomeno di quello garantito) ma con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito della loro attività professionale”. Questo orientamento è stato di recente accolto da questa Corte, con una decisione che merita di essere seguita, proprio in ragione del riferimento al revirement fatto dalla Corte di Giustizia ed agli argomenti che quel ripensamento supportano. Decisione la quale ha dunque ritenuto che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza della Unione europea (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_2 Per_1
pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. n. 742 del 2020)”; Cass., sez. III, ord.
13/12/2018, n. 32225: «I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato
8 da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo -
alla stregua della giurisprudenza comunitaria- all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società
garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita,
ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività
professionale)”. Nella ordinanza citata il Tribunale meneghino, con pronuncia confermata dalla Corte di legittimità, aveva ritenuto la propria competenza in quanto le due opponenti non potevano essere qualificate consumatrici in virtù
del coinvolgimento di entrambe nell'attività della società debitrice avendo le stesse, moglie e figlia del socio della società, una partecipazione seppur minoritaria, l'una, e una cointeressenza l'altra, avendo conferito la propria società nella società debitrice e avendo sempre operato nel medesimo campo di attività dell'attuale impresa di famiglia.
Il caso che ci occupa, invero, appare analogo a quello trattato dalla citata pronuncia di legittimità, risultando il pieno coinvolgimento dell'opponente nelle “società di famiglia”, nonostante l'apparente carenza di ruoli ufficiali e partecipazioni societarie al momento dell'ingiunzione.
Dai documenti versati in atti dall'opposta risulta, infatti, quanto segue:
- l'opponente era socio al 60% (al 20% ciascuno i due figli) della
[...]
di cui è attualmente liquidatore ed è stato Presidente e Consigliere CP_8
9 dal 19.10.2000 al 16.04.2019 (la società era stata posta in liquidazione il
08.04.2019);
Co
- il 20.11.2015 i due figli e costituivano Controparte_12 CP_7
[...]
(poi divenuta l'odierna oggi fallita), avente stesso Controparte_13 CP_10
Co oggetto sociale e stesso indirizzo della sede legale della di Controparte_13
cui erano soci paritari al 50% ciascuno;
Co
- con verbale di assemblea del 23.12.2015 Controparte_13
deliberava l'aumento del proprio capitale sociale da € 10.000 ad € 100.000, in parte mediante versamento da parte dei soci e in parte mediante l'acquisizione
Co del ramo di azienda della Controparte_13
- all'art. 2 del detto verbale si prendeva atto che, a seguito del conferimento di azienda e dell'aumento di capitale sociale lo stesso in titolarità
dei soci e per € 80.000 e di per € Controparte_12 CP_7 Controparte_8
20.000 (società con partecipazione maggioritaria dell'odierno opponente che era anche l.r.);
- quindi, alla data del 27.12.2017, allorquando era stata sottoscritta la
Co fideiussione di cui trattasi il sig. era ancora socio di Parte_1
[...]
CP_13
- con verbale di assemblea del 08.04.2019, presieduta dall'odierno
Co opponente, viene posta in liquidazione e nominato Controparte_13
liquidatore il sig. . Controparte_7
Risulta, quindi, documentalmente, che al momento del rilascio della garanzia il sig. era amministratore e socio maggioritario della Parte_1
socia al 20% della debitrice principale, nell'ambito di un intreccio di società
10 familiari (tra i quali figurava la Sgaggero s.r.l., anch'essa garante e la CP_5
successiva socia unica di . CP_10
Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. con la sentenza n. 9479/2023. hanno riconosciuto al consumatore la facoltà di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 c.p.c., qualora il credito oggetto di ingiunzione si fondi su un contratto contenente clausole abusive ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE, in un'ottica di tutela effettiva del consumatore.
Nel caso di specie, invece, l'attore opponente non ha agito in veste di consumatore (ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”), bensì per scopi attinenti alla propria attività imprenditoriale, nei termini sopra esposti e in tale veste ha sottoscritto la garanzia personale azionata. La prestazione della fideiussione non risulta pertanto estranea all'attività imprenditoriale svolta dal sig. , e quindi non può ritenersi Pt_1
che quest'ultimo abbia agito in veste di consumatore. È evidente, infatti, che la stipula di una fideiussione da parte di una persona fisica a garanzia di debiti contratti nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta non possa ricondursi ad un atto del consumatore, che invece agisce per scopi del tutto estranei alla sfera professionale, per esigenze personali e/o familiari, come ricordato da Cass.
n. 13643/2006.
Ne consegue che l'attore opponente non può giovarsi della tutela offerta dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 9479/2023, che riguarda i soli consumatori
11 di fronte a clausole abusive lesive della concorrenza e pertanto l'opposizione tardiva spiegata risulta inammissibile.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii. per il valore di causa portato dal d.i. opposto al parametro minimo per tutte le fasi previste dal citato D.M. stante l'assenza di attività istruttoria e la ridotta attività difensiva svolta.
V.
1. Nonostante l'inammissibilità della opposizione tardiva svolta non sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. non apparendo che lo stesso abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave o abusato della tutela giurisdizionale stante la controvertibilità della sussistenza in capo allo stesso della qualifica di consumatore alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità sul punto.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 1713/2020 R. Ing. – Parte_1
R.G. 4131/2020 emesso in data 16.07/28.07.2020 dal Tribunale di Vicenza), già
dichiarato definitivo ed esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite della presente fase di opposizione liquidate in € 7.052 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
3) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta.
12 Così deciso in Vicenza il 06/05/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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