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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8186/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 8186/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 pendente tra
(C.F./P.IVA indicate: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Responsabile p.t. della Funzione Contenzioso della Direzione regionale della Campania Procuratore p.t., in virtù dei poteri conferitigli dal
Presidente p.t. del Comitato di Gestione della suddetta Agenzia (nominato ai sensi del I° comma dell'art. 5 dello Statuto approvato con D.P.C.M. 5/6/2017 pubblicato in
G.U. n. 150 del 29/6/2017), giusta procura speciale con atto a rogito del notaio
[...]
di Roma del 22/06/2023, rep. n. 180134, racc. n. 12348, nonché giusta Per_1
successiva procura speciale con atto a rogito del notaio di Roma Persona_1
del 25/07/2024, rep. n. 181515, racc. n. 12772, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall' avv. Francesco Ferrante (C.F.:
), con domicilio digitale indicato in atti;
C.F._1
-
APPELLANTE-
e
(C.F. indicato: ); Controparte_1 C.F._2
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- APPELLATO CONTUMACE–
nonchè
(C.F. indicato: ), in persona del Presidente p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
-APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il sig.
[...]
deduceva che, dopo aver richiesto l'estratto di ruolo, veniva a conoscenza CP_1
dell'esistenza a suo carico della cartella esattoriale n. 02820160021465272000, relativa a un credito di euro 599,91 per tasse automobilistiche dell'anno 2011 inerenti tre veicoli. Il sig. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli CP_1
Nord, l' , quale Agente della Riscossione, e la Parte_1
quale Ente impositore, chiedendo: 1) l'accertamento e la Controparte_2
dichiarazione della sopravvenuta prescrizione del credito azionato;
2) l'omessa e/o difetto di notifica della cartella esattoriale;
3) l'inosservanza del termine di decadenza imposto dall'art. 201 c.d.s.; 4) l'inesistenza dei titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo;
5) la decadenza ex art. 25 d.p.r. 602/1973 del credito azionato.
Si costituiva in giudizio l'odierna appellante Parte_1
eccependo:
1) il difetto di giurisdizione;
2) l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo;
3) la regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
02820160021465272000; 4) il difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure di merito.
Con sentenza n. 4069 del 10.06.2024 il Giudice di Pace di Napoli Nord disattendeva le eccezioni dell' e accoglieva la domanda del sig. Parte_1
dichiarando: 1) la contumacia dei convenuti;
2) l'inesistenza del diritto CP_1
della e dell' a procedere ad Controparte_2 Parte_1
esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
3)
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l'annullamento della cartella esattoriale n. 02820160021465272000; 4) la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con Parte_1
atto di citazione notificato all'appellato il 10.10.2024, chiedendo la Controparte_1
riforma della decisione per la regolare costituzione nel giudizio di primo grado, il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità dell'opposizione, la regolarità della notifica e la carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni di merito.
1.1. Rilevata la nullità della notifica alla ne è stata ordinata la Controparte_2
rinnovazione con provvedimento del 31.03.2025.
Rinnovata tempestivamente la notifica, sia la che Controparte_2 [...]
, benché ritualmente citati in giudizio, hanno omesso di costituirsi, talché CP_1
ne va dichiarata la contumacia.
2. È fondato il motivo di opposizione relativo al difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili
“il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto
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ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Quindi, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica della cartella, sussiste la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Nel caso di specie, poiché l'attore in primo grado aveva dedotto di essere venuto a conoscenza della cartella non a seguito della notifica di un atto esecutivo, bensì mediante il rilascio di un estratto di ruolo, sussisteva la giurisdizione del giudice tributario.
3. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.
4. La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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avverso la sentenza n. 4069 del Giudice di Pace di Parte_2
Napoli Nord, pubblicata il 10 giugno 2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
- 2) in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 4069/2024 del
10.06.2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Commissione Tributaria;
- 3) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 27.10.2025
Il Giudice
dott. Antonio Cirma
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