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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/10/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4754/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. CF: Parte 1
Codice Fiscale 1 , elettivamente domiciliato in Cosenza, via Alimena n.61, presso lo studio dell'Avv. Loredana Ventrella CF: che lo rappresenta e difende, giusta C.F. 2
procura in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
, Email_1 t) in IL AV (C.F.: C.F. 3 PEC: virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Per 1 in ROMA rep. N. 37875/7313 del
22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell' CP_2
resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. depositato il 4-12-2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84, esponeva che all'esito delle operazioni peritali il CTU aveva ritenuto l'insussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando la erronea valutazione delle patologie da parte dall'ausiliare.
Concludeva chiedendo la declaratoria di sussistenza del requisito per il riconoscimento della prestazione invocata con ricorso per accertamento tecnico preventivo e del suo diritto all'assegno ordinario con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto e, per l'effetto, la conferma delle conclusioni dell'elaborato peritale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, stante la ritenuta non necessità di rinnovazione della CTU medico legale, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per i deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c.
(termine 4-11-2024, data deposito atto di dissenso 4-11-2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 4-12-2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede declaratoria del suo diritto alla prestazione previdenziale, previo accertamento del relativo requisito sanitario.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che - secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445- bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto ritenuto in via preliminare, nel merito, il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
L'allegazione attorea circa la inadeguata/erronea valutazione, da parte del CTU, delle patologie da cui risulta affetta si risolve in una doglianza del tutto generica che non trae alimento da documentazione probante (diversa ed ulteriore da quella già oggetto di esame da parte del consulente) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare che, contrariamente a quanto denunciato in ricorso, ha svolto i suoi accertamenti ed espresso le sue valutazioni medico legali avuto riguardo alla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Sul punto, si richiama il consolidato insegnamento della SC (n. 16141/2018) secondo cui Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva valutato l'incidenza della malattia sulla sola precedente attività di tornitore svolta dall'assicurato senza considerare altre possibili occupazioni a lui confacenti).
Le motivazioni poste a sostegno del ricorso esprimono dunque un mera deduzione di parte, insufficienti di per sé a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali, tenuto anche conto che l'elaborato peritale appare congruamente motivato e privo di vizi logici (cfr. relazione Dott. Per_2 in atti). Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni. Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, lungi dal denunciare errori o carenze in maniera specifica e puntuale, integrano a ben vedere un mero dissenso diagnostico.
In questa sede, quindi, parte ricorrente si limita a contrapporre alle risultanze della CTU la propria diversa valutazione senza alcuna evidenza medico legale. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano nello specifico carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass.,
n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione
(Cass, n. 2151/2004).
Va conseguentemente rigettata la domanda volta a conseguire i benefici richiesti, per carenza dei presupposti sanitari.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c...
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza, 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4754/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. CF: Parte 1
Codice Fiscale 1 , elettivamente domiciliato in Cosenza, via Alimena n.61, presso lo studio dell'Avv. Loredana Ventrella CF: che lo rappresenta e difende, giusta C.F. 2
procura in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
, Email_1 t) in IL AV (C.F.: C.F. 3 PEC: virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Per 1 in ROMA rep. N. 37875/7313 del
22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell' CP_2
resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma VI, c.p.c. depositato il 4-12-2024 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/84, esponeva che all'esito delle operazioni peritali il CTU aveva ritenuto l'insussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando la erronea valutazione delle patologie da parte dall'ausiliare.
Concludeva chiedendo la declaratoria di sussistenza del requisito per il riconoscimento della prestazione invocata con ricorso per accertamento tecnico preventivo e del suo diritto all'assegno ordinario con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 contestando l'opposizione di cui chiedeva il rigetto e, per l'effetto, la conferma delle conclusioni dell'elaborato peritale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, stante la ritenuta non necessità di rinnovazione della CTU medico legale, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per i deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c.
(termine 4-11-2024, data deposito atto di dissenso 4-11-2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 4-12-2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede declaratoria del suo diritto alla prestazione previdenziale, previo accertamento del relativo requisito sanitario.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che - secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445- bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto ritenuto in via preliminare, nel merito, il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
L'allegazione attorea circa la inadeguata/erronea valutazione, da parte del CTU, delle patologie da cui risulta affetta si risolve in una doglianza del tutto generica che non trae alimento da documentazione probante (diversa ed ulteriore da quella già oggetto di esame da parte del consulente) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare che, contrariamente a quanto denunciato in ricorso, ha svolto i suoi accertamenti ed espresso le sue valutazioni medico legali avuto riguardo alla capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Sul punto, si richiama il consolidato insegnamento della SC (n. 16141/2018) secondo cui Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva valutato l'incidenza della malattia sulla sola precedente attività di tornitore svolta dall'assicurato senza considerare altre possibili occupazioni a lui confacenti).
Le motivazioni poste a sostegno del ricorso esprimono dunque un mera deduzione di parte, insufficienti di per sé a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali, tenuto anche conto che l'elaborato peritale appare congruamente motivato e privo di vizi logici (cfr. relazione Dott. Per_2 in atti). Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni. Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, lungi dal denunciare errori o carenze in maniera specifica e puntuale, integrano a ben vedere un mero dissenso diagnostico.
In questa sede, quindi, parte ricorrente si limita a contrapporre alle risultanze della CTU la propria diversa valutazione senza alcuna evidenza medico legale. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano nello specifico carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass.,
n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione
(Cass, n. 2151/2004).
Va conseguentemente rigettata la domanda volta a conseguire i benefici richiesti, per carenza dei presupposti sanitari.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c...
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Cosenza, 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti