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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2002/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA Parte_1 C.F._1
MARCONI
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MIRELLA GELMI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “Pronuncia di Parte_1 Controparte_1 sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre Controparte_1
2) Assegnazione della casa familiare sita in Civate, via Del Roccolo n. 14, alla madre
[...]
la quale si farà pertanto carico in via integrale delle spese Controparte_1 ordinarie connesse all'immobile, mentre quelle straordinarie verranno divise al 50% tra i comproprietari;
3) Regolamentazione delle visite tra il padre e le figlie e Parte_1 Per_1
sulla base dei turni lavorativi della signora Per_2 Controparte_1
che saranno comunicati ogni mese all'altro genitore;
[...]
4) Regolamentazione del periodo estivo, natalizio e pasquale nei termini concordati in sede di separazione;
5) Determinazione del contributo al mantenimento ordinario delle figlie e a Per_1 Per_2 carico del padre in favore della madre Parte_1 Controparte_1 nella somma mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 per figlia), rivalutabile annualmente
[...] secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con la precisione che la quota riferibile alla figlia non dovrà essere versata alla signora Per_1 [...] finché la minore rimarrà all'estero; in ogni caso l'assegno di mantenimento non CP_1 sarà dovuto se una o entrambe le figlie trascorreranno periodi di studio all'estero;
6) Le spese straordinarie per le figlie, regolamentate come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Lecco, verranno suddivise tra entrambi i genitori nella misura del 65% a carico del signor del 35% a carico della signora con la specifica che Pt_1 Controparte_1 in merito all'attività agonistica di nuoto svolta dalle figlie la signora si Controparte_1 farà carico della sola quota relativa all'attività sportiva e non della quota associativa della società
Canottieri di Lecco;
7) L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla signora Controparte_1
8) Le detrazioni fiscali per le figlie verranno suddivise tra i genitori per il 65% in favore del signor del 35% in favore della signora Pt_1 Controparte_1
9) I genitori prestano reciprocamente l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le minori;
10) A tacitazione di ogni altra pretesa menzionata negli atti di causa, il signor i Pt_1 obbliga a versare in favore della signora la somma di € 7.500,00 entro il Controparte_1 termine del 30/04/2025, a titolo transattivo;
11) Il signor iconosce che le somme depositate sul conto corrente cointestato tra le Pt_1 parti presso Banca Intesa sono di esclusiva spettanza della signora Controparte_1
12) Il signor i impegna a cedere a titolo gratuito la quota del 50% dell'autovettura in Pt_1 uso alla signora con oneri di trapasso a carico di quest'ultima.” Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
a Civate il 23/02/2008 e dalla loro unione sono nate le figlie il 11/08/2007 e il Per_1 Per_2
21/06/2011.
Il Tribunale di Lecco, con decreto del 31/10/2017, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
pagina 2 di 4 ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 pronunciarsi sentenza di divorzio a condizioni diverse da quelle pattuite in sede di separazione.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle ulteriori richieste avanzate dal ricorrente.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
10/04/2025, in cui è stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve dunque essere accolta.
È provato che le parti hanno contratto matrimonio civile a Civate il 23/02/2008 e che il Tribunale di Lecco, con decreto del 31/10/2017, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come convenuto tra le stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
a Civate il 23/02/2008, iscritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte I, numero 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Civate per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2002/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA Parte_1 C.F._1
MARCONI
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MIRELLA GELMI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “Pronuncia di Parte_1 Controparte_1 sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre Controparte_1
2) Assegnazione della casa familiare sita in Civate, via Del Roccolo n. 14, alla madre
[...]
la quale si farà pertanto carico in via integrale delle spese Controparte_1 ordinarie connesse all'immobile, mentre quelle straordinarie verranno divise al 50% tra i comproprietari;
3) Regolamentazione delle visite tra il padre e le figlie e Parte_1 Per_1
sulla base dei turni lavorativi della signora Per_2 Controparte_1
che saranno comunicati ogni mese all'altro genitore;
[...]
4) Regolamentazione del periodo estivo, natalizio e pasquale nei termini concordati in sede di separazione;
5) Determinazione del contributo al mantenimento ordinario delle figlie e a Per_1 Per_2 carico del padre in favore della madre Parte_1 Controparte_1 nella somma mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 per figlia), rivalutabile annualmente
[...] secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, con la precisione che la quota riferibile alla figlia non dovrà essere versata alla signora Per_1 [...] finché la minore rimarrà all'estero; in ogni caso l'assegno di mantenimento non CP_1 sarà dovuto se una o entrambe le figlie trascorreranno periodi di studio all'estero;
6) Le spese straordinarie per le figlie, regolamentate come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Lecco, verranno suddivise tra entrambi i genitori nella misura del 65% a carico del signor del 35% a carico della signora con la specifica che Pt_1 Controparte_1 in merito all'attività agonistica di nuoto svolta dalle figlie la signora si Controparte_1 farà carico della sola quota relativa all'attività sportiva e non della quota associativa della società
Canottieri di Lecco;
7) L'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla signora Controparte_1
8) Le detrazioni fiscali per le figlie verranno suddivise tra i genitori per il 65% in favore del signor del 35% in favore della signora Pt_1 Controparte_1
9) I genitori prestano reciprocamente l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per le minori;
10) A tacitazione di ogni altra pretesa menzionata negli atti di causa, il signor i Pt_1 obbliga a versare in favore della signora la somma di € 7.500,00 entro il Controparte_1 termine del 30/04/2025, a titolo transattivo;
11) Il signor iconosce che le somme depositate sul conto corrente cointestato tra le Pt_1 parti presso Banca Intesa sono di esclusiva spettanza della signora Controparte_1
12) Il signor i impegna a cedere a titolo gratuito la quota del 50% dell'autovettura in Pt_1 uso alla signora con oneri di trapasso a carico di quest'ultima.” Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
a Civate il 23/02/2008 e dalla loro unione sono nate le figlie il 11/08/2007 e il Per_1 Per_2
21/06/2011.
Il Tribunale di Lecco, con decreto del 31/10/2017, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
pagina 2 di 4 ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 pronunciarsi sentenza di divorzio a condizioni diverse da quelle pattuite in sede di separazione.
si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle ulteriori richieste avanzate dal ricorrente.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
10/04/2025, in cui è stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve dunque essere accolta.
È provato che le parti hanno contratto matrimonio civile a Civate il 23/02/2008 e che il Tribunale di Lecco, con decreto del 31/10/2017, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni riguardanti la prole non sono in contrasto con l'interesse della stessa e le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come convenuto tra le stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
a Civate il 23/02/2008, iscritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte I, numero 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Civate per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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