Ordinanza cautelare 7 maggio 2014
Sentenza 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 01/03/2021, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00277/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2014, proposto da
NA IC, DR RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Greco, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
per l'annullamento
della nota dirigenziale relativa all’istanza di permesso di costruire di data 24/9/2003 prot. n. 20509, con la quale viene rettificato e rideterminato l'ammontare del costo di costruzione e viene chiesto il pagamento della somma di euro 4936,48 a titolo di conguaglio del contributo efferente al costo di costruzione sul permesso di costruire rilasciato ed altresì per l'accertamento della insussistenza del relativo diritto, ivi compresa l'istruttoria tecnica dello Sportello Unico per l'Edilizia del 13/1/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel 2004 la società BZ s.r.l. ha ottenuto dal Comune di Bassano del Grappa il permesso di costruire per realizzare un fabbricato ad uso residenziale.
Nel rilasciare il permesso di costruire e alcune successive varianti, l'Ente Locale ha determinato la quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione, ex artt. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e 83 della L.R. Veneto n. 61/1985, applicando l’aliquota del 2% prevista dalla tabella A.4 allegata alla L.R. n. 61/1985.
In seguito il Comune ha deciso di adeguare le aliquote del costo di costruzione, innalzandole tutte al parametro minimo del 5% previsto dall'art. 16, c. 9, del D.P.R. n. 380/2001, e ha intimato alla ditta ricorrente il pagamento del conguaglio derivante dall'applicazione dei parametri rettificati.
Avverso gli atti di rideterminazione del costo di ricostruzione e la richiesta di pagamento del saldo sono insorti gli odierni ricorrenti, nella loro qualità di soci della BZ s.r.l., poi cancellata dal registro delle imprese, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Con sentenza n. 64/2020, scaturita dall’ordinanza di rimessione n. 95/2019 sollevata da questo T.A.R., la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, della l.r. Veneto n. 4/2015 (non applicabile al caso di specie), laddove limita la possibilità, per i Comuni, di richiedere il conguaglio del costo di costruzione dovuto ex lege, ai sensi dell’art. 16, c. 9, del d.P.R. n. 380/2001, “purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio”.
La pronuncia, benchè non direttamente applicabile al caso in esame, detta alcuni importanti principi rilevanti nella risoluzione della presente vertenza poiché:
a) da un lato, sancisce l’illegittimità costituzionale della norma della Regione Veneto (art. 2, c. 3, della l.r. Veneto n. 4/2015) che, in tema di modalità di calcolo del costo di costruzione per il rilascio dei titoli edilizi, aveva escluso la praticabilità di richieste di conguaglio riferite a liquidazioni che, in passato, sulla base di una previgente legge regionale, erano state compiute con modalità non conformi a quelle dettate dal testo unico dell’edilizia (art. 16, c. 9, del d.P.R. n. 380 del 2001);
b) dall’altro, implicitamente, conferma la doverosità per l’Ente Civico di applicare l’art. 16, c. 9, del d.P.R. n. 380/2001 - che ancora il costo di costruzione alla soglia minima del 5% fissata dal legislatore statale - anziché alla tabella A4 prevista dalla l.r. Veneto n. 61/1985 che, introduceva valori di riferimento inferiori al minimo statale inderogabile.
Dalla richiamata pronuncia del giudice delle leggi e dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia (T.A.R. Veneto, Sez. II, 1 febbraio 2011, n. 181 e n. 189; Consiglio di Stato, Sez. IV n. 5402/2016) si deduce che:
- l’aliquota statale del 5% del costo di costruzione era direttamente applicabile sin dall’entrata in vigore del T.U. edilizia n. 380/2001, avvenuta il 30.06.2003;
- le Regioni non potevano legittimamente introdurre aliquote inferiori al minimo tariffario previsto dallo Stato;
- i Comuni hanno l’obbligo giuridico di recuperare il mancato introito del costo di costruzione se, in passato, hanno erroneamente applicato il parametro “di favore” previsto dalla Regione.
Nessuna tutela dell’affidamento può essere validamente invocata dalla parte ricorrente poiché, come chiarito dall’Ad. Pl. del Consiglio di Stato n. 12 del 30.08.2018, dinanzi all’errore del Comune che, in casi simili, ha applicato una normativa regionale illegittima e/o posto in essere un errore di calcolo, non è assolutamente invocabile la c.d. tutela dell’“affidamento incolpevole” dell’istante, dato che il privato, da un lato, poteva accorgersi dell’errore comunale e/o dell’illegittimità della normativa regionale usando la comune diligenza e, dall’altro lato, il Comune aveva comunque l’obbligo giuridico di applicare, ab origine, la normativa nazionale contenuta nel T.U. edilizia.
Gli atti con i quali la P.A. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio.
Per tutto quanto sin qui esposto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate alla luce della problematicità delle questioni trattate e dei pregressi contrasti giurisprudenziali insorti in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO