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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/07/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1754/2024, avente per oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. TIZIANA SATTA, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni contenute nel Verbale di udienza del 4.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 la signora ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale il signor per ottenere lo scioglimento del matrimonio CP_1 contratto in PORTO TORRES (SS) in data 28.05.2016 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PORTO TORRES per l'Anno 2016 – N.12 – P.1.
La ricorrente ha allegato di essersi separata consensualmente dal marito, dal quale ha avuto due figli,
(nato il [...]) e (nata il [...]), in forza di decreto di omologazione Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 emesso dal Tribunale di Sassari in data 16.05.2023 (n. cron.5271/2023 del 16.05.2023) che ha previsto l'obbligo a carico del marito, tra gli altri, di corrispondere mensilmente alla famiglia a titolo di mantenimento l'importo complessivo pari ad € 1.200,00, (così ripartito: € 1.000,00 a favore dei figli minori ed € 200,00 a favore della moglie).
Ha dedotto che il resistente non solo è stato discontinuo nel corrispondere il mantenimento, ma vieppiù nell'esercizio del diritto di visita, visto il suo trasferimento in Africa per motivi di lavoro, che gli consentono di conseguire un reddito nella misura di circa € 5.000,00 mensili.
Ha, altresì, evidenziato di svolgere attività lavorativa per poche ore alla settimana, percependo un reddito mensile di € 450,00.
Ha riferito, inoltre, che la loro convivenza non era più ripresa ed era cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con il coniuge.
Ha, infine, concluso chiedendo: “Nel merito: a) contrariis reiectis;
b) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Porto Torres, il 19 agosto 1968, tra la signora Pt_1
e trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 12 Parte 1; c) disporre
[...] CP_1
l'affidamento condiviso dei minori figli a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, autorizzando la madre al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e scolastiche e di quanto altro necessiti per i figli minori;
d) stabilire a carico del signor in ragione del reddito (per CP_1 quanto a conoscenza della ricorrente pari ad € 65.000 annui) l'obbligo di versare mensilmente, a titolo di concorso per il mantenimento dei minori figli, un assegno mensile di euro 1200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Ed inoltre, in caso di mancato rispetto del diritto di visita da parte dello stesso, obbligare il signor al pagamento di € 1.000,00 al mese a titolo di indennizzo in CP_1 favore della e) Autorizzare la signora alla richiesta in misura del 100% Pt_1 Parte_1 dell'assegno Unico. f) Stabilire a carico del signor in favore della signora CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento, assegno divorzile, la somma di € 500,00 da corrispondersi entro il 15
[...]
(quindici) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò in ragione del fatto che il signor non rispetta il diritto di visita e anche nei periodi di permanenza a Porto Torres non CP_1 si occupa dei minori. Resta inteso che la signora si rende disponibile agli incontri tra padre e Pt_1 figli quando questi lo richiedano. g) Disponga a carico del signor contributo mensili di € 250,00 CP_1 per il pagamento del mutuo fondiario di € 500,00 contratto dalla signora per l'acquisto Pt_1 dell'immobile adibito a casa coniugale. h) La casa coniugale è intestata alla figlia maggiorenne
[...] della signora e la stessa paga mutuo fondiario di € 500,00 mensili. i) Stabilire che le Per_3 Pt_1
pagina 2 di 5 spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50% da entrambe i genitori. A tal fine sono spese mediche da documentare, ma che non richiedono il preventivo accordo: 1) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
2) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; 4) i tickets sanitari;
5) gli occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
6) i farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: 1) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) le cure termali e fisioterapiche;
3) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
4) i farmaci omeopatici;
Sono spese di istruzione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) le spese scolastiche, iscrizione asilo, scuola dell'obbligo, tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
2) i libri di testo;
3) la dotazione informatica (pc / tablet) se imposta dalla scuola e/o dall'università ovvero connessa al programma di studio differenziato;
4) l'assicurazione scolastica e/o universitaria se richiesta;
5) il fondo cassa se richiesto dall'università; 6) i viaggi organizzati dalla scuola dell'obbligo o dall'Università senza pernottamento;
7) le spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus / treno) dal luogo di residenza alla scuola frequentata e/o alla facoltà. Sono spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) le tasse scolastiche e/o universitarie per la frequentazione di istituti privati;
2) i viaggi organizzati dalla scuola dell'obbligo e/o superiori e/o
Università con pernottamento;
3) i corsi di recupero e lezioni private;
4) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; 5) l'alloggio presso la sede universitaria. Sono spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) i corsi di lingue;
2) i corsi di musica e strumenti musicali, se non costituenti strumenti didattici;
3) le attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); 4) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); 5) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze;
6) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Il convenuto, regolarmente citato non si è costituito, ma all'udienza del 4.06.2025 è comparso personalmente davanti al G.I., senza tuttavia l'assistenza di un difensore e, pur essendo stato ammonito dal Giudice dell'obbligatorietà della difesa tecnica, ha manifestato scientemente la volontà di aderire alla domanda principale di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni relative all'esercizio del diritto di visita, ed ha proposto di prendere con sé per qualche tempo il figlio mentre la Per_1 pagina 3 di 5 ricorrente ha modificato la domanda relativa alle condizioni economiche rinunciando all'assegno divorzile e limitando la somma da corrispondere ai due figli minori all'importo di € 500,00, oltre all'assegno unico INPS on misura integrale ed al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non essendo più ammessa dalla legge in questo tipo di procedimenti la rituale partecipazione al giudizio senza il ministero del difensore.
Le allegazioni della ricorrente, che hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza dal signor consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. CP_1
3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in PORTO TORRES (SS) in data 28.05.2016.
Con riferimento alle condizioni economiche del divorzio, viste le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti (il signor infatti, per quanto non formalmente costituito in giudizio, ha comunque CP_1 personalmente reso al G.I. dichiarazioni di adesione alle condizioni proposte dalla signora e Pt_1 quest'ultima ha riferito che il marito collabora nella gestione dei figli e si è reso disponibile a contribuire al pagamento del mutuo della casa, intestato alla figlia maggiorenne della ricorrente avuta da una relazione precedente), il Collegio verificata la compatibilità delle stesse con l'interesse primario dei figli minori, dispone in conformità.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla signora Parte_1 nei confronti del signor nella contumacia di quest'ultimo, ogni diversa istanza ed CP_1 eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
n PORTO TORRES (SS) in data 28.05.2016 trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di PORTO TORRES per l'Anno 2016 – N.12 – P.1 ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di PORTO TORRES di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 4.06.2025, come riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse dei minori;
pagina 4 di 5 3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 9.07.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1754/2024, avente per oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. TIZIANA SATTA, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni contenute nel Verbale di udienza del 4.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 la signora ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale il signor per ottenere lo scioglimento del matrimonio CP_1 contratto in PORTO TORRES (SS) in data 28.05.2016 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PORTO TORRES per l'Anno 2016 – N.12 – P.1.
La ricorrente ha allegato di essersi separata consensualmente dal marito, dal quale ha avuto due figli,
(nato il [...]) e (nata il [...]), in forza di decreto di omologazione Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 emesso dal Tribunale di Sassari in data 16.05.2023 (n. cron.5271/2023 del 16.05.2023) che ha previsto l'obbligo a carico del marito, tra gli altri, di corrispondere mensilmente alla famiglia a titolo di mantenimento l'importo complessivo pari ad € 1.200,00, (così ripartito: € 1.000,00 a favore dei figli minori ed € 200,00 a favore della moglie).
Ha dedotto che il resistente non solo è stato discontinuo nel corrispondere il mantenimento, ma vieppiù nell'esercizio del diritto di visita, visto il suo trasferimento in Africa per motivi di lavoro, che gli consentono di conseguire un reddito nella misura di circa € 5.000,00 mensili.
Ha, altresì, evidenziato di svolgere attività lavorativa per poche ore alla settimana, percependo un reddito mensile di € 450,00.
Ha riferito, inoltre, che la loro convivenza non era più ripresa ed era cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con il coniuge.
Ha, infine, concluso chiedendo: “Nel merito: a) contrariis reiectis;
b) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Porto Torres, il 19 agosto 1968, tra la signora Pt_1
e trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 12 Parte 1; c) disporre
[...] CP_1
l'affidamento condiviso dei minori figli a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, autorizzando la madre al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e scolastiche e di quanto altro necessiti per i figli minori;
d) stabilire a carico del signor in ragione del reddito (per CP_1 quanto a conoscenza della ricorrente pari ad € 65.000 annui) l'obbligo di versare mensilmente, a titolo di concorso per il mantenimento dei minori figli, un assegno mensile di euro 1200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Ed inoltre, in caso di mancato rispetto del diritto di visita da parte dello stesso, obbligare il signor al pagamento di € 1.000,00 al mese a titolo di indennizzo in CP_1 favore della e) Autorizzare la signora alla richiesta in misura del 100% Pt_1 Parte_1 dell'assegno Unico. f) Stabilire a carico del signor in favore della signora CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento, assegno divorzile, la somma di € 500,00 da corrispondersi entro il 15
[...]
(quindici) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò in ragione del fatto che il signor non rispetta il diritto di visita e anche nei periodi di permanenza a Porto Torres non CP_1 si occupa dei minori. Resta inteso che la signora si rende disponibile agli incontri tra padre e Pt_1 figli quando questi lo richiedano. g) Disponga a carico del signor contributo mensili di € 250,00 CP_1 per il pagamento del mutuo fondiario di € 500,00 contratto dalla signora per l'acquisto Pt_1 dell'immobile adibito a casa coniugale. h) La casa coniugale è intestata alla figlia maggiorenne
[...] della signora e la stessa paga mutuo fondiario di € 500,00 mensili. i) Stabilire che le Per_3 Pt_1
pagina 2 di 5 spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50% da entrambe i genitori. A tal fine sono spese mediche da documentare, ma che non richiedono il preventivo accordo: 1) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
2) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; 4) i tickets sanitari;
5) gli occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
6) i farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: 1) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) le cure termali e fisioterapiche;
3) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
4) i farmaci omeopatici;
Sono spese di istruzione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) le spese scolastiche, iscrizione asilo, scuola dell'obbligo, tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
2) i libri di testo;
3) la dotazione informatica (pc / tablet) se imposta dalla scuola e/o dall'università ovvero connessa al programma di studio differenziato;
4) l'assicurazione scolastica e/o universitaria se richiesta;
5) il fondo cassa se richiesto dall'università; 6) i viaggi organizzati dalla scuola dell'obbligo o dall'Università senza pernottamento;
7) le spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus / treno) dal luogo di residenza alla scuola frequentata e/o alla facoltà. Sono spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) le tasse scolastiche e/o universitarie per la frequentazione di istituti privati;
2) i viaggi organizzati dalla scuola dell'obbligo e/o superiori e/o
Università con pernottamento;
3) i corsi di recupero e lezioni private;
4) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; 5) l'alloggio presso la sede universitaria. Sono spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) i corsi di lingue;
2) i corsi di musica e strumenti musicali, se non costituenti strumenti didattici;
3) le attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); 4) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); 5) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze;
6) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Il convenuto, regolarmente citato non si è costituito, ma all'udienza del 4.06.2025 è comparso personalmente davanti al G.I., senza tuttavia l'assistenza di un difensore e, pur essendo stato ammonito dal Giudice dell'obbligatorietà della difesa tecnica, ha manifestato scientemente la volontà di aderire alla domanda principale di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni relative all'esercizio del diritto di visita, ed ha proposto di prendere con sé per qualche tempo il figlio mentre la Per_1 pagina 3 di 5 ricorrente ha modificato la domanda relativa alle condizioni economiche rinunciando all'assegno divorzile e limitando la somma da corrispondere ai due figli minori all'importo di € 500,00, oltre all'assegno unico INPS on misura integrale ed al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente, non essendo più ammessa dalla legge in questo tipo di procedimenti la rituale partecipazione al giudizio senza il ministero del difensore.
Le allegazioni della ricorrente, che hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza dal signor consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. CP_1
3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in PORTO TORRES (SS) in data 28.05.2016.
Con riferimento alle condizioni economiche del divorzio, viste le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti (il signor infatti, per quanto non formalmente costituito in giudizio, ha comunque CP_1 personalmente reso al G.I. dichiarazioni di adesione alle condizioni proposte dalla signora e Pt_1 quest'ultima ha riferito che il marito collabora nella gestione dei figli e si è reso disponibile a contribuire al pagamento del mutuo della casa, intestato alla figlia maggiorenne della ricorrente avuta da una relazione precedente), il Collegio verificata la compatibilità delle stesse con l'interesse primario dei figli minori, dispone in conformità.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla signora Parte_1 nei confronti del signor nella contumacia di quest'ultimo, ogni diversa istanza ed CP_1 eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
n PORTO TORRES (SS) in data 28.05.2016 trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di PORTO TORRES per l'Anno 2016 – N.12 – P.1 ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di PORTO TORRES di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
2) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 4.06.2025, come riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse dei minori;
pagina 4 di 5 3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 9.07.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 5 di 5