Decreto cautelare 21 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Sentenza breve 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 13/03/2026, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13792/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13792 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia A Tunisi, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Consolato di Italia in Tunisia in data 19.7.2023 e notificato il 21.7.2023, con cui è stata rigettata la richiesta di visto di ingresso per motivi di turismo presentata il 17.7.2023 in favore della minore, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia A Tunisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. IL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
-la ricorrente, cittadina tunisina, agisce chiedendo l’annullamento il provvedimento con il quale la sede diplomatica di Tunisi ha negato alla minore a lei affidata il visto di ingresso sul territorio nazionale per motivi di turismo;
- con memoria depositata il 26/10/25 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti redatta dal difensore con allegata procura speciale, unitamente alla relata di notifica alla controparte;
- alla camera di consiglio del 10/3/26 la causa è stata trattenuta in decisione con avviso di possibile definizione con sentenza resa in forma semplificata;
- constatata la conformità della dichiarazione al disposto dell’art. 84 c.p.a., in quanto resa dal difensore munito di procura speciale e notificata alla controparte, in assenza di opposizione dell’amministrazione resistente, deve ritenersi integrato l’effetto estintivo ex art 84 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RZ, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IL CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL CA | AN RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.