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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 621/2025 V.G., promosso da:
nato a [...], il [...], residente in [...]
Petrarca, 79, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Augello, con studio C.F._1 legale in Sommatino (CL), Corso Vittorio Emanuele II n. 117, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, giusta procura in atti rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, e nata a [...], il [...], C.F. residente in Parte_2 C.F._2
Sommatino (CL), Corso Vittorio Emanuele II n. 117, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bernunzio, con studio legale in Caltanissetta, Via Veneto, 17, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, giusta procura in atti rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.6.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori concludevano insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.4.2013 nel Comune di Sommatino, trascritto nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 3, anno 2013, parte II, serie A, ufficio 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale trasformata in consensuale, poi definita, con decreto di omologa di questo Tribunale
l'11.11.2022.
Deee, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, le condizioni del divorzio appaiono conformi alla legge e che con le medesime i ricorrenti hanno regolato, tra di loro, aspetti patrimoniali di cui il Tribunale può prendere atto.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13 aprile 2013, in Sommatino, tra e , Parte_1 Parte_2 come sopra generalizzati, trascritto nei registri del Comune di Sommatino al n. 3, anno 2013, serie A, parte II, ufficio 1.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 31.3.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sommatino di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
2 Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 621/2025 V.G., promosso da:
nato a [...], il [...], residente in [...]
Petrarca, 79, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Augello, con studio C.F._1 legale in Sommatino (CL), Corso Vittorio Emanuele II n. 117, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, giusta procura in atti rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, e nata a [...], il [...], C.F. residente in Parte_2 C.F._2
Sommatino (CL), Corso Vittorio Emanuele II n. 117, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bernunzio, con studio legale in Caltanissetta, Via Veneto, 17, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, giusta procura in atti rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.6.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori concludevano insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.4.2013 nel Comune di Sommatino, trascritto nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 3, anno 2013, parte II, serie A, ufficio 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale trasformata in consensuale, poi definita, con decreto di omologa di questo Tribunale
l'11.11.2022.
Deee, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, le condizioni del divorzio appaiono conformi alla legge e che con le medesime i ricorrenti hanno regolato, tra di loro, aspetti patrimoniali di cui il Tribunale può prendere atto.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13 aprile 2013, in Sommatino, tra e , Parte_1 Parte_2 come sopra generalizzati, trascritto nei registri del Comune di Sommatino al n. 3, anno 2013, serie A, parte II, ufficio 1.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 31.3.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sommatino di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
2 Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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