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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 504 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a Parte_1
T'GA DI LL (ME) , Cod. Fisc. , C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 06.02.2020, Parte_1 ha adito questo Tribunale, esponendo:
[...] di avere svolto attività di bracciante agricola alle dipendenze della ditta
Consorzio Pac Produttori Associati Capo d'Orlando per gli anni 2011 e 2012, per
102 giornate nel 2011 e 101 giornate nel 2012, come da DMAG, buste paga e dichiarazioni di responsabilità prodotte;
di essere stata, per detti anni, iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
di avere successivamente accertato, tramite estratto conto previdenziale, la mancata iscrizione e/o cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni 2011 e
2012, con conseguente disconoscimento, da parte dell' , delle relative CP_1 giornate lavorative;
di avere proposto in data 16.10.2019 ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso.
La ricorrente ha chiesto: accertarsi che ha regolarmente Parte_1 lavorato alle dipendenze del Consorzio PAC negli anni 2011 e 2012 per 102 e 101 giornate;
per l'effetto, condannarsi l' a riconoscere in suo favore le predette CP_1 giornate di lavoro e ad iscriverla o reiscriverla negli elenchi anagrafici di residenza per gli anni 2011 e 2012; condannarsi l' al pagamento delle spese di lite, con distrazione in CP_1 favore del difensore dichiaratosi antistatario;
ordinarsi la produzione da parte dell' del fascicolo relativo alla CP_1 domanda.
L' si è costituito in giudizio con memoria depositata in data CP_1
23.06.2020, eccependo in via preliminare la decadenza della ricorrente dal diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ex art. 22 d.l.
3.2.1970 n. 7, conv. in l. 11.3.1970 n. 83, nonché l'improponibilità dell'azione giudiziaria. In particolare, l'ente ha dedotto: che, a seguito di accertamento ispettivo presso il Consorzio PAC, erano emerse gravi incongruenze tra superfici aziendali, fabbisogno di manodopera e numero di giornate denunciate, sicché l' aveva proceduto al disconoscimento CP_1 delle giornate e alla cancellazione dei lavoratori, tra cui la ricorrente, dagli elenchi nominativi;
che la cancellazione per gli anni 2011 e 2012 è stata effettuata mediante secondo elenco di variazione dell'anno 2014, pubblicato sul sito istituzionale dell' nel periodo 15.09.2014 – 30.09.2014, ai sensi dell'art. 12-bis r.d. CP_1
24.9.1940 n. 1949 e dell'art. 38, commi 6 e 7, d.l.
6.7.2011 n. 98, conv. in l.
111/2011; che, dalla data di detta pubblicazione, costituente notifica ai lavoratori interessati, decorreva il termine di 120 giorni ex art. 22 d.l. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria, termine ampiamente spirato alla data del deposito del ricorso (06.02.2020).
In via subordinata, l' ha contestato nel merito la sussistenza del CP_1 rapporto di lavoro dedotto, valorizzando le risultanze del verbale ispettivo
(rilevante sproporzione tra giornate denunciate e fabbisogno aziendale;
mancato versamento dei contributi;
individuazione di un numero assai ridotto di lavoratori effettivamente impiegati;
assenza del nominativo della ricorrente nelle liste dei lavoratori effettivi fornite dal datore di lavoro;
valore probatorio del verbale ispettivo quale atto pubblico ex artt. 2699-2700 c.c.).
Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate per l'udienza del 13.11.2025, la difesa di ha: Parte_1 formalmente disconosciuto il documento prodotto dall' quale CP_1
“notifica” delle variazioni, deducendo che esso presenterebbe annotazioni
(“pubblicato sul sito…”) non presenti nell'originale e non sottoscritte;
contestato, per l'effetto, che vi sia prova certa dell'avvenuta pubblicazione telematica dell'elenco di variazione e, comunque, della data di pubblicazione;
rilevato che, nel documento indicato dall' , non risulterebbe figurare il CP_1 nominativo della ricorrente;
insistito per l'assenza di decadenza, domandando l'ammissione della prova testimoniale articolata e/o la fissazione di udienza per l'escussione dei testi ammessi.
DIRITTO
1. L'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 – quadro normativo
L' ha sollevato eccezione pregiudiziale di decadenza della ricorrente CP_1 dal diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, correlativamente, dall'azione giudiziaria proposta, ai sensi dell'art. 22, comma 1,
d.l.
3.2.1970 n. 7, conv. in l. 11.3.1970 n. 83.
La norma prevede che contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto, da cui derivi lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria innanzi al Tribunale competente nel termine di
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che tale termine ha natura sostanziale, incidente sulla possibilità stessa di far valere in giudizio il diritto all'iscrizione o alla permanenza negli elenchi nominativi, ed è stato ritenuto costituzionalmente legittimo in ragione dell'esigenza di assicurare la certezza, in tempi brevi, delle situazioni contributive gravanti sulla finanza pubblica.
In via interpretativa, la Suprema Corte ha costantemente affermato che:
• il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. 7/1970 configura una decadenza sostanziale, non sanabile ai sensi dell'art. 8 l. 533/1973 ed è rilevabile d'ufficio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 12.05.2015 n. 9622; Cass. 06.07.2009 n. 15813; Cass.
09.09.2011 n. 18528).
• il dies a quo decorre dal provvedimento definitivo di mancata iscrizione o di cancellazione, definitivo sia perché non impugnato in via amministrativa nei termini ex art. 11 d.lgs. 11.8.1993 n. 375, sia perché definito – espressamente o per silenzio – all'esito del procedimento amministrativo contenzioso.
Ne consegue che la verifica della tempestività dell'azione giudiziaria costituisce questione pregiudiziale da esaminare con priorità rispetto al merito.
2. La pubblicazione telematica degli elenchi di variazione e la decorrenza del termine
A seguito del d.l.
6.7.2011 n. 98, conv. in l. 111/2011, il sistema di pubblicità degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli è stato profondamente innovato. L'art. 38, commi 6 e 7, ha introdotto l'art. 12-bis nel r.d. 24.9.1940 n.
1949, prevedendo che:
• gli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica sul sito dell' entro il CP_1 mese di marzo dell'anno successivo;
• le successive variazioni (riconoscimenti o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco annuale) sono parimenti notificate ai lavoratori mediante pubblicazione di elenchi nominativi trimestrali di variazione, sempre sul sito dell' , con le CP_1 medesime modalità telematiche.
Tale forma di pubblicazione è stata oggetto di scrutinio di costituzionalità, sia con riferimento al combinato disposto dell'art. 22 d.l. 7/1970, sia con riferimento all'art. 38 d.l. 98/2011, e la Corte costituzionale ne ha ritenuto la conformità a Costituzione, valorizzando il bilanciamento tra efficienza amministrativa, conoscibilità legale e tutela del diritto di difesa del lavoratore.
La giurisprudenza recente di legittimità ha ribadito che la pubblicazione sul sito degli elenchi (annuali o di variazione) integra a tutti gli effetti una CP_1 modalità di notifica legale ai lavoratori interessati e che il termine di decadenza di
120 giorni per l'impugnazione decorre da tale pubblicazione, e non da successive iniziative dell'ente o del lavoratore.
Nel caso in esame, è pacifico che: la ricorrente risultava Parte_1 originariamente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni
2011 e 2012;
l' ha successivamente proceduto, a seguito di accertamento ispettivo CP_1 presso il Consorzio PAC, al disconoscimento delle giornate denunciate e alla conseguente cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi per detti anni;
tale cancellazione è stata effettuata mediante inserimento del nominativo nei elenchi di variazione dell'anno 2014, che l' afferma essere stati CP_1 pubblicati sul proprio sito istituzionale nel periodo 15.09.2014 – 30.09.2014.
La difesa di ha contestato la Parte_1 prova della pubblicazione, disconoscendo il documento prodotto dall'ente
(«notifica» recante l'annotazione “pubblicato sul sito …”) e deducendo che l'annotazione non risulterebbe nell'originale e che nell'elenco non comparirebbe il nominativo della ricorrente.
La censura non può essere accolta.
In primo luogo, l' ha prodotto – nell'ambito della propria memoria CP_1 difensiva – documentazione estratta dagli archivi informatici istituzionali, dalla quale emerge, con sufficiente certezza, l'indicazione del periodo di pubblicazione dell'elenco di variazione (15-30.09.2014) e il riferimento alle variazioni relative ai rapporti di lavoro e alle giornate oggetto di disconoscimento. Tale documentazione è assistita da piena attendibilità in quanto proveniente dall'ente titolare del potere di formazione e gestione degli elenchi nominativi e non risulta specificamente infirmata da contrarie allegazioni di parte ricorrente, che si limita a un disconoscimento meramente formale di annotazioni non essenziali ai fini della prova della pubblicazione.
In secondo luogo, anche a voler ritenere che il documento recante la dicitura “pubblicato sul sito …” presenti difformità grafiche rispetto all'originale, resta il fatto che la ricorrente non ha mai allegato né provato di avere proposto nei termini i ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 d.lgs. 375/1993 avverso il provvedimento di cancellazione, limitandosi a documentare la presentazione di un ricorso amministrativo in data 16.10.2019, vale a dire a distanza di oltre cinque anni dalla pubblicazione telematica del 2014.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi nei termini, il provvedimento degli organi preposti alla gestione degli elenchi diviene definitivo e il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria decorre dalla scadenza del termine per il primo rimedio amministrativo (30 giorni) o, comunque, dalla data in cui il lavoratore abbia avuto legale conoscenza del provvedimento stesso.
Nel caso concreto, il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo, ai fini dell'art. 22 d.l. 7/1970, al più tardi allo spirare del termine assegnato per l'impugnativa amministrativa successivo alla pubblicazione telematica del 2014.
Da tale momento ha iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria, termine ormai ampiamente spirato alla data del 06.02.2020, in cui il ricorso introduttivo è stato depositato.
Va aggiunto che la ricorrente assume di avere avuto conoscenza dell'avvenuta cancellazione tramite la consultazione dell'estratto conto previdenziale;
ma, in ogni caso, il successivo ricorso amministrativo del
16.10.2019 – proposto a distanza di anni dalla cancellazione – non è idoneo a
“riaprire” termini decadenziali già maturati né ad instaurare ex novo un procedimento amministrativo idoneo a incidere sulla definitività del provvedimento del 2014. La decadenza sostanziale di cui all'art. 22 d.l. 7/1970, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non è suscettibile di sanatoria né per effetto di tardivi gravami amministrativi, né per accordo delle parti, né per condotte dell'ente previdenziale, essendo dettata a tutela di un interesse pubblico alla certezza delle situazioni contributive.
Ne deriva che l'azione proposta da Parte_1
è improponibile per intervenuta decadenza dal diritto all'iscrizione negli
[...] elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ex art. 22, comma 1, d.l. 7/1970.
Spese di lite e art. 152 disp. att. c.p.c.
La ricorrente ha reso, nel proprio atto introduttivo, la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., attestando il possesso di reddito imponibile IRPEF inferiore al limite ivi previsto per l'esonero, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali.
Accertato che si tratta di giudizio in materia previdenziale e non risultando contestata la veridicità della dichiarazione, deve farsi applicazione della disposizione citata, con conseguente esonero di Parte_1 dal rimborso delle spese di lite all' , pur in presenza della sua
[...] CP_1 soccombenza.
Per l'effetto, si ritiene equo disporre che nulla è dovuto da
[...] all' a titolo di spese processuali, ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara che è decaduta, ai sensi Parte_1 dell'art. 22 d.l.
3.2.1970 n. 7, conv. in l. 11.3.1970 n. 83, dal diritto di agire in giudizio avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativo agli anni 2011 e 2012;
2. per l'effetto, dichiara improponibile e rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
3. dichiara che nulla è dovuto da Parte_1 all' a titolo di spese di lite, in applicazione dell'art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c.
Così deciso in Patti 18/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo