Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3376/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3376/2024 V.G. posta in decisione il
07/02/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] C (avv. Gisella Rossi)
E
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2
in Via Chiavica Romea n. 57 C (avv. Gisella Rossi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
30/07/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Ravenna in data
28/05/2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 56, p. II, serie A, anno 2006;
preso atto che all'udienza del 07/02/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nell'obbligo del reciproco rispetto.
2) Al fine di salvaguardare il diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i signori CP_1
e concordano che i figli saranno affidati in modo condiviso ad Pt_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre,
nell'abitazione coniugale sita in Ravenna, Via Chiavica Romea 57/c.
3) La casa coniugale viene pertanto assegnata alla signora che CP_1
vi rimarrà ad abitare con i figli, mentre il sig. trasferirà Parte_1
altrove la propria residenza.
4) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo Pt_1
accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
nondimeno, essendo opportuno regolamentare i periodi che il padre trascorrerà con i figli si stabilisce che e trascorreranno Per_1 Per_2
con il padre un week-end (dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena),
alternato con la madre, tre pomeriggi infrasettimanali con pernottamento, quando essi non trascorreranno il week-end con il padre, due pomeriggi infrasettimanali, anche con pernottamento, quando i medesimi trascorreranno il week-end con il padre.
Il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé i figli per un periodo di giorni
15, anche non continuativi, durante le vacanze estive, di giorni sette durante le vacanze natalizie, e di giorni tre durante le vacanze pasquali.
I predetti periodi verranno concordemente stabiliti fra i genitori affinché i figli trascorrano, ad anni alterni, il Natale con un genitore e Pasqua con l'altro, oppure Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro, Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
I coniugi potranno comunque di comune accordo modificare ed individuare tempi e modalità diverse del tempo che i figli trascorreranno con il padre.
5) I coniugi sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare relativamente all'impostazione del modello educativo dei figli, all'indirizzo scolastico o comunque alle scelte tutte che appaiono determinanti per il loro futuro.
6) Per quanto attiene agli accordi di carattere economico, il signor Pt_1
si impegna a corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e contribuirà altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la crescita, il mantenimento, le cure mediche,
l'istruzione, l'educazione e lo svago di e , così come individuate Per_1 Per_2
nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Ravenna, previa consegna della documentazione da parte del genitore che le ha anticipate. 7) Al fine della soluzione della crisi coniugale, il sig. dichiara Parte_1
di voler assegnare e trasferire, come in effetti assegna e trasferisce alla signora che a tal fine accetta, nello stato di fatto e di diritto e CP_1
senza rivendicazione alcuna, il seguente bene immobile di sua proprietà:
quota pari al 50% dell'immobile già adibito a residenza familiare, e così
meglio identificato “porzioni del complesso residenziale posto in Ravenna
(RA), Via Chiavica Romea n. 57/c, costituite da un appartamento al primo e secondo piano con corte esclusiva al piano terra e garage al piano primo sottostrada, il tutto censito nel catasto fabbricati di detto Comune alla sezione RA, al foglio 49 con le particelle :
511 sub 38 – zona censuaria 1 – P.T.1.2. – categoria A/2 - classe 1 - vani 3 –
R.C. Euro 302.13; 511 sub 22 – zona censuaria 1 – PS1 – categoria C/6 -
classe 2 – mq 16 – R.C. Euro 85,11. In confine con beni e parti CP_2
comuni, salvo altri. E' presente nella presente vendita la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del codice civile ed in particolare: 1) sulla corsia di manovra e rampa censita nel catasto fabbricati al foglio 49 con la particella 511 sub 1 – PS1 – BCNC ai subalterni da 7 a 25, 30,31 e 33, sul quale l'acquirente si dichiara edotto che una piccola porzione evidenziata con velatura gialla nella pianta planimetrica allegata sotto la lettera “A” all'atto del Notaio Dott. Per_3
in data 20 aprile 2005 rep. n. 41566/12301 debitamente registrato e
[...]
trascritto a Ravenna il 27 detti art. 6211, è stata attribuita in uso esclusivo con lo stesso atto, all'unità immobiliare censita con il mappale 511 sub 30;
2) sulla corte e scala censita al foglio 49 con la particella 511 sub 3 – BCNC
ai subalterni 30, 31, 38 e 39; 3) sulla rampa e corsia di manovra censiti al foglio 49 con la particella 511 sub 46 – BCNC ai subalterni da 13 a 25, 30,
31, 33”.
Il prezzo della cessione viene tra le parti concordato in € 97.735,00
(novantasettemilaesettecentotrentacinque/00) che verranno corrisposti all'atto del deposito del presente ricorso, con bonifico tratto dal c/c n. 333037
acceso presso la Banca Fineco ed intestato a CP_1
8) A definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i signori e dichiarano altresì di suddividere in parti uguali il CP_1 Pt_1
seguente patrimonio mobiliare, ovvero, il saldo attivo del conto corrente n.
333037 acceso presso la Banca Fineco ed intestato a il saldo CP_1
attivo del conto corrente n. 100046778 acceso presso Unicredit Banca ed intestato a il deposito titoli dossier n. 00355914 ed il deposito Parte_1
titoli dossier n. 8289684.
9) L'autovettura Mercedes Classe A tg. EL651WP, intestata a CP_1
rimarrà in uso alla stessa, mentre il motoveicolo MV Agusta tg. EA07084,
intestato a rimarrà in uso al medesimo. Parte_1
10) I coniugi, riconoscendo entrambi di essere dotati di propria autonomia economica, ed avendo tra loro definito ogni altra questione patrimoniale,
chiedono che la separazione venga pronunciata senza oneri a carico dei separandi, eccetto quelli di cui sopra descritti.
11) Ciascuno dei coniugi si obbliga a comunicare all'altro ogni mutamento di residenza.
12) Le parti si danno reciproco assenso per l'espatrio.
13) Le spese inerenti il presente ricorso sono a carico delle parti al 50% ciascuna.” Così deciso a Ravenna il 10.02.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi