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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1999/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ENRICHENS ARIANNA CARLOTTA Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato a [...] il Controparte_1
10.01.1989 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 13.06.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025 per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero
“nulla oppone” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La SI.ra si recava a Santo Domingo nel 2017, in occasione delle festività natalizie, ed ivi Pt_1
iniziava una frequentazione con il convenuto. Dopo esser tornata in Italia, la ricorrente decideva di incontrare nuovamente il SI. e, per tale ragione, tornava a Santo Domingo, ove si tratteneva CP_1
per circa sei mesi, durante i quali rimaneva incinta, sicché si decideva a rientrare in Italia.
In data 18.01.2019 nasceva non riconosciuta dal padre. Da tale data, salvi brevi Persona_1
periodi, le parti vivevano separate: e la madre in Italia, il padre a Santo Domingo. Per_1
Il 01.07.2022 i SI.ri e contraevano matrimonio in Santo Domingo, in seguito Pt_1 CP_1
l'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 542 parte
II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Con ricorso depositato il 31.01.2024, la SI.ra chiedeva a questo Tribunale, innanzitutto, di Pt_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in secondo luogo, di rigettare la domanda di riconoscimento della minore, qualora formulata da parte resistente. In via subordinata, a fronte dell'accoglimento della domanda di riconoscimento, chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre, con residenza abituale della stessa presso la casa materna. Chiedeva, infine, disporsi a Per_1 carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia, corrispondendo, altresì, il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso.
Con decreto del 21.2.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé e mandava alle Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
All'udienza del 11.06.2024, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e si riservava sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 15.07.2024, il Giudice fissava udienza davanti al G.O.T. e fissava udienza cartolare al 15.01.2025, assegnando, altresì, alle parti termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 26.11.2024, il G.O.T. procedeva all'audizione testi e, all'esito, rimetteva la causa al
Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice, preso atto delle note di udienza depositate in data 16.01.2025, assegnava alle parti nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, nonché i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.
Preso atto delle note di udienza di parte ricorrente, con ordinanza del 15.04.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
In sede di prima udienza, stante il mancato riconoscimento della minore da parte del convenuto, rimasto contumace, parte ricorrente rinunciava espressamente alle domande concernenti la minore.
Pertanto, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi solo con riferimento alla domanda di separazione con addebito.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
invero,
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, nonché dalle risultanze istruttorie, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito.
La parte ricorrente domanda che la separazione venga addebitata al convenuto in quanto: “Le condotte aggressive ed inadeguate descritte in narrativa, confermate nel corso dell'istruttoria del presente giudizio, ed in particolare da quanto dichiarato dai testimoni escussi, non lasciano spazio a dubbi circa il fatto che la separazione debba essere addebitata al signor . Il convenuto, infatti, ha con le sue CP_1
condotte posto in essere la violazione di tutti i doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c.” (cfr. comparsa conclusionale del 06.03.2025).
La domanda è fondata e merita di essere accolta alla luce dell'attività istruttoria svolta e della pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito che si è formata in materia e da cui non ci si vuole discostare.
In particolare, nel caso di specie, le condotte aggressive subite dalla ricorrente rappresentano la principale, seppur non esclusiva, ragione per la quale si accoglie la domanda di addebito.
A tal proposito, la ricorrente narrava di una prima aggressione fisica avvenuta nella primavera estate del
2023. Tale episodio ha trovato riscontro, innanzitutto, nell'istruttoria orale. Sul punto, il teste Tes_1 dichiarava: “ricordo che mi telefonò poco dopo l'accaduto chiedendomi di andare subito a casa Pt_1
sua perché lei e il marito stavano litigando, io sono corso subito, mi ha riferito che il marito Pt_1
l'aveva spinta contro il divano, che lei era rimasta colpita e piangeva;
io sono rimasto sconvolto perché fino a qual momento a me non risultava che vi fossero dei dissidi così forti nella loro coppia;
il sig.
cercava di giustificarsi dicendo che l'aveva appena toccata;
io gli dissi che ero molto deluso CP_1 dal suo comportamento e che non avrei mai ammesso che l'episodio si ripetesse” (cfr. verbale udienza
26.11.2024). Sicché, per quanto non fisicamente presente al momento dell'aggressione, l'uomo riscontrava quanto dichiarato dalla SI.ra , essendo accorso nell'immediatezza dei fatti ed Pt_1
essendosi confrontato con il convenuto sul punto, che non negava ma si limitava a minimizzare quanto accaduto. Tale litigio è stato, peraltro, riscontrato dalla stessa durante un colloquio con la Dott.ssa Per_1
psicologa presso l'N.P.I. ASL di Torino sud, quando, parlando del rapporto conflittuale dei Tes_2 genitori, la minore affermava: “Sì, hanno litigato e il papà ha spinto la mamma sul divano” (cfr. relazione del 05.06.24).
Un secondo episodio esemplificativo della condotta aggressiva e prevaricatrice del marito si verificava in data 7 ottobre u.s., quando il convenuto sottraeva denaro dal portafoglio della ricorrente e si allontanava dalla casa familiare minacciandola, peraltro in presenza della minore, con frasi quali
“piangerai lacrime di sangue! Vedrai la mia peggiore versione!”. Circa tale avvenimento, la teste
[...]
madre della ricorrente, riferiva: “Questo fatto mi è stato raccontato da mia Testimone_3
nipote quando è venuta a casa mia con la madre;
quella sera mia figlia mi ha chiesto Per_1 spaventata di poter venire a dormire da me, io le ho accolte e mia nipote mi ha raccontato l'accaduto riferendomi che il padre ha detto in spagnolo esattamente la frase di cui al capo” (cfr. verbale udienza
26.11.2024). Per quanto trattasi di testimonianza de relato, la cui rilevanza si presenta attenuata perché indiretta, ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice in concorso con altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. Peraltro, tale resoconto veniva reso, nell'immediatezza dei fatti, alla nonna da una bambina che, secondo quanto emerge dalle relazioni dei
Servizi Sociali in atti, non nutre alcun rancore nei confronti del convenuto, anzi ha sempre mostrato entusiasmo e coinvolgimento nei confronti della figura paterna durante gli incontri organizzati in modalità protette.
In seguito ai fatti del 7 ottobre, la OR si allontanava definitivamente dalla casa familiare, Pt_1 trovando rifugio presso l'abitazione della madre. Nonostante la cessazione della convivenza, le condotte aggressive e minacciose del convenuto proseguivano, sicché la ricorrente si determinava a sporgere denuncia per il reato di maltrattamenti. La determinazione di archiviazione del detto procedimento (all.
5 ricorso) trovava giustificazione nella “episodicità e minima portata offensiva” correlati all'aggressione e alle minacce riferite. Sicché, a ben vedere, si tratta di una valutazione che attiene all'ambito strettamente penalistico, che non smentisce la veridicità della ricostruzione fornita dalla SI.ra , limitandosi Pt_1
a valutarli in un'ottica di insussistenza di rilevanza penale.
Di converso, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in ambito civile è sufficiente un unico episodio di percosse affinché sia addebitabile la separazione a favore del coniuge vittima dell'aggressione, in quanto già idoneo, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia. A tal proposito, è ormai pacifico in sede di legittimità l'orientamento per cui: “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse–, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (ex multis: Sez. 1, Ordinanza n. 3946 del 2025; Cass.
35249/2023; Cass.31351/2022; Cass.3925/2018; Cass. 7388/2017; Cass. 433/2016).
Nel caso di specie, è evidente che le condotte aggressive e minacciose del convenuto abbiano costituito la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, portando parte ricorrente ad abbandonare, insieme alla figlia, la casa coniugale.
D'altra parte, emergono ulteriori violazioni dei doveri coniugali in capo a parte convenuta, quali l'essersi reso pienamente inadempiente verso il dovere di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia.
Merita, peraltro, evidenziare il fatto che il sig. , nonostante le regolari notifiche, compresa CP_1 quella effettuata in vista dell'interrogatorio formale, sia rimasto contumace.
In conclusione, la domanda di addebito della parte ricorrente viene accolta e si provvede come in dispositivo.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono accollate alla parte convenuta soccombente con riferimento a tutte le domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che la separazione è da addebitarsi ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. al signor
[...]
. Controparte_1
Condanna il SI. a rifondere la SI. ra Controparte_1 [...]
le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 3.808,00 di cui € 850,50 per la Parte_1 fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.452,50 per la fase decisoria, oltre 15% spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13.06.2025.
Il Giudice Rel. - Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta dalla M.O.T., Dott.ssa Giorgia Pintaudi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1999/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ENRICHENS ARIANNA CARLOTTA Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato a [...] il Controparte_1
10.01.1989 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 13.06.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025 per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero
“nulla oppone” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La SI.ra si recava a Santo Domingo nel 2017, in occasione delle festività natalizie, ed ivi Pt_1
iniziava una frequentazione con il convenuto. Dopo esser tornata in Italia, la ricorrente decideva di incontrare nuovamente il SI. e, per tale ragione, tornava a Santo Domingo, ove si tratteneva CP_1
per circa sei mesi, durante i quali rimaneva incinta, sicché si decideva a rientrare in Italia.
In data 18.01.2019 nasceva non riconosciuta dal padre. Da tale data, salvi brevi Persona_1
periodi, le parti vivevano separate: e la madre in Italia, il padre a Santo Domingo. Per_1
Il 01.07.2022 i SI.ri e contraevano matrimonio in Santo Domingo, in seguito Pt_1 CP_1
l'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 542 parte
II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
Con ricorso depositato il 31.01.2024, la SI.ra chiedeva a questo Tribunale, innanzitutto, di Pt_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in secondo luogo, di rigettare la domanda di riconoscimento della minore, qualora formulata da parte resistente. In via subordinata, a fronte dell'accoglimento della domanda di riconoscimento, chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre, con residenza abituale della stessa presso la casa materna. Chiedeva, infine, disporsi a Per_1 carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia, corrispondendo, altresì, il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso.
Con decreto del 21.2.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé e mandava alle Assistenti sociali in sede di richiedere ai Servizi Sociali e alla NPI competenti di trasmettere relazione almeno dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
All'udienza del 11.06.2024, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e si riservava sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 15.07.2024, il Giudice fissava udienza davanti al G.O.T. e fissava udienza cartolare al 15.01.2025, assegnando, altresì, alle parti termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 26.11.2024, il G.O.T. procedeva all'audizione testi e, all'esito, rimetteva la causa al
Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 30.01.2025, il Giudice, preso atto delle note di udienza depositate in data 16.01.2025, assegnava alle parti nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte, nonché i termini di cui all'art. 473 bis.28 cpc.
Preso atto delle note di udienza di parte ricorrente, con ordinanza del 15.04.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
In sede di prima udienza, stante il mancato riconoscimento della minore da parte del convenuto, rimasto contumace, parte ricorrente rinunciava espressamente alle domande concernenti la minore.
Pertanto, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi solo con riferimento alla domanda di separazione con addebito.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
invero,
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, nonché dalle risultanze istruttorie, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito.
La parte ricorrente domanda che la separazione venga addebitata al convenuto in quanto: “Le condotte aggressive ed inadeguate descritte in narrativa, confermate nel corso dell'istruttoria del presente giudizio, ed in particolare da quanto dichiarato dai testimoni escussi, non lasciano spazio a dubbi circa il fatto che la separazione debba essere addebitata al signor . Il convenuto, infatti, ha con le sue CP_1
condotte posto in essere la violazione di tutti i doveri coniugali previsti dall'art. 143 c.c.” (cfr. comparsa conclusionale del 06.03.2025).
La domanda è fondata e merita di essere accolta alla luce dell'attività istruttoria svolta e della pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito che si è formata in materia e da cui non ci si vuole discostare.
In particolare, nel caso di specie, le condotte aggressive subite dalla ricorrente rappresentano la principale, seppur non esclusiva, ragione per la quale si accoglie la domanda di addebito.
A tal proposito, la ricorrente narrava di una prima aggressione fisica avvenuta nella primavera estate del
2023. Tale episodio ha trovato riscontro, innanzitutto, nell'istruttoria orale. Sul punto, il teste Tes_1 dichiarava: “ricordo che mi telefonò poco dopo l'accaduto chiedendomi di andare subito a casa Pt_1
sua perché lei e il marito stavano litigando, io sono corso subito, mi ha riferito che il marito Pt_1
l'aveva spinta contro il divano, che lei era rimasta colpita e piangeva;
io sono rimasto sconvolto perché fino a qual momento a me non risultava che vi fossero dei dissidi così forti nella loro coppia;
il sig.
cercava di giustificarsi dicendo che l'aveva appena toccata;
io gli dissi che ero molto deluso CP_1 dal suo comportamento e che non avrei mai ammesso che l'episodio si ripetesse” (cfr. verbale udienza
26.11.2024). Sicché, per quanto non fisicamente presente al momento dell'aggressione, l'uomo riscontrava quanto dichiarato dalla SI.ra , essendo accorso nell'immediatezza dei fatti ed Pt_1
essendosi confrontato con il convenuto sul punto, che non negava ma si limitava a minimizzare quanto accaduto. Tale litigio è stato, peraltro, riscontrato dalla stessa durante un colloquio con la Dott.ssa Per_1
psicologa presso l'N.P.I. ASL di Torino sud, quando, parlando del rapporto conflittuale dei Tes_2 genitori, la minore affermava: “Sì, hanno litigato e il papà ha spinto la mamma sul divano” (cfr. relazione del 05.06.24).
Un secondo episodio esemplificativo della condotta aggressiva e prevaricatrice del marito si verificava in data 7 ottobre u.s., quando il convenuto sottraeva denaro dal portafoglio della ricorrente e si allontanava dalla casa familiare minacciandola, peraltro in presenza della minore, con frasi quali
“piangerai lacrime di sangue! Vedrai la mia peggiore versione!”. Circa tale avvenimento, la teste
[...]
madre della ricorrente, riferiva: “Questo fatto mi è stato raccontato da mia Testimone_3
nipote quando è venuta a casa mia con la madre;
quella sera mia figlia mi ha chiesto Per_1 spaventata di poter venire a dormire da me, io le ho accolte e mia nipote mi ha raccontato l'accaduto riferendomi che il padre ha detto in spagnolo esattamente la frase di cui al capo” (cfr. verbale udienza
26.11.2024). Per quanto trattasi di testimonianza de relato, la cui rilevanza si presenta attenuata perché indiretta, ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice in concorso con altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. Peraltro, tale resoconto veniva reso, nell'immediatezza dei fatti, alla nonna da una bambina che, secondo quanto emerge dalle relazioni dei
Servizi Sociali in atti, non nutre alcun rancore nei confronti del convenuto, anzi ha sempre mostrato entusiasmo e coinvolgimento nei confronti della figura paterna durante gli incontri organizzati in modalità protette.
In seguito ai fatti del 7 ottobre, la OR si allontanava definitivamente dalla casa familiare, Pt_1 trovando rifugio presso l'abitazione della madre. Nonostante la cessazione della convivenza, le condotte aggressive e minacciose del convenuto proseguivano, sicché la ricorrente si determinava a sporgere denuncia per il reato di maltrattamenti. La determinazione di archiviazione del detto procedimento (all.
5 ricorso) trovava giustificazione nella “episodicità e minima portata offensiva” correlati all'aggressione e alle minacce riferite. Sicché, a ben vedere, si tratta di una valutazione che attiene all'ambito strettamente penalistico, che non smentisce la veridicità della ricostruzione fornita dalla SI.ra , limitandosi Pt_1
a valutarli in un'ottica di insussistenza di rilevanza penale.
Di converso, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in ambito civile è sufficiente un unico episodio di percosse affinché sia addebitabile la separazione a favore del coniuge vittima dell'aggressione, in quanto già idoneo, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia. A tal proposito, è ormai pacifico in sede di legittimità l'orientamento per cui: “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse–, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (ex multis: Sez. 1, Ordinanza n. 3946 del 2025; Cass.
35249/2023; Cass.31351/2022; Cass.3925/2018; Cass. 7388/2017; Cass. 433/2016).
Nel caso di specie, è evidente che le condotte aggressive e minacciose del convenuto abbiano costituito la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, portando parte ricorrente ad abbandonare, insieme alla figlia, la casa coniugale.
D'altra parte, emergono ulteriori violazioni dei doveri coniugali in capo a parte convenuta, quali l'essersi reso pienamente inadempiente verso il dovere di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia.
Merita, peraltro, evidenziare il fatto che il sig. , nonostante le regolari notifiche, compresa CP_1 quella effettuata in vista dell'interrogatorio formale, sia rimasto contumace.
In conclusione, la domanda di addebito della parte ricorrente viene accolta e si provvede come in dispositivo.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono accollate alla parte convenuta soccombente con riferimento a tutte le domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone che la separazione è da addebitarsi ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. al signor
[...]
. Controparte_1
Condanna il SI. a rifondere la SI. ra Controparte_1 [...]
le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 3.808,00 di cui € 850,50 per la Parte_1 fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.452,50 per la fase decisoria, oltre 15% spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13.06.2025.
Il Giudice Rel. - Est. Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta dalla M.O.T., Dott.ssa Giorgia Pintaudi.