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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14618/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero 14618 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022
e promossa da in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore nonché socio Parte_1 accomandatario di rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Stefano Calzolari, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via Saffi n. 16 presso lo studio dell'avv.
Maria Luisa Garatti
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e CP_2 CP_3 difesa dall'avv. Virna Pedrali ed elettivamente domiciliata in Manerbio (BS), via Magenta n. 58 presso il suo studio
OPPOSTA
* * *
Discussa all'udienza del giorno 16 gennaio 2025, con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via Preliminare: Ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Modena, con condanna alle spese a carico dell'opposta. Nel merito: Accertare e dichiarare nullo/invalido/inesistente/inammissibile e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4954/2022 del 01.12.2022, R.G. n. 13771/2022
Giudice dott. Gianluigi Canali- emesso dal Tribunale di Brescia in data 01.12.2022 e notificato via
PEC in data 01.12.2022, opposto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno provati
pagina 1 di 6 in corso di causa;
Sempre in via Principale: Non concedersi, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, per le ragioni svolte nel presente atto di citazione;
In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla società opposta CP_2 relativamente alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto poiché la pretesa creditoria risulta illegittima, infondata e non provata”.
Per parte opposta
“ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta e con rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, si chiede che l'adito Giudice, previo accertamento: 1) in via preliminare, voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione e peraltro risultando inverosimile la tesi difensiva avversaria;
2) nel merito, voglia comunque rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente, ivi compresa la infondata eccezione di incompetenza territoriale, in quanto integralmente inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
3) nel merito, voglia comunque condannare l'opponente Controparte_1
a pagare a favore della la somma di € 47.802,40, oltre le spese e
[...] CP_2 compensi dell'attività monitoria, per il titolo dedotto in causa, oltre accessori dalla debenza al saldo
(interessi di mora commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002), oppure alla somma che riterrà il Giudice in corso di causa;
4) voglia condannare l'opponente al pagamento delle spese legali e di procedura di entrambe le fasi di giudizio (monitorio e di opposizione); 5) valuti il Giudice se ritenere esistenti le ipotesi di lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 02.12.2022, la società premesso di essere creditrice della CP_2 somma di € 47.802,40, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere alla società
[...] nonché personalmente a , in qualità di socio Controparte_1 Parte_1 accomandatario, il pagamento in proprio favore del predetto importo, oltre interessi di mora commerciale ex D.Lgs. 231/2002 e pari al saggio d'interesse praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato dei punti percentuali come per legge maturati dalle scadenze alla data della domanda, spese, anticipazioni, compensi professionali di procedura, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Il Tribunale di Brescia accoglieva l'istanza della ricorrente ed emetteva, in data CP_2
01.12.2022, il decreto ingiuntivo n. 4954/2022.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.12.2022, l'ingiunto in Parte_1 proprio e in qualità di legale rappresentate nonché socio accomandatario della
[...] proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Controparte_1 chiedendo i) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale di Brescia e di rimettere le parti innanzi al Tribunale di Modena territorialmente competente,
ii) nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, iii) di accertare e dichiarare che nessuna somma fosse dovuta alla società opposta relativamente alla fattura azionata, stante l'illegittimità, infondatezza e mancanza di prova della pretesa creditoria. pagina 2 di 6 A sostegno delle proprie pretese parte opponente deduceva i) di aver sì intrattenuto rapporti commerciali con l'opposta, ma che questi non si erano concretizzati in posizioni debitorie quali quelle portate dal decreto ingiuntivo opposto;
ii) di aver provveduto al pagamento parziale della fattura portata dal decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 40.000,00 (cfr. doc. 1, come confermato da parte opposta) a fronte delle forniture effettivamente eseguite;
iii) che, al contrario, la somma residua non era dovuta, in quanto la prestazione non era stata mai adempiuta;
iv) che l'esecuzione della prestazione non era neppure provata dai documenti allegati, in particolare né dalla fattura (cfr. doc. 1 parte opposta), né dai solleciti di pagamento (cfr. doc. 5 e 6 parte opposta), né dai ddt allegati (cfr. doc. 2 parte opposta), dai quali non emergeva alcun elemento per ricondurre la sigla sugli stessi apposta alla società opponente;
v) di disconoscere formalmente la sottoscrizione apposta ai ddt, non essendo presente alcun timbro né la firma da parte del responsabile di cantiere o del legale rappresentante dell'opponente; vi) che l'opposta pretendeva il pagamento di somme il cui importo non risultava neppure dal contratto sottoscritto tra le parti;
vii) che, pertanto, non essendo tale obbligazione pecuniaria né liquida né prontamente liquidabile, il Tribunale competente ex art. 20 c.p.c. non era quello della sede legale dell'opposta (Brescia), ma quello in cui aveva sede legale l'opponente (Modena) oppure, in alternativa, il foro dove era sorta l'obbligazione (comune di San Possidonio in Provincia di Modena); viii) che la società opposta aveva chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio sulla base della sola produzione di documenti privi di efficacia probatoria;
documenti impugnati, contestati e disconosciuti dall'opponente.
Con comparsa depositata in data 31.05.2023, si costituiva in giudizio la convenuta CP_2 contestando le ragioni di fatto e di diritto dedotte dall'opponente e chiedendo i) in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ii) nel merito, di rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ovvero iii) di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 47.802,40, oltre alle spese legali e di procedura di entrambe le fasi del giudizio, nonché iv) di valutare la sussistenza dei presupposti della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In particolare, ribadita la ricostruzione dei fatti già esposta nel ricorso monitorio, l'opposta deduceva i) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Modena sollevata dall'opponente, in ragione della presenza nel contratto sottoscritto dalle parti di espressa clausola di scelta del foro di Brescia;
ii) l'infondatezza della tesi avversaria secondo cui la creditrice non avrebbe completato la fornitura e la posa di un tetto;
iii) l'assenza di allegazione e prova in ordine a ciò che sarebbe, invece, stato realizzato con riferimento alla somma corrisposta di €
40.000,00; iv) che l'opponente non aveva prodotto alcun documento a dimostrazione delle sue tardive lamentele;
v) che parte opponente non aveva mai sollevato alcuna questione relativamente alla lamentata mancata consegna, a possibili ritardi o a eventuali vizi e difetti della fornitura, se non a seguito dei solleciti di pagamento;
vi) che le ragioni del proprio credito erano, invece, dimostrate in forza, non solo della fattura azionata, ma anche del contratto sottoscritto dalla dei ddt, Controparte_1 nonché di tutte le dichiarazioni rese da coloro che si erano adoperati per la consegna e il montaggio dell'opera considerata. Tutto ciò premesso, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 4954/2022.
Con ordinanza del 22 giugno 2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 4954/2022, assegnando alle parti termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6
c.p.c. Depositate dette memorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava udienza di pagina 3 di 6 precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di memorie difensive.
* * *
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente. Osserva, infatti, il Tribunale che nel contratto stipulato inter partes alla lettera f) è espressamente previsto che “in caso di controversie il foro competente è quello di Brescia” (doc. 4 fascicolo monitorio). Si tratta di una clausola di deroga convenzionale ai criteri legali relativi alla determinazione della competenza per territorio da cui si evince che il Tribunale di Brescia non costituisce foro esclusivo - in quanto le parti non hanno pattuito l'esclusività dello stesso - bensì un foro alternativo, concorrente con gli altri fori stabiliti dalla legge. Tale clausola risulta valida ed efficace, in quanto sottoscritta da entrambe le parti e non contestata nella sua validità dall'opponente.
Ne consegue che parte opposta ha correttamente individuato il Tribunale territorialmente competente sia per la fase monitoria, sia per il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro, anche applicando il criterio legale di determinazione della competenza per territorio di cui all'art. 20 c.p.c., ai sensi del quale “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta”, risulterebbe comunque competente il Tribunale di Brescia, in quanto il contratto oggetto di causa è stato concluso a Carpenedolo, in provincia di Brescia (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito deve essere respinta.
Nel merito, giova evidenziare che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo grava in capo alla parte opposta, convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale, l'onere di provare la sussistenza del titolo costitutivo del proprio credito. Qualora l'opposta assolva a tale onere probatorio, diviene onere dell'opponente dimostrare che il titolo costitutivo del credito azionato da controparte si è modificato o estinto.
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha provato la sussistenza del titolo costitutivo CP_2 del credito, avendo versato in atti il contratto stipulato inter partes (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) dal quale risulta a carico dell'opponente un'obbligazione pecuniaria pari ad € 85.373,10, quale prezzo per la fornitura e la posa di materiali edili.
Inoltre, parte opposta ha allegato i ddt del 29.10.2021, 02.11.2021, 11.11.2021 e del 19.11.2021 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), dai quali risulta l'avvenuta consegna dei materiali indicati in contratto, oltre alla consegna di ulteriori materiali aggiuntivi, richiamati nella fattura elettronica n.1/601 del
30.11.2021 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), in relazione alla quale l'opposta ha chiesto il pagamento dell'importo residuo non ancora versato.
Vero è che l'opponente ha disconosciuto la firma apposta sui ddt allegati da - sostenendo CP_2 che si tratterebbe di documenti privi di qualsiasi efficacia probatoria in quanto non sottoscritti con una firma leggibile, bensì con una mera sigla indecifrabile, e privi di timbro -, tuttavia, tale circostanza risulta irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto in data 06.07.2022 l'opponente ha pagato in favore dell'opposta la somma di € 40.000,00 a titolo di acconto sulla fattura n. 1/601 del 30.11.2021
(cfr. doc. 2 comparsa di costituzione e risposta), senza contestare la mancata consegna di parte della merce pattuita in contratto. pagina 4 di 6 Ebbene, il versamento della predetta somma a mezzo bonifico - recante come causale “acconto fatt. 1
601 del 30.11.2021” - induce questo Giudice a presumere che la merce indicata nei ddt del 29.10.2021,
02.11.2021, 11.11.2021 e del 19.11.2021 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), richiamati nella stessa fattura, sia stata integralmente consegnata all'opponente.
In caso contrario, infatti, l'opponente avrebbe verosimilmente specificato che l'importo di € 40.000,00 oggetto di bonifico non era versato a titolo di acconto sul prezzo totale di cui alla fattura n. 1/601, bensì quale corrispettivo per la merce effettivamente ricevuta. L'opponente, invece, si è limitato a svolgere contestazioni generiche in ordine all'asserita mancata consegna di parte della merce oggetto del contratto, senza specificare quali articoli fossero stati effettivamente consegnati e quale parte della fornitura fosse rimasta inadempiuta.
Peraltro, tali contestazioni sono state effettuate a distanza di un considerevole lasso temporale dal momento del pagamento della somma di € 40.000,00, in quanto il bonifico fu ordinato in data
06.07.2022, mentre le lettere di contestazione a mezzo pec vennero inviate dal difensore della società in data 5.10.2022 e in data 14.10.2022, successivamente alla ricezione di lettera di Controparte_1 intimazione ad adempiere e di messa in mora inviata dall'odierna opposta in data 29.9.2022 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
In definitiva, dunque, le generiche contestazioni sollevate dall'opponente non consentono di superare la presunzione di adempimento integrale dell'obbligazione di consegna, con la conseguenza che deve ritenersi provato il credito azionato dall'opposta nel procedimento monitorio. L'opposizione deve, pertanto, essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 4954/2022 integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM 147 del 13.08.2022 e del mancato svolgimento dell'attività di istruzione.
Da ultimo, alla luce del comportamento processuale tenuto da parte opponente - che ha negato di aver ricevuto merce già in parte pacificamente pagata - il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per la condanna della stessa al pagamento in favore della società opposta di una somma a titolo di sanzione ex art. 96 c.p.c., che si ritiene equo determinare nella misura di € 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione proposta da in proprio e in qualità di legale rappresentate Parte_1 nonché socio accomandatario della e, per l'effetto, Controparte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 4954/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 01.12.2022;
condanna e la società a rifondere Parte_1 Controparte_1
a le spese di lite, che si liquidano in € 4.810,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario CP_2 delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 5 di 6 condanna e la società al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore della società opposta dell'importo di € 1.000,00 a titolo di sanzione ex art. 96
c.p.c.
Brescia, 16.01.2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato in tirocinio generico, dott.ssa Chiara Bedoni.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero 14618 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022
e promossa da in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore nonché socio Parte_1 accomandatario di rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Stefano Calzolari, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via Saffi n. 16 presso lo studio dell'avv.
Maria Luisa Garatti
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentata e CP_2 CP_3 difesa dall'avv. Virna Pedrali ed elettivamente domiciliata in Manerbio (BS), via Magenta n. 58 presso il suo studio
OPPOSTA
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Discussa all'udienza del giorno 16 gennaio 2025, con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via Preliminare: Ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Modena, con condanna alle spese a carico dell'opposta. Nel merito: Accertare e dichiarare nullo/invalido/inesistente/inammissibile e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4954/2022 del 01.12.2022, R.G. n. 13771/2022
Giudice dott. Gianluigi Canali- emesso dal Tribunale di Brescia in data 01.12.2022 e notificato via
PEC in data 01.12.2022, opposto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno provati
pagina 1 di 6 in corso di causa;
Sempre in via Principale: Non concedersi, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, per le ragioni svolte nel presente atto di citazione;
In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla società opposta CP_2 relativamente alla fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto poiché la pretesa creditoria risulta illegittima, infondata e non provata”.
Per parte opposta
“ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta e con rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, si chiede che l'adito Giudice, previo accertamento: 1) in via preliminare, voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta, né di pronta soluzione e peraltro risultando inverosimile la tesi difensiva avversaria;
2) nel merito, voglia comunque rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente, ivi compresa la infondata eccezione di incompetenza territoriale, in quanto integralmente inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
3) nel merito, voglia comunque condannare l'opponente Controparte_1
a pagare a favore della la somma di € 47.802,40, oltre le spese e
[...] CP_2 compensi dell'attività monitoria, per il titolo dedotto in causa, oltre accessori dalla debenza al saldo
(interessi di mora commerciale ex D.Lgs. n. 231/2002), oppure alla somma che riterrà il Giudice in corso di causa;
4) voglia condannare l'opponente al pagamento delle spese legali e di procedura di entrambe le fasi di giudizio (monitorio e di opposizione); 5) valuti il Giudice se ritenere esistenti le ipotesi di lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 02.12.2022, la società premesso di essere creditrice della CP_2 somma di € 47.802,40, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere alla società
[...] nonché personalmente a , in qualità di socio Controparte_1 Parte_1 accomandatario, il pagamento in proprio favore del predetto importo, oltre interessi di mora commerciale ex D.Lgs. 231/2002 e pari al saggio d'interesse praticato dalla Banca Centrale Europea maggiorato dei punti percentuali come per legge maturati dalle scadenze alla data della domanda, spese, anticipazioni, compensi professionali di procedura, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Il Tribunale di Brescia accoglieva l'istanza della ricorrente ed emetteva, in data CP_2
01.12.2022, il decreto ingiuntivo n. 4954/2022.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.12.2022, l'ingiunto in Parte_1 proprio e in qualità di legale rappresentate nonché socio accomandatario della
[...] proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Controparte_1 chiedendo i) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale di Brescia e di rimettere le parti innanzi al Tribunale di Modena territorialmente competente,
ii) nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, iii) di accertare e dichiarare che nessuna somma fosse dovuta alla società opposta relativamente alla fattura azionata, stante l'illegittimità, infondatezza e mancanza di prova della pretesa creditoria. pagina 2 di 6 A sostegno delle proprie pretese parte opponente deduceva i) di aver sì intrattenuto rapporti commerciali con l'opposta, ma che questi non si erano concretizzati in posizioni debitorie quali quelle portate dal decreto ingiuntivo opposto;
ii) di aver provveduto al pagamento parziale della fattura portata dal decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 40.000,00 (cfr. doc. 1, come confermato da parte opposta) a fronte delle forniture effettivamente eseguite;
iii) che, al contrario, la somma residua non era dovuta, in quanto la prestazione non era stata mai adempiuta;
iv) che l'esecuzione della prestazione non era neppure provata dai documenti allegati, in particolare né dalla fattura (cfr. doc. 1 parte opposta), né dai solleciti di pagamento (cfr. doc. 5 e 6 parte opposta), né dai ddt allegati (cfr. doc. 2 parte opposta), dai quali non emergeva alcun elemento per ricondurre la sigla sugli stessi apposta alla società opponente;
v) di disconoscere formalmente la sottoscrizione apposta ai ddt, non essendo presente alcun timbro né la firma da parte del responsabile di cantiere o del legale rappresentante dell'opponente; vi) che l'opposta pretendeva il pagamento di somme il cui importo non risultava neppure dal contratto sottoscritto tra le parti;
vii) che, pertanto, non essendo tale obbligazione pecuniaria né liquida né prontamente liquidabile, il Tribunale competente ex art. 20 c.p.c. non era quello della sede legale dell'opposta (Brescia), ma quello in cui aveva sede legale l'opponente (Modena) oppure, in alternativa, il foro dove era sorta l'obbligazione (comune di San Possidonio in Provincia di Modena); viii) che la società opposta aveva chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio sulla base della sola produzione di documenti privi di efficacia probatoria;
documenti impugnati, contestati e disconosciuti dall'opponente.
Con comparsa depositata in data 31.05.2023, si costituiva in giudizio la convenuta CP_2 contestando le ragioni di fatto e di diritto dedotte dall'opponente e chiedendo i) in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ii) nel merito, di rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ovvero iii) di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 47.802,40, oltre alle spese legali e di procedura di entrambe le fasi del giudizio, nonché iv) di valutare la sussistenza dei presupposti della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In particolare, ribadita la ricostruzione dei fatti già esposta nel ricorso monitorio, l'opposta deduceva i) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Modena sollevata dall'opponente, in ragione della presenza nel contratto sottoscritto dalle parti di espressa clausola di scelta del foro di Brescia;
ii) l'infondatezza della tesi avversaria secondo cui la creditrice non avrebbe completato la fornitura e la posa di un tetto;
iii) l'assenza di allegazione e prova in ordine a ciò che sarebbe, invece, stato realizzato con riferimento alla somma corrisposta di €
40.000,00; iv) che l'opponente non aveva prodotto alcun documento a dimostrazione delle sue tardive lamentele;
v) che parte opponente non aveva mai sollevato alcuna questione relativamente alla lamentata mancata consegna, a possibili ritardi o a eventuali vizi e difetti della fornitura, se non a seguito dei solleciti di pagamento;
vi) che le ragioni del proprio credito erano, invece, dimostrate in forza, non solo della fattura azionata, ma anche del contratto sottoscritto dalla dei ddt, Controparte_1 nonché di tutte le dichiarazioni rese da coloro che si erano adoperati per la consegna e il montaggio dell'opera considerata. Tutto ciò premesso, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 4954/2022.
Con ordinanza del 22 giugno 2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 4954/2022, assegnando alle parti termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6
c.p.c. Depositate dette memorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava udienza di pagina 3 di 6 precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di memorie difensive.
* * *
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente. Osserva, infatti, il Tribunale che nel contratto stipulato inter partes alla lettera f) è espressamente previsto che “in caso di controversie il foro competente è quello di Brescia” (doc. 4 fascicolo monitorio). Si tratta di una clausola di deroga convenzionale ai criteri legali relativi alla determinazione della competenza per territorio da cui si evince che il Tribunale di Brescia non costituisce foro esclusivo - in quanto le parti non hanno pattuito l'esclusività dello stesso - bensì un foro alternativo, concorrente con gli altri fori stabiliti dalla legge. Tale clausola risulta valida ed efficace, in quanto sottoscritta da entrambe le parti e non contestata nella sua validità dall'opponente.
Ne consegue che parte opposta ha correttamente individuato il Tribunale territorialmente competente sia per la fase monitoria, sia per il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro, anche applicando il criterio legale di determinazione della competenza per territorio di cui all'art. 20 c.p.c., ai sensi del quale “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta”, risulterebbe comunque competente il Tribunale di Brescia, in quanto il contratto oggetto di causa è stato concluso a Carpenedolo, in provincia di Brescia (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio).
Pertanto, l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito deve essere respinta.
Nel merito, giova evidenziare che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo grava in capo alla parte opposta, convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale, l'onere di provare la sussistenza del titolo costitutivo del proprio credito. Qualora l'opposta assolva a tale onere probatorio, diviene onere dell'opponente dimostrare che il titolo costitutivo del credito azionato da controparte si è modificato o estinto.
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha provato la sussistenza del titolo costitutivo CP_2 del credito, avendo versato in atti il contratto stipulato inter partes (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) dal quale risulta a carico dell'opponente un'obbligazione pecuniaria pari ad € 85.373,10, quale prezzo per la fornitura e la posa di materiali edili.
Inoltre, parte opposta ha allegato i ddt del 29.10.2021, 02.11.2021, 11.11.2021 e del 19.11.2021 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), dai quali risulta l'avvenuta consegna dei materiali indicati in contratto, oltre alla consegna di ulteriori materiali aggiuntivi, richiamati nella fattura elettronica n.1/601 del
30.11.2021 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), in relazione alla quale l'opposta ha chiesto il pagamento dell'importo residuo non ancora versato.
Vero è che l'opponente ha disconosciuto la firma apposta sui ddt allegati da - sostenendo CP_2 che si tratterebbe di documenti privi di qualsiasi efficacia probatoria in quanto non sottoscritti con una firma leggibile, bensì con una mera sigla indecifrabile, e privi di timbro -, tuttavia, tale circostanza risulta irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto in data 06.07.2022 l'opponente ha pagato in favore dell'opposta la somma di € 40.000,00 a titolo di acconto sulla fattura n. 1/601 del 30.11.2021
(cfr. doc. 2 comparsa di costituzione e risposta), senza contestare la mancata consegna di parte della merce pattuita in contratto. pagina 4 di 6 Ebbene, il versamento della predetta somma a mezzo bonifico - recante come causale “acconto fatt. 1
601 del 30.11.2021” - induce questo Giudice a presumere che la merce indicata nei ddt del 29.10.2021,
02.11.2021, 11.11.2021 e del 19.11.2021 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), richiamati nella stessa fattura, sia stata integralmente consegnata all'opponente.
In caso contrario, infatti, l'opponente avrebbe verosimilmente specificato che l'importo di € 40.000,00 oggetto di bonifico non era versato a titolo di acconto sul prezzo totale di cui alla fattura n. 1/601, bensì quale corrispettivo per la merce effettivamente ricevuta. L'opponente, invece, si è limitato a svolgere contestazioni generiche in ordine all'asserita mancata consegna di parte della merce oggetto del contratto, senza specificare quali articoli fossero stati effettivamente consegnati e quale parte della fornitura fosse rimasta inadempiuta.
Peraltro, tali contestazioni sono state effettuate a distanza di un considerevole lasso temporale dal momento del pagamento della somma di € 40.000,00, in quanto il bonifico fu ordinato in data
06.07.2022, mentre le lettere di contestazione a mezzo pec vennero inviate dal difensore della società in data 5.10.2022 e in data 14.10.2022, successivamente alla ricezione di lettera di Controparte_1 intimazione ad adempiere e di messa in mora inviata dall'odierna opposta in data 29.9.2022 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).
In definitiva, dunque, le generiche contestazioni sollevate dall'opponente non consentono di superare la presunzione di adempimento integrale dell'obbligazione di consegna, con la conseguenza che deve ritenersi provato il credito azionato dall'opposta nel procedimento monitorio. L'opposizione deve, pertanto, essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 4954/2022 integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM 147 del 13.08.2022 e del mancato svolgimento dell'attività di istruzione.
Da ultimo, alla luce del comportamento processuale tenuto da parte opponente - che ha negato di aver ricevuto merce già in parte pacificamente pagata - il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per la condanna della stessa al pagamento in favore della società opposta di una somma a titolo di sanzione ex art. 96 c.p.c., che si ritiene equo determinare nella misura di € 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione proposta da in proprio e in qualità di legale rappresentate Parte_1 nonché socio accomandatario della e, per l'effetto, Controparte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 4954/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 01.12.2022;
condanna e la società a rifondere Parte_1 Controparte_1
a le spese di lite, che si liquidano in € 4.810,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario CP_2 delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 5 di 6 condanna e la società al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore della società opposta dell'importo di € 1.000,00 a titolo di sanzione ex art. 96
c.p.c.
Brescia, 16.01.2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato in tirocinio generico, dott.ssa Chiara Bedoni.
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