Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 797
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancato riconoscimento agevolazione per casa di residenza e dimora

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del contribuente, supportate dalla circostanza che l'immobile è stato donato dal padre e che l'utenza elettrica è rimasta intestata al donante, unitamente alla prassi locale di utilizzo di pozzi artesiani per l'approvvigionamento idrico, siano sufficienti a dimostrare la reale dimora abituale. Inoltre, la Corte ha considerato la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che richiedevano contemporaneamente la dimora abituale e la residenza anagrafica per il nucleo familiare, riconoscendo la possibilità di considerare abitazione principale un immobile dove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche in caso di separazione di fatto dei coniugi o per motivi lavorativi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 797
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 797
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo