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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
TA RT, TO
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2022 depositato il 21/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2021FG0050998 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento catastale (sopra specificato) relativo ad un locale adibito a
“cinema”, sito nel Comune di San Severo (FG), in Indirizzo_1 ed accatastato al Indirizzo_2 Indirizzo_1 graffata con foglio Indirizzo_2 e foglio Indirizzo_3, Categoria D/3, una rendita catastale di € 10.500,00 (contro quella dichiarata di € 6.324,18).
Il ricorrente, dopo aver premesso che in data 25/09/2020 aveva presentato il prescritto modello Docfa al fine di dichiarare una diversa suddivisione degli spazi, finalizzata a scorporare dall'intero fabbricato (D/3) il locale ad uso deposito (C/2) presente al primo piano sotto strada e quindi interrato, lamentava il difetto di motivazione oltre che di sottoscrizione dell'atto impugnato, in quanto nella relazione sintetica allegata erano solo genericamente indicati i valori di immobili nella stessa zona e con caratteristiche analoghe a quello oggetto di classamento, oltre a consolidati prontuari del settore;
lamentava pure la mancata dimostrazione dei maggiori valori accertati.
Agenzia delle Entrate, costituitasi, contestava le avverse doglianze evidenziando -tra l'latro- che i beni similari di raffronto erano costituiti dagli stessi corpi di fabbrica componenti l'immobile classato relativi allo stato precedente ed oggetto di un pregresso accertamento del 2016 non impugnato;
concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa il ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso richiamando giurisprudenza varia, anche di questa AG.
All'odierna udienza questa Corte Tributaria, udito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va invero preliminarmente rilevato che la motivazione alla base dell'avviso impugnato appare adeguata, avendo consentito un adeguato diritto di difesa al ricorrente, articolatosi mediante una specifica contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della vicenda.
Non può inoltre sottacersi che, come ha contribuito a chiarire la giurisprudenza, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 3354/2015).
Nel caso di specie, allora, tutti gli elementi indicati dalla ricorrente nella documentazione doc.fa.
(caratteristiche costruttive, superfici ed impianti, questi ultimi evidentemente a servizio dell'immobile della ricorrente nonostante quanto dedotto in ricorso) non sono stati né modificati e né disattesi, ma sono stati utilizzati dall'ufficio solo per attribuire un valore più aderente alla realtà del bene da classare.
Nell'allegato dell'atto di classamento, poi, l'Ufficio accertatore, oltre a specificare tutte i valori unitari attribuiti ai vari corpi di fabbrica dichiarati dal contribuente nella dichiarazione “docfa n. FG0087226, depositata il 25 settembre 2020 ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, e il saggio di fruttuosità applicato (pari al 2% che risulta in linea con la consolidata giurisprudenza di Cassazione), contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha ben precisato anche i beni similari di confronto costituiti dagli stessi corpi fabbrica che compongono l'unità immobiliare urbana in contestazione nel suo stadio precedente i cui valori hanno formato pacificamente oggetto di un pregresso avviso di accertamento n. FG0069092/2016 mai contestati dal ricorrente.
In ragione di tanto ed in mancanza di significativi e rilevanti elementi di fatto idonei a giustificare la consistente riduzione dei valori unitari proposti, il ricorso -di contenuto peraltro generico e neppure corredato da una relazione tecnica a supporto- deve essere rigettato il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese del giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ufficio, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
TA RT, TO
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 616/2022 depositato il 21/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2021FG0050998 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- l'avviso di accertamento catastale (sopra specificato) relativo ad un locale adibito a
“cinema”, sito nel Comune di San Severo (FG), in Indirizzo_1 ed accatastato al Indirizzo_2 Indirizzo_1 graffata con foglio Indirizzo_2 e foglio Indirizzo_3, Categoria D/3, una rendita catastale di € 10.500,00 (contro quella dichiarata di € 6.324,18).
Il ricorrente, dopo aver premesso che in data 25/09/2020 aveva presentato il prescritto modello Docfa al fine di dichiarare una diversa suddivisione degli spazi, finalizzata a scorporare dall'intero fabbricato (D/3) il locale ad uso deposito (C/2) presente al primo piano sotto strada e quindi interrato, lamentava il difetto di motivazione oltre che di sottoscrizione dell'atto impugnato, in quanto nella relazione sintetica allegata erano solo genericamente indicati i valori di immobili nella stessa zona e con caratteristiche analoghe a quello oggetto di classamento, oltre a consolidati prontuari del settore;
lamentava pure la mancata dimostrazione dei maggiori valori accertati.
Agenzia delle Entrate, costituitasi, contestava le avverse doglianze evidenziando -tra l'latro- che i beni similari di raffronto erano costituiti dagli stessi corpi di fabbrica componenti l'immobile classato relativi allo stato precedente ed oggetto di un pregresso accertamento del 2016 non impugnato;
concludeva perciò per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa il ricorrente ribadiva le argomentazioni a sostegno del ricorso richiamando giurisprudenza varia, anche di questa AG.
All'odierna udienza questa Corte Tributaria, udito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va invero preliminarmente rilevato che la motivazione alla base dell'avviso impugnato appare adeguata, avendo consentito un adeguato diritto di difesa al ricorrente, articolatosi mediante una specifica contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della vicenda.
Non può inoltre sottacersi che, come ha contribuito a chiarire la giurisprudenza, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (cfr., tra le altre, Cass. Civ. 3354/2015).
Nel caso di specie, allora, tutti gli elementi indicati dalla ricorrente nella documentazione doc.fa.
(caratteristiche costruttive, superfici ed impianti, questi ultimi evidentemente a servizio dell'immobile della ricorrente nonostante quanto dedotto in ricorso) non sono stati né modificati e né disattesi, ma sono stati utilizzati dall'ufficio solo per attribuire un valore più aderente alla realtà del bene da classare.
Nell'allegato dell'atto di classamento, poi, l'Ufficio accertatore, oltre a specificare tutte i valori unitari attribuiti ai vari corpi di fabbrica dichiarati dal contribuente nella dichiarazione “docfa n. FG0087226, depositata il 25 settembre 2020 ai sensi del D.M. n. 701 del 1994, e il saggio di fruttuosità applicato (pari al 2% che risulta in linea con la consolidata giurisprudenza di Cassazione), contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha ben precisato anche i beni similari di confronto costituiti dagli stessi corpi fabbrica che compongono l'unità immobiliare urbana in contestazione nel suo stadio precedente i cui valori hanno formato pacificamente oggetto di un pregresso avviso di accertamento n. FG0069092/2016 mai contestati dal ricorrente.
In ragione di tanto ed in mancanza di significativi e rilevanti elementi di fatto idonei a giustificare la consistente riduzione dei valori unitari proposti, il ricorso -di contenuto peraltro generico e neppure corredato da una relazione tecnica a supporto- deve essere rigettato il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese del giudizio come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ufficio, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge.