Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1961, n. 1118
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1961
Art. 2.
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall' articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 214 , e' stabilito, per l'esercizio 1961-62, in lire 100.000.000.
Entrata in vigore il 15 novembre 1961