Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00773/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Cresta, Mara Fosforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, nelle persone rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Cuneo – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo 8.01.2025, con cui è stata rigettata la domanda presentata dalla -OMISSIS- Srl di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al signor -OMISSIS- per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con conseguente archiviazione della pratica;
nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso al procedimento, lesivi dell’interesse del ricorrente e, in particolare,
- del preavviso di rigetto del -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Cuneo – Sportello Unico per l’Immigrazione;
- del provvedimento della Prefettura di Cuneo – Sportello Unico per l’Immigrazione del -OMISSIS- di attestazione dell’avvenuta notifica del provvedimento di rigetto;
con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alla condanna delle Amministrazioni intimate al rimborso alle parti ricorrenti dei compensi e delle spese di lite, ai sensi del D.M. Giustizia n. n. 55/2014 come modificato dal successivo D.M. n. 147/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 il dott. EL SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la Prefettura ha acquisito parere positivo dell’ITL ed ha convocato il ricorrente ed il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del MOD 209 e che a ciò ha fatto seguito l’emissione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n -OMISSIS- con scadenza -OMISSIS-;
Ritenuta quindi la cessazione della materia del contendere;
Viso che gli atti necessari all’emissione del permesso sono stati acquisiti dalla Prefettura solamente dopo il primitivo rigetto, le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL SP, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL SP |
IL SEGRETARIO