Articolo 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 37Articolo 39
Versione
28 dicembre 1978
Art. 38. (Servizio di assistenza religiosa)

Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale e' assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volonta' e della liberta' di coscienza del cittadino.
A tale fine l'unita' sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorita' religiose competenti per territorio.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1978
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