TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/08/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1121/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Julia Dorfmann - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1121/2025 introdotto da:
nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. PICHLER THOMAS e l'avv. BENEDET C.F._1
ANTONELLA, giusta delega agli atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 10 nata il [...] in [...] Controparte_1
VALADARES (BRASILE), codice fiscale: C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
OGGETTO:
Procedimento ex artt. 337bis ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento,
collocamento e mantenimento dei figli minorenni;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per la causali di cui in narrativa e/o per i motivi ritenuti
di giustizia, contrariis reiectis:
1) Disporre l'affidamento delle figlie minori , nata il Persona_1
10.10.2011 in San Candido, , nata il [...] in [...]_2
Candido, , nata il [...] in [...] esclusivamente al Parte_2
signor in regime di affidamento “super esclusivo”, con conseguente Parte_1
autorizzazione del padre a decidere, anche senza il consenso della madre, anche sulle
pagina 2 di 10 questioni di salute, scolastiche, di formazione e di residenza delle minori, nonché
chiedere in via esclusiva i documenti per l'espatrio ed il rinnovo della carta d'identità
delle figlie minori.
2) Disporre a carico della signora il pagamento a partire Controparte_1
dal deposito del presente ricorso di un assegno di mantenimento ordinario per le figlie
, e nella misura di Euro 200,00 ciascuno, oppure la somma Per_1 Per_2 Pt_2
maggiore o minore ritenuta di giustizia, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a
mani del signor con rivalutazione annuale e automatica secondo gli Parte_1
indici ASTAT della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di aprile
2026, con base aprile 2025.
3) Disporre a carico della signora il pagamento del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie delle figlie , e secondo il protocollo Per_1 Per_2 Pt_2
d'intesa del Tribunale di Bolzano di data 26.11.2024 (All.13);
4) Con rifusione delle spese di giustizia”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal
ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto nel suo ricorso che dall'unione Parte_1
con la parte resistente sono nate le figlie: Controparte_1
pagina 3 di 10 , nata il [...] in [...], Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...] e Persona_2 Parte_2
nata il [...] in [...].
[...]
2. La madre non si è costituita nel giudizio ed è Controparte_1
stata dichiarata contumace all'udienza del 07/07/2025. Le parti non sono sposate e hanno cessato la loro convivenza. Le tre figlie sono riconosciute da entrambi i genitori.
3. Le circostanze concrete del caso depongono a favore dell'affidamento delle figlie minori esclusivamente al padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., comprese “le decisioni
di maggiore interesse” (comma 3 dell'art. cit.), in quanto l'affidamento congiunto sarebbe contrario all'interesse delle minori. Infatti, della situazione familiare, in particolare di quella della madre, si è occupato, a più riprese, il Tribunale per i
Minorenni di Bolzano, rilevando, sulla base di molteplici relazioni dei servizi sociali,
che la madre mostra gravi problemi legati all'abuso di alcol e instabilità psichica, con episodi di aggressività e rifiuto di sottoporsi alle cure adeguate1. Si era trasferita dall'abitazione familiare in un altro alloggio (di proprietà del ricorrente2) dove, però,
almeno finora, non è riuscita a riprendersi: “ manifesta CP_1 CP_1
intenti suicidari, ha perso un lavoro appena iniziato ad aprile e in occasione di una
visita domiciliare effettuata in data 18.04.2024 dal Servizio Sociale, in quanto ella non
pagina 4 di 10 rispondeva più al telefono, è stata trovata in un grave stato di prostrazione fisica ed ha
rifiutato di sottoporsi ad una visita psichiatrica” (sentenza del Tribunale per i Minorenni
n. 162/2024, pubblicata il 03/10/2024, p. 9, doc. 7 di parte ricorrente). Il Tribunale per i
Minorenni, dopo un'accurata istruttoria, è giunto alle seguenti decisioni, improntata a salvaguardare il bene delle figlie: La sig.ra “non è Controparte_1
al momento in alcun modo in grado di occuparsi delle figlie e … rappresenta addirittura
un pericolo per le stesse in quanto, oltre a continuare a manifestare estrema instabilità
psico-fisica, non aderisce affatto alle indicazioni dei servizi. Pertanto, fermo restando il
collocamento delle minori presso il padre, sino a quando non sarà adito il competente
Tribunale ordinario, si dispone che al padre sia attribuita in via provvisoria la facoltà
di assumere le decisioni riguardo le minori in ambito sanitario, a livello scolastico e di
attività extrascolastiche. Si conferma quanto disposto con decreto indifferibile, ossia la
sospensione dei contatti madre figlie. Eventuali contatti potranno avvenire solo nel
momento in cui la madre dimostrerà di aver raggiunto una sufficiente stabilità psichica,
e comunque solo in forma accompagnata” (sentenza cit., p. 11).
4. Nel caso di specie, ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 337-quater c.c. per prescindere, nell'interesse della prole, dalla regola generale dell'affidamento congiunto,
affidando le figlie al solo padre Si veda sul punto la sentenza Parte_1
della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 26587 del 17/12/2009: “Perché possa derogarsi
alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno
dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
pagina 5 di 10 comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il
minore”. Oltre all'affidamento esclusivo dev'essere disposto il collocamento delle figlie presso il padre, dove le stesse manterranno le loro residenze anagrafiche.
5. Per quanto riguarda i contatti e le visite madre-figlie, il collegio non ritiene di discostarsi dalla decisione del Tribunale per i Minorenni, per cui conferma la sospensione di qualsiasi contatto della madre con le tre figlie, che potrà riprendere soltanto dopo che la stessa abbia trovato una stabilità psichica nella misura ritenuta sufficiente dai servizi sociali per la tutela delle figlie. I contatti e le visite dovranno svolgersi, comunque, sotto il diretto controllo dei servizi sociali e con frequenza e durata dagli stessi determinate.
6. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto delle figlie minori, poiché
l'audizione, che potrebbe comunque comportare effetti gravosi per loro, è stata considerata superflua alla luce degli atti processuali e in ogni caso contraria ai loro interessi (cfr. art. 473-bis.4, comma 2, c.pc.). Infatti, le figlie non avrebbero potuto offrire alcun apporto ulteriore rispetto a quanto già rilevabile dagli atti e dalle dichiarazioni del padre all'udienza di comparizione personale.
7. Il contributo al mantenimento delle figlie sarà determinato alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 337-ter, comma 4, c.c., con particolare attenzione alle circostanze ivi previste.
7.1. A questo proposito deve considerarsi che gestisce un Parte_1
negozio alimentare a ES (BZ) e guadagna da tale attività un importo netto di circa €
pagina 6 di 10 60.000,00 (cfr. verbale d'udienza del 07/07/2025); vive con le sue figlie in una casa a schiera di sua proprietà.
7.2. Secondo quanto riferito dal ricorrente, la sig.ra Controparte_1
attualmente, a causa della sua grave situazione di dipendenza, non lavora.
[...]
Su altri introiti della stessa non si ha conoscenza. Non sostiene spese per l'alloggio in quanto esso è messo gratuitamente a disposizione dal ricorrente (cfr. annotazione n. 2).
Ciononostante, si ritiene giusto, nell'interesse delle tre figlie, obbligarla a curarsi dalla dipendenza alcolica e a contribuire al mantenimento delle stesse con € 150,00 per ciascuna figlia, da versare sul conto del padre anticipatamente entro il 5. di ogni mese,
nonché a fare fronte al 30% delle spese straordinarie. L'obbligo di mantenimento è
dovuto a decorrere dall'inizio del presente procedimento (data di deposito del ricorso avvenuto l'04/04/2025) “in applicazione del principio per il quale un diritto non può
restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio” (ex multis,
sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, n. 24932 del 29/11/2007); la somma deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici ASTAT, con prima rivalutazione nel mese di aprile 2026 (base aprile 2024).
7.3. Al padre spettano pure le eventuali contribuzioni pubbliche per le figlie, incluso l'assegno unico3.
8. La competenza del tribunale adito, sia per materia sia per territorio, sussiste ai sensi degli artt. 473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c.
pagina 7 di 10 9. La resistente contumace ha reso necessario il presente procedimento a causa del suo disinteresse per la sorte delle figlie e del suo comportamento passivo, per tali motivi deve essere condannata a pagare le spese del procedimento. Data la semplicità del procedimento (una sola udienza), le spese sono liquidate nel dispositivo della sentenza,
ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, per la fascia di valore indeterminato di bassa complessità, applicando gli importi minimi previsti per le singole fasi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Le figlie , nata il [...] a [...], Persona_1
, nata il [...] a [...] e Persona_2 Parte_2
nata il [...] a [...], sono affidate al solo padre
[...] [...]
il quale è altresì autorizzato ad adottare da solo, ai sensi dell'art. 337- Parte_1
quater, comma 3, c.c., le decisioni di maggiore interesse per le figlie.
2. Le suddette figlie continueranno a convivere con il padre e Parte_1
avranno presso il luogo di convivenza con il padre la propria residenza anagrafica.
3. I contatti, di qualsiasi tipo, della madre con le Controparte_1
figlie rimangono sospesi e potranno riprendere soltanto dopo che la stessa abbia trovato la stabilità psichica nella misura ritenuta sufficiente dai servizi sociali per la tutela delle figlie;
i contatti e le visite dovranno svolgersi, comunque, sotto il diretto controllo dei pagina 8 di 10 servizi sociali e con frequenza e durata dagli stessi determinate.
4. La madre è obbligata a versare al padre Controparte_1
a partire dal deposito del ricorso avvenuto l'08/04/2025 e fino Parte_1
all'indipendenza economica delle figlie, l'importo mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento ordinario di ciascuna figlia, ossia complessivamente € 450,00. Il
contributo di mantenimento è annualmente rivalutato in base agli indici ASTAT per la provincia di Bolzano con prima rivalutazione ad aprile 2026 (con base aprile 2025) e deve essere versato in anticipo dalla madre sul Controparte_1
conto del padre entro il 5° giorno di ogni mese. Parte_1
5. La madre concorrerà, nella misura del 30%, al Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie;
a tal fine si rinvia integralmente a quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Tribunale di
Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio ordine avvocati di Bolzano e Osservatorio
nazionale sui diritti di famiglia, attualmente del 26/11/2024.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo del padre
[...]
Parte_1
7. Si autorizza il padre a richiedere, senza la firma della madre Parte_1
, il rilascio di documenti identificativi (tra cui Controparte_1
passaporto e la carta d'identità) per le figlie minori.
8. La parte resistente deve rimborsare alla parte Controparte_1
pagina 9 di 10 ricorrente a titolo di spese di lite, € 3.809,00 per compenso di Parte_1
avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, €
93,88 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al Giudice delegato del Tribunale per il Minorenni di Bolzano la sig,ra ha Controparte_1 dichiarato: “Non voglio fare il test alcolemico perché lo trovo umiliante. Io sono in un paese che non è mio, non ho famiglia, non ho niente qua e quindi tutto questo è umiliante” (sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 162/2024, pubblicata il 03/10/2024, p. 8, doc. 7 di parte ricorrente). 2 All'udienza del 07/07/2025 il ricorrente ha riferito: “Sie wohnt in einer Eigentumswohnung von mir;
ich zahl dafür ein Darlehen und zahle auch alle Spesen für die Wohnung“ (Lei vive in un appartamento di mia proprietà; sto pagando il mutuo e mi occupo di tutte le spese: cfr. il verbale d'udienza del 07/07/2025). 3 Non chiesto dal padre, ma ciononostante non “ultra petitum”, perché nell'interesse delle figlie (a non sperperare i contributi per alcol qualora incassati, anche in parte, dalla madre).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1121/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Julia Dorfmann - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1121/2025 introdotto da:
nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. PICHLER THOMAS e l'avv. BENEDET C.F._1
ANTONELLA, giusta delega agli atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 10 nata il [...] in [...] Controparte_1
VALADARES (BRASILE), codice fiscale: C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
OGGETTO:
Procedimento ex artt. 337bis ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento,
collocamento e mantenimento dei figli minorenni;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per la causali di cui in narrativa e/o per i motivi ritenuti
di giustizia, contrariis reiectis:
1) Disporre l'affidamento delle figlie minori , nata il Persona_1
10.10.2011 in San Candido, , nata il [...] in [...]_2
Candido, , nata il [...] in [...] esclusivamente al Parte_2
signor in regime di affidamento “super esclusivo”, con conseguente Parte_1
autorizzazione del padre a decidere, anche senza il consenso della madre, anche sulle
pagina 2 di 10 questioni di salute, scolastiche, di formazione e di residenza delle minori, nonché
chiedere in via esclusiva i documenti per l'espatrio ed il rinnovo della carta d'identità
delle figlie minori.
2) Disporre a carico della signora il pagamento a partire Controparte_1
dal deposito del presente ricorso di un assegno di mantenimento ordinario per le figlie
, e nella misura di Euro 200,00 ciascuno, oppure la somma Per_1 Per_2 Pt_2
maggiore o minore ritenuta di giustizia, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese a
mani del signor con rivalutazione annuale e automatica secondo gli Parte_1
indici ASTAT della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione nel mese di aprile
2026, con base aprile 2025.
3) Disporre a carico della signora il pagamento del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie delle figlie , e secondo il protocollo Per_1 Per_2 Pt_2
d'intesa del Tribunale di Bolzano di data 26.11.2024 (All.13);
4) Con rifusione delle spese di giustizia”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal
ricorrente”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto nel suo ricorso che dall'unione Parte_1
con la parte resistente sono nate le figlie: Controparte_1
pagina 3 di 10 , nata il [...] in [...], Persona_1 [...]
, nata il [...] in [...] e Persona_2 Parte_2
nata il [...] in [...].
[...]
2. La madre non si è costituita nel giudizio ed è Controparte_1
stata dichiarata contumace all'udienza del 07/07/2025. Le parti non sono sposate e hanno cessato la loro convivenza. Le tre figlie sono riconosciute da entrambi i genitori.
3. Le circostanze concrete del caso depongono a favore dell'affidamento delle figlie minori esclusivamente al padre, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., comprese “le decisioni
di maggiore interesse” (comma 3 dell'art. cit.), in quanto l'affidamento congiunto sarebbe contrario all'interesse delle minori. Infatti, della situazione familiare, in particolare di quella della madre, si è occupato, a più riprese, il Tribunale per i
Minorenni di Bolzano, rilevando, sulla base di molteplici relazioni dei servizi sociali,
che la madre mostra gravi problemi legati all'abuso di alcol e instabilità psichica, con episodi di aggressività e rifiuto di sottoporsi alle cure adeguate1. Si era trasferita dall'abitazione familiare in un altro alloggio (di proprietà del ricorrente2) dove, però,
almeno finora, non è riuscita a riprendersi: “ manifesta CP_1 CP_1
intenti suicidari, ha perso un lavoro appena iniziato ad aprile e in occasione di una
visita domiciliare effettuata in data 18.04.2024 dal Servizio Sociale, in quanto ella non
pagina 4 di 10 rispondeva più al telefono, è stata trovata in un grave stato di prostrazione fisica ed ha
rifiutato di sottoporsi ad una visita psichiatrica” (sentenza del Tribunale per i Minorenni
n. 162/2024, pubblicata il 03/10/2024, p. 9, doc. 7 di parte ricorrente). Il Tribunale per i
Minorenni, dopo un'accurata istruttoria, è giunto alle seguenti decisioni, improntata a salvaguardare il bene delle figlie: La sig.ra “non è Controparte_1
al momento in alcun modo in grado di occuparsi delle figlie e … rappresenta addirittura
un pericolo per le stesse in quanto, oltre a continuare a manifestare estrema instabilità
psico-fisica, non aderisce affatto alle indicazioni dei servizi. Pertanto, fermo restando il
collocamento delle minori presso il padre, sino a quando non sarà adito il competente
Tribunale ordinario, si dispone che al padre sia attribuita in via provvisoria la facoltà
di assumere le decisioni riguardo le minori in ambito sanitario, a livello scolastico e di
attività extrascolastiche. Si conferma quanto disposto con decreto indifferibile, ossia la
sospensione dei contatti madre figlie. Eventuali contatti potranno avvenire solo nel
momento in cui la madre dimostrerà di aver raggiunto una sufficiente stabilità psichica,
e comunque solo in forma accompagnata” (sentenza cit., p. 11).
4. Nel caso di specie, ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 337-quater c.c. per prescindere, nell'interesse della prole, dalla regola generale dell'affidamento congiunto,
affidando le figlie al solo padre Si veda sul punto la sentenza Parte_1
della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 26587 del 17/12/2009: “Perché possa derogarsi
alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno
dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
pagina 5 di 10 comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il
minore”. Oltre all'affidamento esclusivo dev'essere disposto il collocamento delle figlie presso il padre, dove le stesse manterranno le loro residenze anagrafiche.
5. Per quanto riguarda i contatti e le visite madre-figlie, il collegio non ritiene di discostarsi dalla decisione del Tribunale per i Minorenni, per cui conferma la sospensione di qualsiasi contatto della madre con le tre figlie, che potrà riprendere soltanto dopo che la stessa abbia trovato una stabilità psichica nella misura ritenuta sufficiente dai servizi sociali per la tutela delle figlie. I contatti e le visite dovranno svolgersi, comunque, sotto il diretto controllo dei servizi sociali e con frequenza e durata dagli stessi determinate.
6. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto delle figlie minori, poiché
l'audizione, che potrebbe comunque comportare effetti gravosi per loro, è stata considerata superflua alla luce degli atti processuali e in ogni caso contraria ai loro interessi (cfr. art. 473-bis.4, comma 2, c.pc.). Infatti, le figlie non avrebbero potuto offrire alcun apporto ulteriore rispetto a quanto già rilevabile dagli atti e dalle dichiarazioni del padre all'udienza di comparizione personale.
7. Il contributo al mantenimento delle figlie sarà determinato alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 337-ter, comma 4, c.c., con particolare attenzione alle circostanze ivi previste.
7.1. A questo proposito deve considerarsi che gestisce un Parte_1
negozio alimentare a ES (BZ) e guadagna da tale attività un importo netto di circa €
pagina 6 di 10 60.000,00 (cfr. verbale d'udienza del 07/07/2025); vive con le sue figlie in una casa a schiera di sua proprietà.
7.2. Secondo quanto riferito dal ricorrente, la sig.ra Controparte_1
attualmente, a causa della sua grave situazione di dipendenza, non lavora.
[...]
Su altri introiti della stessa non si ha conoscenza. Non sostiene spese per l'alloggio in quanto esso è messo gratuitamente a disposizione dal ricorrente (cfr. annotazione n. 2).
Ciononostante, si ritiene giusto, nell'interesse delle tre figlie, obbligarla a curarsi dalla dipendenza alcolica e a contribuire al mantenimento delle stesse con € 150,00 per ciascuna figlia, da versare sul conto del padre anticipatamente entro il 5. di ogni mese,
nonché a fare fronte al 30% delle spese straordinarie. L'obbligo di mantenimento è
dovuto a decorrere dall'inizio del presente procedimento (data di deposito del ricorso avvenuto l'04/04/2025) “in applicazione del principio per il quale un diritto non può
restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio” (ex multis,
sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, n. 24932 del 29/11/2007); la somma deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici ASTAT, con prima rivalutazione nel mese di aprile 2026 (base aprile 2024).
7.3. Al padre spettano pure le eventuali contribuzioni pubbliche per le figlie, incluso l'assegno unico3.
8. La competenza del tribunale adito, sia per materia sia per territorio, sussiste ai sensi degli artt. 473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c.
pagina 7 di 10 9. La resistente contumace ha reso necessario il presente procedimento a causa del suo disinteresse per la sorte delle figlie e del suo comportamento passivo, per tali motivi deve essere condannata a pagare le spese del procedimento. Data la semplicità del procedimento (una sola udienza), le spese sono liquidate nel dispositivo della sentenza,
ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, per la fascia di valore indeterminato di bassa complessità, applicando gli importi minimi previsti per le singole fasi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Le figlie , nata il [...] a [...], Persona_1
, nata il [...] a [...] e Persona_2 Parte_2
nata il [...] a [...], sono affidate al solo padre
[...] [...]
il quale è altresì autorizzato ad adottare da solo, ai sensi dell'art. 337- Parte_1
quater, comma 3, c.c., le decisioni di maggiore interesse per le figlie.
2. Le suddette figlie continueranno a convivere con il padre e Parte_1
avranno presso il luogo di convivenza con il padre la propria residenza anagrafica.
3. I contatti, di qualsiasi tipo, della madre con le Controparte_1
figlie rimangono sospesi e potranno riprendere soltanto dopo che la stessa abbia trovato la stabilità psichica nella misura ritenuta sufficiente dai servizi sociali per la tutela delle figlie;
i contatti e le visite dovranno svolgersi, comunque, sotto il diretto controllo dei pagina 8 di 10 servizi sociali e con frequenza e durata dagli stessi determinate.
4. La madre è obbligata a versare al padre Controparte_1
a partire dal deposito del ricorso avvenuto l'08/04/2025 e fino Parte_1
all'indipendenza economica delle figlie, l'importo mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento ordinario di ciascuna figlia, ossia complessivamente € 450,00. Il
contributo di mantenimento è annualmente rivalutato in base agli indici ASTAT per la provincia di Bolzano con prima rivalutazione ad aprile 2026 (con base aprile 2025) e deve essere versato in anticipo dalla madre sul Controparte_1
conto del padre entro il 5° giorno di ogni mese. Parte_1
5. La madre concorrerà, nella misura del 30%, al Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie;
a tal fine si rinvia integralmente a quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Tribunale di
Bolzano, Procura di Bolzano, Consiglio ordine avvocati di Bolzano e Osservatorio
nazionale sui diritti di famiglia, attualmente del 26/11/2024.
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica
(compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo del padre
[...]
Parte_1
7. Si autorizza il padre a richiedere, senza la firma della madre Parte_1
, il rilascio di documenti identificativi (tra cui Controparte_1
passaporto e la carta d'identità) per le figlie minori.
8. La parte resistente deve rimborsare alla parte Controparte_1
pagina 9 di 10 ricorrente a titolo di spese di lite, € 3.809,00 per compenso di Parte_1
avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, €
93,88 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ) in Camera di Consiglio, il 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al Giudice delegato del Tribunale per il Minorenni di Bolzano la sig,ra ha Controparte_1 dichiarato: “Non voglio fare il test alcolemico perché lo trovo umiliante. Io sono in un paese che non è mio, non ho famiglia, non ho niente qua e quindi tutto questo è umiliante” (sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 162/2024, pubblicata il 03/10/2024, p. 8, doc. 7 di parte ricorrente). 2 All'udienza del 07/07/2025 il ricorrente ha riferito: “Sie wohnt in einer Eigentumswohnung von mir;
ich zahl dafür ein Darlehen und zahle auch alle Spesen für die Wohnung“ (Lei vive in un appartamento di mia proprietà; sto pagando il mutuo e mi occupo di tutte le spese: cfr. il verbale d'udienza del 07/07/2025). 3 Non chiesto dal padre, ma ciononostante non “ultra petitum”, perché nell'interesse delle figlie (a non sperperare i contributi per alcol qualora incassati, anche in parte, dalla madre).