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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 216 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, nella Via San Lucifero n. 90, presso lo studio dell'Avv. Marco Marchese, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi apposta in calce al ricorso in appello appellante contro
nato a [...] il [...] (cod. fisc. , CP_1 C.F._2
residente in Cagliari ed elettivamente domiciliato al viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
e con la partecipazione del
PROCURATORE GENERALE intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse di entrambe le parti: “dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1236/2024 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, pubblicata il 16 maggio 2024 e notificatale il 20 maggio 2024, emessa a definizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con in relazione alla parte in cui era CP_1
stata rigettata la domanda tesa al conseguimento di un assegno divorzile in proprio favore.
L'appello è stato incentrato sulla dedotta erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi fondanti il riconoscimento dell'assegno richiesto, con particolare riguardo alla sua componente perequativa-compensativa.
2. si è costituito in giudizio per resistere al gravame ed ha concluso CP_1 per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
3. All'udienza del 18 aprile 2025 i procuratori hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni sopra trascritte, dichiarando che i loro assistiti avevano regolato di comune accordo, in via stragiudiziale, l'aspetto ancora controverso. In particolare, nel riportarsi a quanto già precisato nelle note depositate in data 11 aprile 2025, hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo contemplante l'esborso, da parte del del prezzo destinato all'acquisto di un immobile poi intestato, per la CP_1
nuda proprietà, ai figli delle parti, con la costituzione del diritto di usufrutto in favore della quest'ultima, al contempo, ha espressamente rinunciato a far valere Pt_1
qualsiasi pretesa di natura economica, presente e futura, conseguente al rapporto di coniugio, da intendersi definito con la sentenza di divorzio.
4. In accoglimento delle conclusioni formulate, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, essendo venuto meno ogni interesse alla naturale conclusione del giudizio d'appello, volto ad ottenere una pronuncia nel merito dell'unica questione patrimoniale controversa.
5. Tenuto conto della sostanziale convergenza di interessi tra le parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, come espressamente richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando:
2 1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) dispone la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Maria Sechi Consigliere
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 216 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, nella Via San Lucifero n. 90, presso lo studio dell'Avv. Marco Marchese, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi apposta in calce al ricorso in appello appellante contro
nato a [...] il [...] (cod. fisc. , CP_1 C.F._2
residente in Cagliari ed elettivamente domiciliato al viale Regina Margherita n. 26, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
e con la partecipazione del
PROCURATORE GENERALE intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse di entrambe le parti: “dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1236/2024 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, pubblicata il 16 maggio 2024 e notificatale il 20 maggio 2024, emessa a definizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con in relazione alla parte in cui era CP_1
stata rigettata la domanda tesa al conseguimento di un assegno divorzile in proprio favore.
L'appello è stato incentrato sulla dedotta erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi fondanti il riconoscimento dell'assegno richiesto, con particolare riguardo alla sua componente perequativa-compensativa.
2. si è costituito in giudizio per resistere al gravame ed ha concluso CP_1 per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
3. All'udienza del 18 aprile 2025 i procuratori hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni sopra trascritte, dichiarando che i loro assistiti avevano regolato di comune accordo, in via stragiudiziale, l'aspetto ancora controverso. In particolare, nel riportarsi a quanto già precisato nelle note depositate in data 11 aprile 2025, hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo contemplante l'esborso, da parte del del prezzo destinato all'acquisto di un immobile poi intestato, per la CP_1
nuda proprietà, ai figli delle parti, con la costituzione del diritto di usufrutto in favore della quest'ultima, al contempo, ha espressamente rinunciato a far valere Pt_1
qualsiasi pretesa di natura economica, presente e futura, conseguente al rapporto di coniugio, da intendersi definito con la sentenza di divorzio.
4. In accoglimento delle conclusioni formulate, deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, essendo venuto meno ogni interesse alla naturale conclusione del giudizio d'appello, volto ad ottenere una pronuncia nel merito dell'unica questione patrimoniale controversa.
5. Tenuto conto della sostanziale convergenza di interessi tra le parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, come espressamente richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando:
2 1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2) dispone la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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