Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 853/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 853/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...] (avv. Barbara Liverani) C.F._1
e
, nato in [...] il [...], C.F. , residente Parte_2 C.F._2
in Ravenna – loc. Mezzano, Via Barbè n. 48 (avv. Federica Zauli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
01.03.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio a Rimini il 30.03.2015; Per_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...]
OR (FG) il 19.01.1980, C.F. e , C.F._1 Parte_2
nato in [...] il [...], C.F. , celebrato con rito civile a San RO C.F._2
CO (FG) in data 21.09.2011, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.8, parte I, anno 2011;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San RO CO (FG) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“ 2) Confermare l'assegnazione dell'appartamento adibito a casa coniugale, sito a Ravenna - Via
Lucio Massaroli n. 4, alla IG.ra , che continuerà a versare il canone di Parte_1
locazione e nel quale continuerà a vivere con il figlio minore Per_1
3) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Le decisioni di Per_1
maggiore interesse per il minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo mentre quelle di ordinaria gestione potranno essere prese anche disgiuntamente da ciascun genitore.
4) Visto che il IG. lavora solo 4 giorni alla settimana dalle ore 6 alle ore 13, i coniugi Parte_2
pattuiscono che il medesimo potrà far visita al figlio dopo l'orario di lavoro quando vuole, previo accordo con la moglie, e che lo terrà con sé tutti i giovedì dalle ore 16 fino alla sera, portandolo alla moglie dopo cena, e a week end alterni dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 20.30 della domenica.
Inoltre, il padre terrà con sé il figlio per una settimana durante le feste di Natale comprensiva ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali,
comprensive ad anni alterni del giorno di Pasqua o Pasquetta, e due settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive, da comunicare alla madre entro il 31/05 di ciascun anno. 5) Applicando un collocamento paritetico del figlio minore, il IG. provvederà Parte_2
direttamente al mantenimento del figlio quano sta con lui, partecipando in egual misura con la moglie anche all'acquisto dell'abbigliamento, e versandole il 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Ravenna, ed anche il 50% dell'iscrizione e della mensa scolastica.
Il versamento del 50% delle spese straordinarie verrà eseguito alla fine di ogni mese, previa esibizione delle relative ricevute fiscali, e con bonifico nel conto intestato alla IG.ra , di cui Pt_1
il IG. ha già l'iban. Parte_2
6) L'assegno unico e l'assegno di cura, pari quest'ultimo ad euro 640,00 ogni due mesi, spetteranno interamente alla IG.ra . Il IG. si impegna a sottoscrivere la necessaria Pt_1 Parte_2
modulistica per far pervenire direttamente alla IG.ra l'assegno unico. Pt_1
7) Si dà atto che i coniugi non hanno beni in comune da dividere.
8) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio personale mantenimento.
9) I coniugi dichiarano sin d'ora la loro disponibilità a sottoscrivere, in qualsiasi momento, gli atti amministrativi e dare gli assensi necessari per il rilascio di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio per motivi di turismo.
10) Per le spese del presente procedimento, ciascun coniuge provvederà al pagamento del compenso del proprio procuratore e faranno a metà del contributo unificato.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi