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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9637/2021 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Musio Parte_1
Massimiliano
Ricorrente
CONTRO
- , in persona del in carica, rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce come per legge
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento status e benefici per le “Vittime del dovere”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.09.2021, parte ricorrente già Capo dell'Arma dei Parte_2
Carabinieri appartenente al Nucleo Ispettorato del Lavoro, esponeva che in data 25.02.2010, durante un ordinario accesso ispettivo presso un esercizio pubblico in Maglie aveva subito una improvvisa e violenta aggressione da parte del titolare del negozio che aveva reso necessario il trasporto al Pronto soccorso dell'Ospedale di Scorrano;
di aver riportato lesioni quali “contusioni al polso sinistro, ossa nasali ed emicostato sinistro, abrasioni polso sinistro e stato di agitazione con prognosi di sette giorni”, già riconosciute dipendenti da causa di servizio con decreto n. 1678/2017 del 21.04.2017; di aver presentato al , in data 01.07.2013, domanda per il riconoscimento Controparte_1 dello status di vittima del dovere in relazione all'evento occorso che il Dipartimento di pubblica sicurezza con Decreto del 28.08.2014 prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1991 respingeva, negando al ricorrente i benefici connessi.
Tanto premesso, ritenuta l'illegittimità del provvedimento di diniego, chiedeva riconoscersi il suo status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato ai sensi dell'art.1, commi 563 e 564 della Legge
266/2005, con diritto al riconoscimento di tutti benefici assistenziali conseguenti.
1 Instaurato il contradittorio, il deduceva l'infondatezza del ricorso, chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza, concesso un termine per il deposito di note difensive e disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, la legge 23/12/2005, n. 266 all'art. 1, comma 563 prevede che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 stabilisce che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della L. n. 266/2005 art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività ritenute dalla legge pericolose che, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire i
2 benefici assistenziali quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i “soggetti equiparati”, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate (ritenute pericolose per loro natura), ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il disposto di cui al comma 564 non individua il modello di equiparazione della vittima del dovere attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E', però, essenziale, a tali fini che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, costituente una connotazione aggiuntiva e specifica chiarita, dal citato
D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
*
Così delineato il quadro normativo di riferimento, si ritiene che la fattispecie oggetto dell'odierno giudizio non possa essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 e 564 L.
266/2005.
Ed infatti, nel caso in esame il ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri, espone in maniera del tutto generica di essere stato oggetto, in data 25.02.2010, di una aggressione da parte del titolare di un esercizio pubblico sito in Maglie.
Dalla documentazione allegata al ricorso risulta più specificatamente che il , Parte_3 il 25.02.2010, durante lo svolgimento di un servizio di visita ispettiva all'interno di un panificio sito in Maglie (unitamente all'appuntato scelto e all'appuntato , nonché Persona_1 Persona_2 alla presenza degli Ispettori della Direzione Provinciale di Lecce Concetta Ottomano e Maria
Grossi) subiva un'aggressione da parte del titolare dell'esercizio in questione, il quale dapprima gli sottraeva la cartella di lavoro scaraventandola per terra e poi lo spingeva facendolo urtare verso la porta d'uscita e causandogli lesioni consistenti in “contusioni al polso sinistro, gomito sinistro, ossa nasali ed emicostato sinistro, abrasioni polso sinistro e stato di agitazione con prognosi di sette giorni”.
3 La patologia contratta dal sembra, pertanto, essere stata contratta Parte_2 Parte_1 nello svolgimento dell'ordinaria attività di servizio.
Non può ritenersi che la patologia contratta dal ricorrente sia derivata dalla specialità o straordinarietà delle condizioni operative necessarie per l'integrazione della fattispecie di cui al comma 564 dell'articolo 1 in mancanza di prova che il ricorrente abbia operato in condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 24592/2018).
La sola circostanza secondo la quale il abbia riconosciuto la dipendenza da causa di CP_1 servizio della patologia “Esiti scoliotici da frattura del setto nasale ed esiti artrosici di frattura polso sinistro” non risulta sufficiente a determinare il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
È infatti evidente che, per quanto i fatti che hanno causato l'evento siano avvenuti in occasione di servizio, gli stessi non sono riferibili ad un rischio che trascenda quello ordinario connesso all'attività di servizio, in particolare quella di vigilanza ed ispezione presso esercizi pubblici che è propria del Carabiniere appartenente al Nucleo Ispettorato del Lavoro.
La prospettazione giuridica presupposta dalla difesa del ricorrente, nelle sue conseguenze applicative, finirebbe per accomunare indistintamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità contratta durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, che trova la sua fonte di disciplina nel DPR n. 461 del 2001 e il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
status che, invece, rintraccia nella normativa sopra richiamata la cornice di riferimento e che si connota per un elemento di specialità rappresentato dall' esposizione ad un rischio elettivo concretizzantesi in specifici ed individuabili eventi lesivi causativi dell'infermità.
Alla luce delle precedenti considerazioni ed assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata.
Considerata la particolarità della fattispecie, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 22.01.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9637/2021 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Musio Parte_1
Massimiliano
Ricorrente
CONTRO
- , in persona del in carica, rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce come per legge
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento status e benefici per le “Vittime del dovere”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.09.2021, parte ricorrente già Capo dell'Arma dei Parte_2
Carabinieri appartenente al Nucleo Ispettorato del Lavoro, esponeva che in data 25.02.2010, durante un ordinario accesso ispettivo presso un esercizio pubblico in Maglie aveva subito una improvvisa e violenta aggressione da parte del titolare del negozio che aveva reso necessario il trasporto al Pronto soccorso dell'Ospedale di Scorrano;
di aver riportato lesioni quali “contusioni al polso sinistro, ossa nasali ed emicostato sinistro, abrasioni polso sinistro e stato di agitazione con prognosi di sette giorni”, già riconosciute dipendenti da causa di servizio con decreto n. 1678/2017 del 21.04.2017; di aver presentato al , in data 01.07.2013, domanda per il riconoscimento Controparte_1 dello status di vittima del dovere in relazione all'evento occorso che il Dipartimento di pubblica sicurezza con Decreto del 28.08.2014 prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1991 respingeva, negando al ricorrente i benefici connessi.
Tanto premesso, ritenuta l'illegittimità del provvedimento di diniego, chiedeva riconoscersi il suo status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato ai sensi dell'art.1, commi 563 e 564 della Legge
266/2005, con diritto al riconoscimento di tutti benefici assistenziali conseguenti.
1 Instaurato il contradittorio, il deduceva l'infondatezza del ricorso, chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza, concesso un termine per il deposito di note difensive e disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, la legge 23/12/2005, n. 266 all'art. 1, comma 563 prevede che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 stabilisce che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della L. n. 266/2005 art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività ritenute dalla legge pericolose che, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire i
2 benefici assistenziali quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i “soggetti equiparati”, ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate (ritenute pericolose per loro natura), ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il disposto di cui al comma 564 non individua il modello di equiparazione della vittima del dovere attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
E' stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione. E', però, essenziale, a tali fini che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, costituente una connotazione aggiuntiva e specifica chiarita, dal citato
D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
*
Così delineato il quadro normativo di riferimento, si ritiene che la fattispecie oggetto dell'odierno giudizio non possa essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 e 564 L.
266/2005.
Ed infatti, nel caso in esame il ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri, espone in maniera del tutto generica di essere stato oggetto, in data 25.02.2010, di una aggressione da parte del titolare di un esercizio pubblico sito in Maglie.
Dalla documentazione allegata al ricorso risulta più specificatamente che il , Parte_3 il 25.02.2010, durante lo svolgimento di un servizio di visita ispettiva all'interno di un panificio sito in Maglie (unitamente all'appuntato scelto e all'appuntato , nonché Persona_1 Persona_2 alla presenza degli Ispettori della Direzione Provinciale di Lecce Concetta Ottomano e Maria
Grossi) subiva un'aggressione da parte del titolare dell'esercizio in questione, il quale dapprima gli sottraeva la cartella di lavoro scaraventandola per terra e poi lo spingeva facendolo urtare verso la porta d'uscita e causandogli lesioni consistenti in “contusioni al polso sinistro, gomito sinistro, ossa nasali ed emicostato sinistro, abrasioni polso sinistro e stato di agitazione con prognosi di sette giorni”.
3 La patologia contratta dal sembra, pertanto, essere stata contratta Parte_2 Parte_1 nello svolgimento dell'ordinaria attività di servizio.
Non può ritenersi che la patologia contratta dal ricorrente sia derivata dalla specialità o straordinarietà delle condizioni operative necessarie per l'integrazione della fattispecie di cui al comma 564 dell'articolo 1 in mancanza di prova che il ricorrente abbia operato in condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 24592/2018).
La sola circostanza secondo la quale il abbia riconosciuto la dipendenza da causa di CP_1 servizio della patologia “Esiti scoliotici da frattura del setto nasale ed esiti artrosici di frattura polso sinistro” non risulta sufficiente a determinare il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
È infatti evidente che, per quanto i fatti che hanno causato l'evento siano avvenuti in occasione di servizio, gli stessi non sono riferibili ad un rischio che trascenda quello ordinario connesso all'attività di servizio, in particolare quella di vigilanza ed ispezione presso esercizi pubblici che è propria del Carabiniere appartenente al Nucleo Ispettorato del Lavoro.
La prospettazione giuridica presupposta dalla difesa del ricorrente, nelle sue conseguenze applicative, finirebbe per accomunare indistintamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità contratta durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, che trova la sua fonte di disciplina nel DPR n. 461 del 2001 e il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
status che, invece, rintraccia nella normativa sopra richiamata la cornice di riferimento e che si connota per un elemento di specialità rappresentato dall' esposizione ad un rischio elettivo concretizzantesi in specifici ed individuabili eventi lesivi causativi dell'infermità.
Alla luce delle precedenti considerazioni ed assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata.
Considerata la particolarità della fattispecie, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 22.01.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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