TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 662
TAR
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione per omessa indicazione dei fatti

    Il riferimento ad un foglio note è stato ritenuto sufficiente per consentire al ricorrente di comprendere la vicenda fattuale posta a base della valutazione di incompatibilità, anche in considerazione del fatto che il ricorrente stesso ha fatto riferimento alla vicenda nell'antefatto del ricorso.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e eccesso di potere

    L'Amministrazione non ha considerato sedi alternative più vicine al comune di residenza del ricorrente, violando il principio di proporzionalità. La ricerca della nuova sede avrebbe potuto essere estesa ad ambiti regionali diversi dalla Toscana fin da subito.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per omessa indicazione dei fatti

    Le doglianze sono le stesse del ricorso introduttivo e sono infondate per le medesime ragioni.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e eccesso di potere

    La nuova sede di assegnazione è posta ad una distanza dal comune di residenza pressoché identica rispetto alla precedente sede, ed è anzi raggiungibile in tempi inferiori. Pertanto, non si ravvisa violazione del principio di proporzionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 662
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 662
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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