Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00662/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Del Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente dal Nucleo Carabinieri Forestale di -OMISSIS- (FI) al Nucleo Carabinieri di -OMISSIS- (-OMISSIS-), quale addetto, senza soluzione alloggiativa e con movimento di immediata esecuzione;
- nonché di tutti i relativi atti e verbali antecedenti e successivi al suddetto provvedimento;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31.10.2025
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- / Mar. del -OMISSIS-, notificato in data 8.10.2025, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità, con riserva, del ricorrente al Nucleo Carabinieri Forestale di -OMISSIS- (-OMISSIS-), quale addetto, senza soluzione alloggiativa, con movimento di immediata esecuzione;
- nonché di tutti i relativi atti e verbali antecedenti e successivi al suddetto provvedimento;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. ID De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, appuntato scelto in servizio presso il Nucleo Carabinieri forestale di -OMISSIS-, è stato sottoposto alla sanzione disciplinare della consegna di rigore per cinque giorni per avere diffuso, mediante l’applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp , files audio contenenti messaggi offensivi e sconvenienti, anche nei confronti di appartenenti all’autorità giudiziaria e ad enti pubblici locali, e informazioni attinenti al servizio dirette a soggetti non ben determinati e presumibilmente dediti a praticare motociclismo su percorsi sterrati e sentieri nei quali tale attività è vietata.
La sanzione disciplinare è stata impugnata dall’interessato dapprima con ricorso gerarchico, rigettato dall’Amministrazione, e poi con ricorso dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale (n. 1704/2025), per il quale non risulta essere stata ancora fissata alcuna udienza.
2. – A seguito dell’irrogazione della sanzione, con determinazione del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri del -OMISSIS-, veniva disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale dalla sede di servizio di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS-.
3. – Con ricorso notificato e depositato il 5.07.2025, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento di trasferimento d’autorità e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per eccesso di potere e per violazione dei principi del codice dell’ordinamento militare e della legge n. 241/1990: il provvedimento impugnato ometterebbe di riportare i fatti posti a base del trasferimento, facendo generico riferimento a una “vicenda” che non sarebbe nemmeno descritta.
Con il secondo mezzo, il ricorrente sostiene che sarebbe stato violato il principio di proporzionalità e che il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: l’assegnazione della nuova sede posta a una distanza dal comune di residenza dell’interessato doppia rispetto alla distanza della precedente sede di servizio disvelerebbe l’intento punitivo perseguito dall’Amministrazione con il contestato trasferimento, anche in considerazione del fatto che vi sarebbero sedi con posti vacanti nelle più vicine province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.
4. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
5. – Con ordinanza n. 483 del 4 settembre 2025, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare « ai limitati fini della verifica da parte dell’Amministrazione resistente, previo eventuale coordinamento con il Comando generale dell’Arma, della disponibilità di sedi di assegnazione carenti nel ruolo ubicate al di fuori del perimetro di incompatibilità come valutato dall’Amministrazione ma meno penalizzanti per le esigenze personali e familiari dell’interessato rispetto a quella di -OMISSIS- ».
6. – Con determinazione del -OMISSIS-, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, attesa la necessità di dare esecuzione all’ordinanza cautelare, riesaminava la posizione del ricorrente e, non avendo riscontrato nell’ambito della Regione Toscana, al di fuori del perimetro di incompatibilità, alcuna sede carente nel ruolo più prossima al suo centro d’interessi, tenuto conto delle esigenze personali del militare e di quelle organizzative e di servizio dell’Amministrazione, disponeva il trasferimento « con riserva » dell’interessato presso la sede di -OMISSIS- (-OMISSIS-), caratterizzata da un rilevante deficit nell’organico, nel ruolo e nel complesso, e posta a una distanza dal comune di residenza del ricorrente di 113 km, analoga a quella della sede di provenienza, con tempi di percorrenza di un’ora e cinquantasei minuti circa, inferiori a quelli necessari per raggiungere la sede di -OMISSIS-.
7. – Con motivi aggiunti notificati e depositati il 31.10.2025, il ricorrente ha impugnato anche la determinazione da ultimo citata, della quale ha chiesto la sospensione cautelare.
Con il primo motivo aggiunto, il ricorrente ripropone le stesse doglianze formulate con il primo motivo del ricorso introduttivo.
Con il secondo motivo aggiunto, il ricorrente ribadisce le censure di eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, deducendo che vi sarebbero molte altre sedi (nelle province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Pesaro Urbino) con carenza di organico più vicine al suo comune di residenza e che si collocano fuori dal perimetro di incompatibilità; anche la nuova assegnazione, dunque, avrebbe finalità sostanzialmente afflittive.
8. – Con ordinanza n. 717 del 5 dicembre 2025, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare proposta con i motivi aggiunti.
9. – In vista della discussione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
10. – Il collegio ritiene di dover scrutinare sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, dal momento che il trasferimento del ricorrente presso la sede di -OMISSIS- con la determinazione del -OMISSIS- è stato disposto dall’Amministrazione « con riserva » (dell’esito dell’impugnazione del primo provvedimento di trasferimento d’autorità) e in dichiarata ottemperanza all’ordine di riesame della posizione del ricorrente contenuto nell’ordinanza cautelare n. 483 del 4 settembre 2025.
11. – Deve premettersi che, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2023, n. 9563), i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari – ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale – sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. Di conseguenza, i trasferimenti d’autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è generalmente prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato, per cui essi non possono essere condizionati dalle esigenze personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione.
Il trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale è dunque un provvedimento caratterizzato da ampia discrezionalità, finalizzato a tutelare il bene giuridico costituito dal corretto funzionamento dell’ufficio e dal relativo prestigio, e può essere adottato anche nel caso in cui tale bene venga semplicemente messo in pericolo, non essendo necessario che esso debba essere già danneggiato. Il provvedimento, peraltro, non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare, senza peraltro che abbia rilievo la relativa scaturigine.
Il compito del giudice è pertanto limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità (costituente presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del “rimedio” adottato dall’amministrazione per rimuoverla (Cons. Stato, sez. II, 3 dicembre 2021, n. 8050; Id., 1 agosto 2019, n. 5459; Id., sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1909; Id., 17 settembre 2013, n. 4586).
12. – Fatte le suesposte premesse, il ricorso avverso il provvedimento del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente per incompatibilità ambientale dalla sede di servizio di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS-, è, a giudizio del collegio, fondato nei limiti di cui appresso.
12.1. – Non è meritevole di accoglimento il primo motivo, essendo il riferimento al foglio note n. -OMISSIS- – riportato nell’incipit della motivazione del provvedimento del -OMISSIS- – sufficiente per permettere all’interessato di avere contezza della vicenda fattuale che l’Amministrazione ha non irragionevolmente assunto a presupposto della valutazione di incompatibilità ambientale per il venir meno del « necessario rapporto di leale collaborazione e fiducia della scala gerarchica nei confronti del militare », dal momento che a tale foglio note si fa espresso riferimento anche nella comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare del 13.02.2025 originato dai medesimi fatti, allegata agli atti dalla stessa parte ricorrente.
Ad ogni modo, le circostanze che hanno indotto l’Amministrazione a disporre il trasferimento d’ufficio sono state ben comprese dal ricorrente, che infatti nell’antefatto del ricorso vi fa puntuale riferimento.
12.2. – É invece meritevole di condivisione, nei sensi di seguito indicati, la seconda censura del ricorso introduttivo.
Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha circoscritto il perimetro dell’incompatibilità, limitandolo ai reparti dipendenti dal Gruppo Carabinieri forestale di Firenze e del reparto “Foreste casentinesi”, ed ha disposto il trasferimento dell’interessato presso il Nucleo Carabinieri forestale di -OMISSIS-, carente nel ruolo, distante 173 km dal suo comune di residenza.
Il ricorrente deduce che l’Amministrazione non avrebbe considerato, nella individuazione della nuova sede di servizio, località più vicine al suo comune di residenza, violando in tal modo il principio di proporzionalità.
L’Amministrazione resistente sostiene che il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari non aveva il potere di assegnare il militare ad una sede posta in una diversa regione, essendo un tale atto di competenza del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, con la conseguenza che le sedi poste in Emilia-Romagna non avrebbero potuto essere prese in considerazione nemmeno in astratto ai fini della individuazione della sede di reimpiego.
Una motivazione quale quella alla quale si è appena fatto riferimento, però, non è persuasiva, giacché la ricerca della nuova sede di assegnazione – tale da permettere di contemperare l’interesse dell’Amministrazione alla rimozione della situazione di incompatibilità ambientale e al corretto funzionamento degli uffici con l’esigenza di non imporre all’interessato un sacrificio sproporzionato – avrebbe potuto sin da subito essere estesa ad ambiti regionali diversi dalla Toscana, con l’eventuale coinvolgimento del Comando generale, come poi in effetti avvenuto in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 483 del 4 settembre 2025 di questo Tribunale.
12.3. – Il ricorso avverso la determinazione del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente presso la sede di servizio di -OMISSIS-, è dunque da accogliere.
13. – I motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso la determinazione del -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il suo trasferimento con riserva presso la sede di -OMISSIS-, devono invece essere respinti.
13.1. – Il primo di essi ripropone le stesse doglianze formulate dal militare con il primo motivo del ricorso introduttivo ed è pertanto infondato per le ragioni già evidenziate supra al punto 12.1.
13.2. – Quanto al secondo motivo aggiunto, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza in merito alla natura del potere di trasferimento per incompatibilità ambientale, all’ampiezza della discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella valutazione dei presupposti del suo esercizio e nella individuazione della sede di assegnazione e alla necessità del rispetto del principio di proporzionalità, l’individuazione della nuova sede di assegnazione di -OMISSIS- non contravviene, a giudizio del collegio, alle regole compendiate nel principio da ultimo richiamato.
Come dimostrato dall’Amministrazione resistente, infatti, la nuova sede è posta ad una distanza dal comune di residenza del ricorrente pressoché identica rispetto alla precedente sede di servizio di -OMISSIS-, essendo anzi raggiungibile in tempi inferiori rispetto a quest’ultima.
Non si rinviene, dunque, nella individuazione della nuova sede di servizio con la determinazione del -OMISSIS-, la violazione del principio di proporzionalità, dal momento che il nuovo provvedimento di trasferimento si presenta necessario e idoneo ai fini della rimozione della situazione di incompatibilità ambientale non irragionevolmente ravvisata dall’Amministrazione procedente e non eccede quanto necessario per il conseguimento di tali scopi, non imponendo all’interessato condizioni (in termini di distanza e di tempi per il raggiungimento della sede di lavoro) più gravose rispetto a quelle correlate alla precedente sede di servizio.
14. – In conclusione, mentre il ricorso introduttivo deve essere accolto, i motivi aggiunti devono essere respinti.
15. – La reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- accoglie il ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
SI La DI, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
ID De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De RA | SI La DI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.