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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3438/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022 ( cui è stata riunita la n. 1041/23 che aveva ad oggetto la stessa domanda), posta in deliberazione con ordinanza 2 luglio 2025 a seguito di note scritte in sostituzione dell'udienza tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Ezio Parte_1 C.F._1
Ponassi del foro di Alessandria che lo rappresenta e difende attore
Contro
(C.F. ), corrente in Roma, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore dott. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Raffaella Ginipro dl Controparte_2
Foro di Vercelli, che la rappresenta e difende per procura in atti;
convenuta e contro
1 (C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in Roma, in persona del legale rappresentante dott. , elettivamente Controparte_4
domiciliata presso l'Avv. Massimo Collà Ruvolo del Foro di Napoli, che la rappresenta e difende per procura in atti;
convenuta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma II c.p.c.
CONCLUSIONI: per parte attrice : vedi atto introduttivo . Per le convenute: vedi note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 e 30 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 comma II c.p.c., il sig. evocava in Parte_1
giudizio l ( e la Controparte_1 CP_5 Controparte_6
chiedendo di annullare la cartella di pagamento n. 00120190006724403001
[...] CP_7
emessa da di Alessandria contro di lui, e i relativi ruoli esecutivi n. 2020/000865 e n. CP_5
Contr 2019/002965 Entrate Coattive 2019 emessi da con cui gli era stato intimato il pagamento dell'importo di € 133.614,74, dovuto in qualità di coobbligato della società a seguito Parte_2
dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui Contr alla L. 662/1996, gestito da e della surroga - conseguente al pagamento - nella posizione della banca che aveva concesso il finanziamento e che aveva escusso la garanzia.
A fondamento dell'opposizione deduceva: 1) l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la riscossione esattoriale delle somme, per inesistenza del titolo esecutivo;
il credito aveva infatti natura Contr privatistica, trattandosi di finanziamenti erogati da istituti di credito privati, e in qualità di gestore del Fondo assumeva, con la surrogazione legale conseguente all'escussione della garanzia, la medesima posizione del creditore originario;
ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo si applicava la procedura esattoriale di cui all'art. 17 D.Lgs. 46/1999 e, attesa la natura privatistica del credito in esame, doveva applicarsi l'art. 21 di tale testo normativo secondo cui “le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”; 2) l'assenza di prova della notifica della comunicazione di Contr surroga e contestuale invito al pagamento da parte di controparte aveva infatti proceduto al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, senza 2 previamente aver notificato all'opponente la necessaria comunicazione di surroga e contestuale invito al pagamento, atto prodromico.
costituendosi, chiedeva di rigettare l'opposizione in rito eccependo l'inammissibilità CP_5
dell'opposizione per essere stata tardivamente proposta, nel merito evidenziando la correttezza del proprio operato, consistito nell'emettere la cartella impugnata sulla base del ruolo esecutivo emesso dall'ente impositore, ed eccependo il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alle Contr contestazioni dell'opponente, relative al rapporto con
Contr
costituendosi, chiedeva di rigettare l'opposizione allegando che, per effetto della disciplina in materia (precisamente, del richiamo all' art. 9 comma 5 D.Lgs. 123/1998, contenuto nell' art. 2 comma 4 D.M. 20.6.2005, e dell'art. 8 bis L. 33/2015, ripetitivo e confermativo del regime già vigente), era previsto espressamente che il credito oggetto di recupero si iscrivesse direttamente a ruolo ex art. 17 D.Lgs. 46/1999, escludendosi la necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo ex art 21 D.Lgs. 46/1999; che non vi era un obbligo giuridico di comunicazione della Contr surroga e che peraltro aveva effettuato la comunicazione al debitore principale Parte_2
(nel frattempo fallita).
La causa, alla quale è stata riunita quella portante il n. 1041/23 avente il medesimo identico oggetto, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione già iniziata da parte del G.E. è stata istruita solo documentalmente e posta una prima volta in decisione nel 2024. Dopodiché è stata rimessa sul ruolo per attendere la decisione su una causa identica ( ma avente ad oggetto un'altra cartella esattoriale) pendente tra le medesime parti dinanzi alla Corte di Appello di Torino.
Quella decisione è intervenuta con sentenza n. 425/25 del 15 maggio 2025 che ha rigettato integralmente l'appello proposto dal sig. contro la sentenza di questo Tribunale n. Parte_1
1090/22 del 14- 19 dicembre 2022 la quale aveva respinto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Per decidere la presente controversia appare dunque sufficiente richiamare i passi più significativi della sentenza della Corte d'Appello di Torino sopra richiamata, nell'ambito della quale vengono citate altre decisioni conformi, sia della stessa Corte d'Appello, sia di legittimità.
Si veda dunque quanto affermato dalla Corte sul primo motivo di opposizione all'Esecuzione/impugnazione avanzato dal , riguardante la natura privatistica oppure Parte_1
Contr pubblicistica del credito di e la procedura da seguire per la riscossione coattiva del credito
(sottolineature della scrivente): 3 “Appare opportuno premettere alcuni cenni sulla fattispecie oggetto di causa e sulla normativa applicabile.
Contr svolge, in virtù di convenzione con il Ministero per lo Sviluppo Economico, attività di gestione del Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lett. a) L. 662/1996, per assicurare, mediante risorse pubbliche, una garanzia ai finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese.
Il sig. si è costituito garante di con riferimento a contratto di Parte_1 Parte_2
finanziamento stipulato con per il quale è stato chiesto e ottenuto l'intervento del Controparte_8
Fondo di Garanzia.
Stante l'inadempimento contrattuale della società finanziata, dichiarata fallita, ha CP_8
Contr provveduto a escutere la garanzia del Fondo e ha erogato l'importo richiesto.
Contr Per effetto del pagamento eseguito in favore della banca garantita, ai sensi degli artt. 1203 e
1204 c.c. e dell'art. 2 comma 4 D.M. 20.6.2005, ha acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa che ha ricevuto il finanziamento ed è surrogata nei diritti spettanti alla banca finanziatrice nei confronti del fideiussore.
Il D.M. 20.6.2005 di “Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (adottato ai sensi dell'art. 15 L. 266/1997), dispone all'art. 2 comma 4 che “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Quindi viene previsto che per il recupero delle somme erogate si faccia luogo alla procedura di riscossione esattoriale di cui all'art. 17 D.Lgs. 46/1999 (“si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”).
4 E l'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, conv. in L. 33/2015, dispone che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Come statuito dalle recenti pronunce della Suprema Corte:
-in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (ex L. n. 662 del 1996) che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo;
con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 D.Lgs. 146/1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8 bis comma 3 D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (Cass. civ. 32148/2024; Cass. civ. 9657/2024);
-al credito va riconosciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo di fare riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo n.
46 del 1999 (Cass. civ. 15485/2024, che espressamente applica “indirizzi ormai consolidati di questa Corte” e rileva che, nel caso sottoposto al suo esame, la decisione impugnata, laddove ha negato la possibilità di procedere all'iscrizione nei ruoli esattoriali del credito in surroga vantato da Contr
in mancanza di un titolo esecutivo, non è conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte).
5 Questa Corte d'Appello, che aveva già deciso nello stesso senso con sentenza n.754/2023, condivide tale consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (v. anche Cass. civ.
1005/2023 e Cass. civ. 15485/2024).
Non sussiste pertanto la dedotta nullità/illegittimità della cartella di pagamento e del ruolo Contr esecutivo, in quanto il diritto di credito restitutorio di è di natura pubblicistica e non privatistica, non si applica l'art. 21 D.Lgs. 46/1999 (concernente i rapporti di diritto privato e che Contr peraltro fa “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”) e non deve ottenere previamente un titolo esecutivo.
Sul secondo motivo relativo alla mancanza della necessaria comunicazione di surroga da parte del
Fondo di Garanzia e contestuale invito al pagamento la Corte si è così espressa ( sottolineature della scrivente) :
“ Si premette che il sig. , con l'atto di opposizione alla cartella di pagamento e relativo Parte_1
ruolo, non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del debito per cui è stata emessa la cartella esattoriale.
Risultano pertanto irrilevanti le considerazioni, peraltro generiche, in ordine al fatto che lo stesso, quale fideiussore, non sarebbe stato in grado di controllare scadenza, certezza e liquidità del Contr credito o le valutazioni di
Contr La deduzione dell'appellante secondo cui, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) D.P.R. 43/1988, sarebbe stata obbligata, a pena di nullità della cartella di pagamento, a comunicargli la surroga o la diffida di pagamento, è infondata.
L'art. 67 D.P.R. 43/1988 - “Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette” – al comma 1 dispone che “I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni, governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi”. E al comma 2 lett.
a) che “La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità: a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono 6 infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva…”.
Il comma 2 si riferisce alla riscossione delle imposte e tasse oggetto del comma 1, per le quali sussiste l'esigenza di porre in essere gli adempimenti che rendono il credito liquido, scaduto ed esigibile;
come correttamente ritenuto dal Tribunale, tale esigenza non sussiste invece nel caso di Contr specie, in cui il debito verso è ampiamente scaduto sin dall'originario inadempimento verso la banca che ha erogato il finanziamento e ha poi escusso la garanzia.
D'altronde l'art. 67 non è più richiamato dall'art. 8 bis comma 3 D.L. 3/2015, conv. in L. 33/2015
(sulla cui applicabilità si richiama la giurisprudenza, citata con riferimento al primo motivo di appello, di Cass. civ. 32148/2024), che rinvia esclusivamente all'art. 17 D.Lgs. 46/1999 per la riscossione coattiva mediante ruolo.
La comunicazione dell'avvenuta surroga non è quindi atto prodromico necessario per l'iscrizione a ruolo.
Contr Con il pagamento da parte di alla banca che ha escusso la garanzia, a fronte dell'inadempimento del debitore (circostanze pacifiche in quanto non contestate dall'opponente), è mutato il soggetto creditore al quale deve essere effettuato il pagamento;
la surroga ha operato per effetto di una previsione normativa nota al sig. , trattandosi di finanziamento Parte_1
Contr garantito dal Fondo di cui alla L. 662/1996 gestito da e era fallita. Parte_2
Il mutamento del creditore a cui effettuare il pagamento è stato comunque comunicato con la cartella esattoriale e l'opponente non ha pagato né manifestato l'intenzione di pagare, dolendosi eventualmente dei maggiori costi derivanti dalla procedura di riscossione.
Fatti propri i principi, ormai ampiamente consolidati, esposti dalla Corte di Appello di Torino, che peraltro sono gli stessi già espressi da questo Tribunale nella sentenza appellata, non resta che rigettare l'opposizione e condannare parte opponente alla rifusione delle spese di lite delle controparti, causa di valore compreso fra € 52.000 ed € 260.000, valori minimi in considerazione delle serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
7 Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
Respinge l'Opposizione;
condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida, per ciascuno dei due convenuti, in € Controparte_3
7.051,50 per compensi, oltre il 15% dei compensi per spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 15 luglio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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