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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 439 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza dell'11.7.2025 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. VOMMARO ILARIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA ALFIERI 19/1
IMPERIA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.7.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Alassio Parte_1 Controparte_1
il 4.10.2003 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte 1, anno 2003, con ogni conseguente statuizione anche in ordine ai figli.
La ricorrente ha, infatti, dedotto che dall'unione coniugale sono nati due figli, n data 22 agosto 2004 Per_1
e in data 01 maggio 2009. Per_2
Ha altresì dedotto di essersi separata consensualmente dal coniuge come da decreto di omologa di questo Tribunale del 19.1.2011 e che da allora il , trasferitosi a Trento, ha avuto contatti con i figli solo CP_1
sporadici, mostrando un assoluto disinteresse nei loro confronti, anche sotto il profilo economico, rendendosi gravemente inadempiente rispetto agli obblighi di mantenimento da cui è gravato.
La donna, oltre alla pronuncia in punto status, ha chiesto:
− l'affido esclusivo a sé del figlio (in ricorso), rectius l'affido esclusivo rafforzato (a verbale del Per_2
28.5.2025);
− la conferma della collocazione del predetto minore presso di sé, con facoltà del padre di vederlo, previo accordo con la madre e con un congruo preavviso di almeno ventiquattrore, quando vorrà, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. In merito alle festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua ed alle vacanze estive, la ricorrente ha chiesto che il figlio minore rimanga con sé e che il padre possa vederlo anche ogni giorno presso la casa materna;
− un contributo a carico del coniuge per il mantenimento dei due figli pari a 600,00 euro complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'attrice ha inoltre chiesto di percepire, per intero, l'assegno unico relativo ai figli.
Il resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., parte ricorrente ha ulteriormente precisato: “ a l'Università Per_1
e la scuola secondaria superiore. Sono tre o quattro anni che i ragazzi non vedono il papà. Ormai ci Per_2
hanno fatto l'abitudine. Ogni tanto si mandano qualche messaggio. Quest'anno però, dopo 10 anni che non
l'ha fatto, ha fatto gli auguri a ”. Per_2
Poi ancora: “ci siamo sposati il 4.10.2003 e separati nel 2011. Mio marito si è trasferito a Trento e non vede
i figli. Attualmente lui non versa niente per i figli. Se ho bisogno lo chiamo, ma se no evito. Non lo sento volentieri. I primi due anni non ha pagato niente e dunque abbiamo agito esecutivamente. Poi ha iniziato a pagare abbastanza regolare e poi dal momento del COVID aveva richiesto una riduzione perché non riusciva
a pagare. Ho acconsentito però la riduzione anziché qualche mese è andata avanti per anni e qualche mese lo ha pure non pagato”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazione dell'Agenzia delle Entrate, finchè all'udienza dell'11.7.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione, induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile in Alassio il 4.10.2003 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte 1, anno
2003.
Veniamo alla domanda di affido del figlio minore . Per_2
Sia in ricorso che all'udienza del 28.5.2025, la SI.ra ha rappresentato che il padre non Parte_1
ha stabili contatti né telefonici né in presenza con i figli.
Il resistente vive e lavora a Trento e la ricorrente, con i minori, vive e lavora ad Alassio, ma le ragioni di questa mancanza di contatti fra padre e figli non sembrano da ricercare nella distanza dei rispettivi luoghi di abitazione.
Infatti, non solo il padre non vede i figli in presenza, ma non li sente neppure telefonicamente, se non appunto in modo sporadico e del tutto occasionale.
Il Collegio, dunque, rileva innanzitutto che dimostra di non cogliere a pieno i bisogni dei Controparte_1
figli che certamente includono quello di avere un rapporto col padre e percepirlo quale stabile figura di riferimento.
A ciò si aggiunga che il , non vedendo i figli né sentendoli telefonicamente con regolarità, non ne CP_1
conosce neppure le abitudini di vita, le attitudini e le aspirazioni, tanto più che neppure con la odierna ricorrente intrattiene alcun dialogo.
Sicché l'eventuale partecipazione del convenuto all'assunzione delle principali decisioni che riguardano il figlio minore non avrebbe alcuna concreta utilità. Per_2
D'altra parte, il , non costituendosi, ha rinunciato a fornire prospettazioni alternative e finanche a CP_1
chiedere di riattivare i rapporti con il figlio . Per_2
Pertanto, il Collegio ritiene che non possa darsi applicazione, nella specie, al regime ordinario dell'affido condiviso, ma debba trovare invece applicazione il regime dell'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori. Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore di fatto non ha col figlio alcun rapporto e mostra un assoluto disinteresse nei suoi confronti.
Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio.
Con riferimento alla collocazione, non vi è dubbio alcuno sul fatto che debba restare presso la madre Per_2
che da sempre rappresenta per lui l'unico stabile punto di riferimento.
Veniamo ora al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, tuttavia, il convenuto non ha con i figli alcun contatto, se non sporadico.
Malgrado ciò, i figli, ivi compreso il minore, sono sufficientemente sereni e non hanno fino ad oggi manifestato alla madre alcun disagio che abbia richiesto l'intervento dei Servizi Socio-Sanitari.
Il Collegio allora, tenuto conto dell'età di che oggi ha 16 anni, considerato altresì che non vi è alcuna Per_2
evidenza in atti di eventuali tendenze escludenti manifestate dalla madre che anzi ha propiziato gli incontri padre-figli, anziché ostacolarli, ritiene di accogliere la domanda attorea in punto visite, disponendo che il padre possa vedere il figlio minore, previo accordo con la madre e con un congruo preavviso di almeno ventiquattrore, quando vorrà, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del ragazzo. Lo stesso regime dovrà applicarsi anche in occasione delle principali festività.
Resta da affrontare la questione economica.
All'udienza del 28.5.2025 la ricorrente ha così sintetizzato la propria situazione economica: “professione: aiuto cuoca con contratto a chiamata e a termine. Sono tre anni che lavoro nello stesso posto e cioè all'
[...]
Non faccio tutte le sere ma solo qualche serata. Parte_2
reddito mensile netto: è variabile. D'inverno vado dai 250,00 euro ai 300,00 euro mentre d'estate arrivo ai 650,00 euro. Non ho altre fonti di reddito. Non percepisco l'assegno unico perché devo chiedere al commercialista. Faccio qualche pulizia extra con un reddito approssimativo mensile di 1000,00 euro d'estate
(da giugno a settembre) e d'inverno 600,00/700,00 euro (da ottobre fino a maggio). Mia madre mi aiuta economicamente. Ho un conto corrente personale acceso presso la con saldo oggi pari a 1700,00 euro. CP_2
Ho poi un conto cointestato con mia mamma che è alimentato solo da mia mamma. Io ho la firma per praticità, perché se mia madre ha bisogno di soldi li prelevo io, ma è un conto corrente che io non tocco. Non ho altri conti correnti né libretti, neppure cointestati. Ho una carta prepagata della . Non ho titoli né CP_2
investimenti neppure cointestati. Ho un fondo pensione per il quale verso 50,00 euro al mese. proprietà immobiliari: sono comproprietaria con mia mamma ed altri, dopo che è mancato mio padre, di due rustici e vari terreni non edificabili. Io e mia mamma siamo comproprietarie di una casetta in mezzo ai boschi in Provincia di Cuneo. La usa mia mamma d'estate”.
La ricorrente ha poi depositato le dichiarazioni dei rediti relative all'anno d'imposta 2020 (9865,00 euro),
2021 (10.046,00 euro), 2023 (3120,00 euro).
Dal conto corrente, per l'anno 2024, emergono accrediti per 4.541,00 euro da Rapsodia Sas di GA
VA.
Dagli estratti degli ultimi tre anni si può constatare inoltre il pagamento del canone di locazione mensile per 450,00 euro e si possono constatare gli aiuti economici provenienti dalla famiglia d'origine. Si evidenzia che sostanzialmente non si ravvisano altre disposizioni di pagamento né per spese alimentari né per altre spese di vita quotidiana, circostanza che conferma quanto peraltro ammesso dalla stessa ricorrente e cioè che la donna ha a disposizione altre risorse extra conto da cui può attingere (entrate da lavoretti di pulizia).
Quanto al resistente, la SI.ra ha rappresentato: “so che attualmente lavora in una macelleria a Pt_1
Trento, non so bene con che mansioni”.
Dagli approfondimenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate è emerso che il , nell'anno d'imposta CP_1
2021, ha denunciato un reddito pari a 15.454,00 euro netti, nell'anno d'imposta 2022, un reddito pari a
18.625,00 euro netti, nell'anno d'imposta 2023, un reddito pari a 21.800,00 euro netti.
Per l'anno d'imposta 2024, la CU del reca un reddito da lavoro con contratto a tempo CP_1
indeterminato per 21.965,78 euro e con contratto a tempo determinato per 6.391,68 euro (totale al netto delle imposte di 23.736,21 euro). L'uomo risulta effettivamente occupato in una macelleria.
Così descritte le posizioni economiche delle parti, tenuto conto dell'età dei figli ( a 20 anni e Per_1 Per_2
16), considerato che fra padre e figli non vi è alcuna frequentazione stabile sicché il mantenimento dei ragazzi grava integralmente sulla madre ricorrente, il Collegio ritiene congruo porre a carico di
[...]
un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari a 500,00 euro (250,00 euro per ciascun CP_1 figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito meglio indicate.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Il Collegio ritiene infine di attribuire alla SI.ra , per intero, l'assegno unico spettante per Parte_1
i figli . Per_1 Per_2
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: • dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in Alassio il 4.10.2003 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte 1, anno 2003;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• dispone l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore , con collocazione presso la madre;
Per_2
• stabilisce che il padre possa vedere il figlio minore, previo accordo con la madre e con un congruo preavviso di almeno ventiquattrore, quando vorrà, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del ragazzo. Lo stesso regime dovrà applicarsi anche in occasione delle principali festività;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario dei due figli pari a Controparte_1
500,00 euro (250,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie come meglio specificate in parte motiva. Attribuisce a , per intero, Parte_1
l'assegno unico spettante per i figli;
• condanna a corrispondere in favore di le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in 2906,00 euro complessivi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 439 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza dell'11.7.2025 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. VOMMARO ILARIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA ALFIERI 19/1
IMPERIA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.7.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita, ha precisato le conclusioni insistendo come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Alassio Parte_1 Controparte_1
il 4.10.2003 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte 1, anno 2003, con ogni conseguente statuizione anche in ordine ai figli.
La ricorrente ha, infatti, dedotto che dall'unione coniugale sono nati due figli, n data 22 agosto 2004 Per_1
e in data 01 maggio 2009. Per_2
Ha altresì dedotto di essersi separata consensualmente dal coniuge come da decreto di omologa di questo Tribunale del 19.1.2011 e che da allora il , trasferitosi a Trento, ha avuto contatti con i figli solo CP_1
sporadici, mostrando un assoluto disinteresse nei loro confronti, anche sotto il profilo economico, rendendosi gravemente inadempiente rispetto agli obblighi di mantenimento da cui è gravato.
La donna, oltre alla pronuncia in punto status, ha chiesto:
− l'affido esclusivo a sé del figlio (in ricorso), rectius l'affido esclusivo rafforzato (a verbale del Per_2
28.5.2025);
− la conferma della collocazione del predetto minore presso di sé, con facoltà del padre di vederlo, previo accordo con la madre e con un congruo preavviso di almeno ventiquattrore, quando vorrà, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore. In merito alle festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua ed alle vacanze estive, la ricorrente ha chiesto che il figlio minore rimanga con sé e che il padre possa vederlo anche ogni giorno presso la casa materna;
− un contributo a carico del coniuge per il mantenimento dei due figli pari a 600,00 euro complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'attrice ha inoltre chiesto di percepire, per intero, l'assegno unico relativo ai figli.
Il resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., parte ricorrente ha ulteriormente precisato: “ a l'Università Per_1
e la scuola secondaria superiore. Sono tre o quattro anni che i ragazzi non vedono il papà. Ormai ci Per_2
hanno fatto l'abitudine. Ogni tanto si mandano qualche messaggio. Quest'anno però, dopo 10 anni che non
l'ha fatto, ha fatto gli auguri a ”. Per_2
Poi ancora: “ci siamo sposati il 4.10.2003 e separati nel 2011. Mio marito si è trasferito a Trento e non vede
i figli. Attualmente lui non versa niente per i figli. Se ho bisogno lo chiamo, ma se no evito. Non lo sento volentieri. I primi due anni non ha pagato niente e dunque abbiamo agito esecutivamente. Poi ha iniziato a pagare abbastanza regolare e poi dal momento del COVID aveva richiesto una riduzione perché non riusciva
a pagare. Ho acconsentito però la riduzione anziché qualche mese è andata avanti per anni e qualche mese lo ha pure non pagato”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazione dell'Agenzia delle Entrate, finchè all'udienza dell'11.7.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione, induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile in Alassio il 4.10.2003 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte 1, anno
2003.
Veniamo alla domanda di affido del figlio minore . Per_2
Sia in ricorso che all'udienza del 28.5.2025, la SI.ra ha rappresentato che il padre non Parte_1
ha stabili contatti né telefonici né in presenza con i figli.
Il resistente vive e lavora a Trento e la ricorrente, con i minori, vive e lavora ad Alassio, ma le ragioni di questa mancanza di contatti fra padre e figli non sembrano da ricercare nella distanza dei rispettivi luoghi di abitazione.
Infatti, non solo il padre non vede i figli in presenza, ma non li sente neppure telefonicamente, se non appunto in modo sporadico e del tutto occasionale.
Il Collegio, dunque, rileva innanzitutto che dimostra di non cogliere a pieno i bisogni dei Controparte_1
figli che certamente includono quello di avere un rapporto col padre e percepirlo quale stabile figura di riferimento.
A ciò si aggiunga che il , non vedendo i figli né sentendoli telefonicamente con regolarità, non ne CP_1
conosce neppure le abitudini di vita, le attitudini e le aspirazioni, tanto più che neppure con la odierna ricorrente intrattiene alcun dialogo.
Sicché l'eventuale partecipazione del convenuto all'assunzione delle principali decisioni che riguardano il figlio minore non avrebbe alcuna concreta utilità. Per_2
D'altra parte, il , non costituendosi, ha rinunciato a fornire prospettazioni alternative e finanche a CP_1
chiedere di riattivare i rapporti con il figlio . Per_2
Pertanto, il Collegio ritiene che non possa darsi applicazione, nella specie, al regime ordinario dell'affido condiviso, ma debba trovare invece applicazione il regime dell'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori. Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore di fatto non ha col figlio alcun rapporto e mostra un assoluto disinteresse nei suoi confronti.
Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio.
Con riferimento alla collocazione, non vi è dubbio alcuno sul fatto che debba restare presso la madre Per_2
che da sempre rappresenta per lui l'unico stabile punto di riferimento.
Veniamo ora al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, tuttavia, il convenuto non ha con i figli alcun contatto, se non sporadico.
Malgrado ciò, i figli, ivi compreso il minore, sono sufficientemente sereni e non hanno fino ad oggi manifestato alla madre alcun disagio che abbia richiesto l'intervento dei Servizi Socio-Sanitari.
Il Collegio allora, tenuto conto dell'età di che oggi ha 16 anni, considerato altresì che non vi è alcuna Per_2
evidenza in atti di eventuali tendenze escludenti manifestate dalla madre che anzi ha propiziato gli incontri padre-figli, anziché ostacolarli, ritiene di accogliere la domanda attorea in punto visite, disponendo che il padre possa vedere il figlio minore, previo accordo con la madre e con un congruo preavviso di almeno ventiquattrore, quando vorrà, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del ragazzo. Lo stesso regime dovrà applicarsi anche in occasione delle principali festività.
Resta da affrontare la questione economica.
All'udienza del 28.5.2025 la ricorrente ha così sintetizzato la propria situazione economica: “professione: aiuto cuoca con contratto a chiamata e a termine. Sono tre anni che lavoro nello stesso posto e cioè all'
[...]
Non faccio tutte le sere ma solo qualche serata. Parte_2
reddito mensile netto: è variabile. D'inverno vado dai 250,00 euro ai 300,00 euro mentre d'estate arrivo ai 650,00 euro. Non ho altre fonti di reddito. Non percepisco l'assegno unico perché devo chiedere al commercialista. Faccio qualche pulizia extra con un reddito approssimativo mensile di 1000,00 euro d'estate
(da giugno a settembre) e d'inverno 600,00/700,00 euro (da ottobre fino a maggio). Mia madre mi aiuta economicamente. Ho un conto corrente personale acceso presso la con saldo oggi pari a 1700,00 euro. CP_2
Ho poi un conto cointestato con mia mamma che è alimentato solo da mia mamma. Io ho la firma per praticità, perché se mia madre ha bisogno di soldi li prelevo io, ma è un conto corrente che io non tocco. Non ho altri conti correnti né libretti, neppure cointestati. Ho una carta prepagata della . Non ho titoli né CP_2
investimenti neppure cointestati. Ho un fondo pensione per il quale verso 50,00 euro al mese. proprietà immobiliari: sono comproprietaria con mia mamma ed altri, dopo che è mancato mio padre, di due rustici e vari terreni non edificabili. Io e mia mamma siamo comproprietarie di una casetta in mezzo ai boschi in Provincia di Cuneo. La usa mia mamma d'estate”.
La ricorrente ha poi depositato le dichiarazioni dei rediti relative all'anno d'imposta 2020 (9865,00 euro),
2021 (10.046,00 euro), 2023 (3120,00 euro).
Dal conto corrente, per l'anno 2024, emergono accrediti per 4.541,00 euro da Rapsodia Sas di GA
VA.
Dagli estratti degli ultimi tre anni si può constatare inoltre il pagamento del canone di locazione mensile per 450,00 euro e si possono constatare gli aiuti economici provenienti dalla famiglia d'origine. Si evidenzia che sostanzialmente non si ravvisano altre disposizioni di pagamento né per spese alimentari né per altre spese di vita quotidiana, circostanza che conferma quanto peraltro ammesso dalla stessa ricorrente e cioè che la donna ha a disposizione altre risorse extra conto da cui può attingere (entrate da lavoretti di pulizia).
Quanto al resistente, la SI.ra ha rappresentato: “so che attualmente lavora in una macelleria a Pt_1
Trento, non so bene con che mansioni”.
Dagli approfondimenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate è emerso che il , nell'anno d'imposta CP_1
2021, ha denunciato un reddito pari a 15.454,00 euro netti, nell'anno d'imposta 2022, un reddito pari a
18.625,00 euro netti, nell'anno d'imposta 2023, un reddito pari a 21.800,00 euro netti.
Per l'anno d'imposta 2024, la CU del reca un reddito da lavoro con contratto a tempo CP_1
indeterminato per 21.965,78 euro e con contratto a tempo determinato per 6.391,68 euro (totale al netto delle imposte di 23.736,21 euro). L'uomo risulta effettivamente occupato in una macelleria.
Così descritte le posizioni economiche delle parti, tenuto conto dell'età dei figli ( a 20 anni e Per_1 Per_2
16), considerato che fra padre e figli non vi è alcuna frequentazione stabile sicché il mantenimento dei ragazzi grava integralmente sulla madre ricorrente, il Collegio ritiene congruo porre a carico di
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un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari a 500,00 euro (250,00 euro per ciascun CP_1 figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito meglio indicate.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Il Collegio ritiene infine di attribuire alla SI.ra , per intero, l'assegno unico spettante per Parte_1
i figli . Per_1 Per_2
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: • dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in Alassio il 4.10.2003 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte 1, anno 2003;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• dispone l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore , con collocazione presso la madre;
Per_2
• stabilisce che il padre possa vedere il figlio minore, previo accordo con la madre e con un congruo preavviso di almeno ventiquattrore, quando vorrà, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del ragazzo. Lo stesso regime dovrà applicarsi anche in occasione delle principali festività;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario dei due figli pari a Controparte_1
500,00 euro (250,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie come meglio specificate in parte motiva. Attribuisce a , per intero, Parte_1
l'assegno unico spettante per i figli;
• condanna a corrispondere in favore di le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in 2906,00 euro complessivi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo