Art. 8.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 165 milioni per l'anno 1982 ed in lire 194 milioni per ciascuno degli anni 1983 e successivi, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 165 milioni per l'anno 1982 ed in lire 194 milioni per ciascuno degli anni 1983 e successivi, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.