Articolo 8 della Legge 21 aprile 1983, n. 124
Articolo 7
Versione
11 maggio 1983
Art. 8.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 165 milioni per l'anno 1982 ed in lire 194 milioni per ciascuno degli anni 1983 e successivi, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 maggio 1983