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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA CA VE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3771 dell'anno 2025
OGGETTO
Illegittimità indebito assistenziale
TRA
(C.F. rapp.ta e difesa – giusta mandato Parte_1 C.F._1 rilasciato su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico – dall'Avv. Fiorella
D'LL CF ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio. ricorrente
E
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
IA (c. f. ) in virtù di procura generale alle liti in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 10-05-2025, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione di riliquidazione del
30.09.2024 e con la quale l' – nel rideterminare la pensione n. 044-20007227231 a CP_1 decorrere dal 01.07.2021 – procedeva alla creazione di un indebito di € 3.803,02 e relativo a ratei di Invalidità civile per l'anno 2022, ritenendo l' che dal Gennaio al CP_1
Dicembre 2022, aveva corrisposto alla deducente un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 3.803,02.
1 Assumeva la ricorrente di essere affetta dall'08.06.2021 di una invalidità al
100% con revisione nel Luglio del 2023; che dal settembre del 2023 era titolare di una invalidità all'80%; che il limite di reddito annuo per una invalidità al 100% nel 2021 era pari ad €.16.982,49 euro per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti;
che per il 2022, questi limiti erano stati aumentati a €.17.050,42; che dalla documentazione fiscale della ricorrente si evinceva che il reddito personale del 2021 era pari ad € 9059,00 mentre nel
2022 era pari ad € 7.311,59 e pertanto aveva diritto alla pensione di inabilità.
Rilevava inoltre la deducente di non possedere altri redditi oltre quelli indicati e che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica e tale CP_1 informazioni – salvo l'ipotesi di variazioni reddituali – non spettano al pensionato;
che l'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 onera l' della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere;
che quindi, in questa ipotesi CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appariva CP_2 certamente tutelabile;
che l'indebito assistenziale era soggetto a regole sue proprie tra le quali quella della tutela della buona fede dell'accipiens che, nel caso di specie, non CP_ aveva mai celato i propri redditi all' che inoltre, mancando un formale provvedimento di revoca, l' non poteva procedere né al recupero né alle CP_2 trattenute sui rati di prestazione in godimento del deducente. CP_ Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi che nulla era dovuto all' impositore per i titoli azionati;
dichiarare l'inesistenza delle ragioni di credito vantate e per l'effetto annullare la comunicazione di riliquidazione del 30.09.2024.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' deducendo di aver proceduto all'annullamento dell'indebito chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione dele spese processuali.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di
2 rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione
3 della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. CP_
Nel caso in esame, l' con provvedimento del 9-07-2025 ha annullato l'indebito per cui è causa (cfr. comunicazione in atti).
In virtù della nota dell' , che ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni della CP_2 ricorrente può quindi ritenersi che le parti non abbiano più interesse al prosieguo del presente giudizio sicchè ne consegue la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere. CP_ In ordine al regime delle spese di lite, esse sono poste a carico dell' in virtù dell'avvenuto riconoscimento, da parte dell' , della fondatezza delle ragioni CP_2 della domanda della ricorrente, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo.
Infatti, quest'ultima è avvenuta in data 17-06-2025 come da relate di notifica telematiche versate in atti, mentre il provvedimento di annullamento è datato 09-07-
2025. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 10-05-2025, Parte_1 CP_1 così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€.1.000,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 17-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA IA CA VE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3771 dell'anno 2025
OGGETTO
Illegittimità indebito assistenziale
TRA
(C.F. rapp.ta e difesa – giusta mandato Parte_1 C.F._1 rilasciato su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico – dall'Avv. Fiorella
D'LL CF ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio. ricorrente
E
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
IA (c. f. ) in virtù di procura generale alle liti in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 10-05-2025, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione di riliquidazione del
30.09.2024 e con la quale l' – nel rideterminare la pensione n. 044-20007227231 a CP_1 decorrere dal 01.07.2021 – procedeva alla creazione di un indebito di € 3.803,02 e relativo a ratei di Invalidità civile per l'anno 2022, ritenendo l' che dal Gennaio al CP_1
Dicembre 2022, aveva corrisposto alla deducente un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 3.803,02.
1 Assumeva la ricorrente di essere affetta dall'08.06.2021 di una invalidità al
100% con revisione nel Luglio del 2023; che dal settembre del 2023 era titolare di una invalidità all'80%; che il limite di reddito annuo per una invalidità al 100% nel 2021 era pari ad €.16.982,49 euro per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti;
che per il 2022, questi limiti erano stati aumentati a €.17.050,42; che dalla documentazione fiscale della ricorrente si evinceva che il reddito personale del 2021 era pari ad € 9059,00 mentre nel
2022 era pari ad € 7.311,59 e pertanto aveva diritto alla pensione di inabilità.
Rilevava inoltre la deducente di non possedere altri redditi oltre quelli indicati e che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica e tale CP_1 informazioni – salvo l'ipotesi di variazioni reddituali – non spettano al pensionato;
che l'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 onera l' della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere;
che quindi, in questa ipotesi CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appariva CP_2 certamente tutelabile;
che l'indebito assistenziale era soggetto a regole sue proprie tra le quali quella della tutela della buona fede dell'accipiens che, nel caso di specie, non CP_ aveva mai celato i propri redditi all' che inoltre, mancando un formale provvedimento di revoca, l' non poteva procedere né al recupero né alle CP_2 trattenute sui rati di prestazione in godimento del deducente. CP_ Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi che nulla era dovuto all' impositore per i titoli azionati;
dichiarare l'inesistenza delle ragioni di credito vantate e per l'effetto annullare la comunicazione di riliquidazione del 30.09.2024.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' deducendo di aver proceduto all'annullamento dell'indebito chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione dele spese processuali.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di
2 rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione
3 della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. CP_
Nel caso in esame, l' con provvedimento del 9-07-2025 ha annullato l'indebito per cui è causa (cfr. comunicazione in atti).
In virtù della nota dell' , che ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni della CP_2 ricorrente può quindi ritenersi che le parti non abbiano più interesse al prosieguo del presente giudizio sicchè ne consegue la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere. CP_ In ordine al regime delle spese di lite, esse sono poste a carico dell' in virtù dell'avvenuto riconoscimento, da parte dell' , della fondatezza delle ragioni CP_2 della domanda della ricorrente, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo.
Infatti, quest'ultima è avvenuta in data 17-06-2025 come da relate di notifica telematiche versate in atti, mentre il provvedimento di annullamento è datato 09-07-
2025. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 10-05-2025, Parte_1 CP_1 così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€.1.000,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 17-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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